Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 206/1983
ECLI:IT:COST:1983:206
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1.1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di
ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio
direttissimo avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30
novembre 1979, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si costituì parte civile
chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed
eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24
comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in
cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a
difesa.
1.2. - Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale,
con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del
successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio
1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in
riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503
comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile
alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile,
non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può
adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti;
concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero
rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il
processo a nuovo ruolo.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul
duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano
dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie
ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza
degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento,
senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel
caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa,
mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il
presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e,
quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella
correlativa superfluità di speciali indagini.
2.2. - Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di
consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
:
3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione
non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare
d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo
Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non
prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un
termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la
libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in
considerazione il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e
il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile,
sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può
esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata
dalla parte civile.
3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché
non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non
può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno
dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto
leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent.
171/1982).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non
prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un
termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art.
24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA] (n. 111/R.O. 1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere