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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 206/1983

ECLI:IT:COST:1983:206
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1.1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio direttissimo avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 novembre 1979, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si costituì parte civile chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a difesa.

1.2. - Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale, con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio 1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile, non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti; concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il processo a nuovo ruolo.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento, senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa, mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e, quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella correlativa superfluità di speciali indagini.

2.2. - Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. :

3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in considerazione il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile, sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata dalla parte civile.

3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent. 171/1982).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (n. 111/R.O. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1.1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio direttissimo avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 novembre 1979, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si costituì parte civile chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a difesa. 1.2. - Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale, con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio 1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile, non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti; concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il processo a nuovo ruolo. 2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento, senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa, mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e, quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella correlativa superfluità di speciali indagini. 2.2. - Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. : 3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in considerazione il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile, sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata dalla parte civile. 3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent. 171/1982). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (n. 111/R.O. 1980). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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