Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1066
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 dicembre 2024 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo all’illustrazione del contesto fattuale della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta »
Nella causa C‑534/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 15 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2024, nel procedimento
Your personal driver Soc. coop. arl
contro
Comune di Roma,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Your personal driver Soc. coop. arl e il Comune di Roma in merito all’obbligo, posto a carico dei conducenti dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente (NCC), di tenuta di un registro in formato elettronico che riporta dati personali.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Regolamento di procedura della Corte
3
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Il RGPD
4
L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», stabilisce quanto segue:
«1. I dati personali sono:
(...)
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; (...)
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);
(...)
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (...)».
Diritto italiano
5
L’articolo 11 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (GURI n. 18 del 23 gennaio 1992), come modificata dalla legge dell’11 febbraio 2019, n. 12 (GURI n. 36 del 12 febbraio 2019) (in prosieguo: la «legge n. 21 modificata»), ha introdotto l’obbligo, per i conducenti di veicoli adibiti a servizio NCC, di tenuta di un registro in formato elettronico, cosiddetto «foglio di servizio», su cui devono essere riportati, tra l’altro, i «dati del fruitore del servizio [NCC]».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6
[OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma (Italia), giudice del rinvio, esprime dubbi quanto alla compatibilità con l’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, dell’articolo 11 della legge n. 21 modificata.
7
A tale riguardo, il giudice del rinvio ricorda che, il 16 maggio 2019, il Garante della Privacy (Italia) aveva già rilevato le criticità della legge n. 21 modificata, nella misura in cui impone ai conducenti di veicoli adibiti a servizio NCC di compilare un foglio di servizio elettronico con dati che potrebbero permettere il tracciamento e l’identificazione di ogni cliente. Tale giudice precisa altresì che, secondo il Garante della Privacy, la tenuta di detto foglio di servizio, in quanto implicherebbe un massivo trattamento di dati personali al di fuori delle garanzie previste dal RGPD, costituisce un obbligo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito da tale legge, vale a dire arginare l’abusivismo nell’attività di NCC.
8
Detto giudice osserva inoltre che tale adempimento, specificamente richiesto per la tipologia di servizi di cui trattasi nel procedimento principale, non trova riscontro nel diritto dell’Unione, atteso che quest’ultimo non richiede, per quanto concerne servizi similari, come i servizi di trasporto effettuati con autobus, la «specifica identificazione dei passeggeri».
9
Di conseguenza, lo stesso giudice ritiene che l’articolo 11 della legge n. 21 modificata sia in contrasto con le disposizioni del RGPD, in quanto lederebbe il diritto delle persone di mantenere l’anonimato in merito ai propri spostamenti, ai luoghi frequentati e ai relativi giorni e orari, e non indicherebbe la specifica modalità di trattamento dei dati personali e sensibili raccolti durante l’attività di compilazione del foglio di servizio.
10
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto dell’Unione – in particolare, l’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, nonché gli articoli 5, paragrafo 1, lettere b/c/e del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che osta (o non osta) ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell’articolo 11 [della] legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
11
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
12
Occorre applicare tale disposizione nella presente causa.
13
Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
14
Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto fattuale e normativo della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è adito [v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
15
Le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).
16
Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e deve rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).
17
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura.
18
Se è vero che il giudice del rinvio indica le ragioni per le quali ritiene che l’articolo 11 della legge n. 21 modificata sia in contrasto con talune disposizioni del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esso non precisa tuttavia il contesto fattuale sulla base del quale interroga la Corte. L’ordinanza di rinvio non contiene, infatti, alcuna informazione sulla natura e sull’oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio e non illustra, neppure sommariamente, i fatti all’origine di tale controversia né le circostanze di fatto sulle quali si basa la questione pregiudiziale. Orbene, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte può pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
19
In mancanza di indicazioni riguardanti l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, i fatti all’origine di quest’ultima o, quanto meno, le circostanze di fatto sulle quali si basa la questione pregiudiziale, la Corte non è dunque in grado di comprendere in che misura l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione oggetto di tale questione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di dirimere la controversia di cui al procedimento principale.
20
A tale riguardo, occorre ricordare che la
ratio
del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18, e del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).
21
Alla luce di tutti i motivi che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
22
Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle spese
23
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 15 luglio 2024, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 12 dicembre 2024.
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
S. Rodin
*
Lingua processuale: l’italiano.