CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 26646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace di grado in ordine al reato di 582 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte denuncia vizi motivazionali della sentenza, invocando la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito ritenuto inattendibili le dichiarazioni di due testi, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; approfondendo questo principio, anche di recente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.". (Sez. U -, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027); ritenuto tuttavia che, nonostante l'inammissibilità dei ricorsi, debba darsi rilievo alla remissione della querela, intervenuta il 14/12/2022, in pendenza del ricorso per cassazione e documentato con missiva 20/04/2023 da parte del difensore; infatti, «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326, conforme ai principi dettati da Sez. U, n. 24246 del 27/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681, ribaditi sul punto da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione); spese a carico degli imputati come per legge; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. C