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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12177/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1962 avverso la sentenza resa il 10 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 dicembre 2021 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, commessi in Roma il 28 ottobre 2019.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo:

21. violazione degli artt. 495 comma due, 507, 603 cod. proc.pen. , per la mancata assunzione da parte del tribunale ex art. 507 cod. proc.pen. e da parte della corte ex art. 603 cod. proc.pen. di [OSCURATO:PERSONA], titolare del negozio in cui si è verificata la rapina.

Il ricorrente espone che all'esito del dibattimento di primo grado erano emerse circostanze del tutto ignote alla Procura e rilevanti ai fini del giudizio, dovute al fatto che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non comprendeva la lingua italiana e al momento della querela era stato assistito come interprete dal predetto Fokrul, titolare dell'esercizio commerciale; la richiesta di escute* Fokrul, avanzata ex articolo 507 codice procedura dalla difesa veniva respinta.

Anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale veniva respinta dalla Corte senza fornire sul punto adeguata motivazione, così configurando una grave violazione del diritto di difesa per non essere stata assunta una prova decisiva al fine di verificare la fondatezza dell'assunto difensivo( secondo cui l'imputato avrebbe agito per ragioni di gelosia e non per impossessarsi del denaro presente in cassa. 2.2 'Violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. sul giudizio di attendibilità della persona offesa Motalub e sulla valutazione di inattendibilità della testimonianza di Sangermano, poiché la prova della colpevolezza dell'imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del Motalub che ha riportato lesioni refertate.

Il tribunale ha ritenuto di non poter dare credito alla versione difensiva, secondo cui l'aggressione è stata dovuta non all'intento di rapinare la vittima ma di punirlo per avere infastidito una ragazza che interessava all'imputato, trascurando di considerare la testimonianza di Sangermano che ha dichiarato di non avere visto il coltello riferito dalla persona offesa e ha escluso che Castiglione si fosse impossessato del denaro oggetto della rapina.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1 D primo motivo di ricorso con cui si lamenta la omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la escussione del titolare dell'esercizio commerciale è inammissibile, poiché non spiega le ragioni per cui l'ascolto di tale soggetto, non presente al momento dell'aggressione, dovrebbe ritenersi determinante ai fini del giudizio di colpevolezza, e non è accompagnata da alcuna prova di resistenza.

Nella costruzione difensiva l'ascolto del Fukrul avrebbe dovuto confermare l'assunto difensivo, ritenuto inverosimile dai giudici di merito e smentito dalle emergenze processuali, che l'imputato abbia agito nei confronti del Motalub non per sottrare l'incasso ma per una forma di ritorsione nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, reo di avere infastidito la ragazza dell'imputato.

Neppure la circostanza che Fukrul abbia assistito la persona offesa nello sporgere la sua denunzia rende il suo apporto dirimente per l'affermazione di responsabilità, ove si consideri che la persona offesa è stata escussa nel corso del dibattimento con l'assistenza di un interprete e ha fornito dichiarazioni conformi a quelle rese nell'immediatezza in ordine agli elementi determinanti della vicenda denunciata.

Va poi osservato che la difesa , pur essendo a conoscenza del preteso ruolo assunto dal predetto Fukrul nella vicenda, non ha ritenuto di inserirlo nella sua lista testi e che la richiesta ex articolo 507 cod. proc.pen. di escutere tale soggetto è stata correttamente respinta, poiché il suo ascolto non risultava necessario ai fini del giudizio.La Corte di appello nella sentenza impugnata ha reso adeguata ed esaustiva motivazione rispondendo a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame che vengono reiterate in questa sede senza confrontarsi con le risposte ricevute.

La corte ha sottolineato l'attendibilità della persona offesa, osservando che le difformità emerse in sede dibattimentale rispetto a quanto riferito nell'immediatezza, attengono a fatti del tutto marginali e sono agevolmente spiegabili, considerato che la persona offesa ha dimostrato di non parlare correttamente l'italiano e in sede di prima denuncia è stata assistita dal titolare del negozio e suo amico Fukrul.

La corte ha comunque sottolineato che le circostanze su cui la persona offesa si è contraddetta sono del tutto insignificanti rispetto al nucleo della vicenda,poiché in alcun modo la natura del rapporto che intercorre tra lui e il titolare del negozio, amicizia o parentela, e l'avvenuto ingresso dell'imputato in simultanea o in successione rispetto a quello del suo amico Sangermano, avrebbero potuto influire sul giudizio di responsabilità.

Come già anticipato, la sentenza con argomentazioni immuni dai vizi dedotti ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo dell'imputato e cioè la gelosia /che lo avrebbe spinto a cercare un chiarimento con il titolare dell'esercizio commerciale, tesi che non ha trovato alcun riscontro e non spiega l'aggressione in danno della persona offesa.

Senza dire che proprio in forza della descrizione e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che è risultata quindi pienamente attendibile, è stato individuato come responsabile della rapina l'odierno ricorrente, che ha riconosciuto di essere stato presente e di avere aggredito il teste, pur escludendo ogni intento di rapina.

E' stato inoltre formulato un motivato giudizio sulla scarsa attendibilità del teste Sangermano che ha escluso di avere visto il Castiglione impugnare un coltello, ove si consideri che è stato ascoltato come imputato in procedimento connesso in quanto imputato di favoreggiamento; peraltro il contenuto del referto medico in atti ha smentito la dichiarazione del teste e la versione dell'imputato, poiché ha dimostrato che la violenza è stata esercitata anche utilizzando un'arma da punta. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 13.e Messin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 settembre 1962 avverso la sentenza resa il 10 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 dicembre 2021 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, commessi in Roma il 28 ottobre 2019. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 21. violazione degli artt. 495 comma due, 507, 603 cod. proc.pen. , per la mancata assunzione da parte del tribunale ex art. 507 cod. proc.pen. e da parte della corte ex art. 603 cod. proc.pen. di [OSCURATO:PERSONA], titolare del negozio in cui si è verificata la rapina. Il ricorrente espone che all'esito del dibattimento di primo grado erano emerse circostanze del tutto ignote alla Procura e rilevanti ai fini del giudizio, dovute al fatto che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], non comprendeva la lingua italiana e al momento della querela era stato assistito come interprete dal predetto Fokrul, titolare dell'esercizio commerciale; la richiesta di escute* Fokrul, avanzata ex articolo 507 codice procedura dalla difesa veniva respinta. Anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale veniva respinta dalla Corte senza fornire sul punto adeguata motivazione, così configurando una grave violazione del diritto di difesa per non essere stata assunta una prova decisiva al fine di verificare la fondatezza dell'assunto difensivo( secondo cui l'imputato avrebbe agito per ragioni di gelosia e non per impossessarsi del denaro presente in cassa. 2.2 'Violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. sul giudizio di attendibilità della persona offesa Motalub e sulla valutazione di inattendibilità della testimonianza di Sangermano, poiché la prova della colpevolezza dell'imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del Motalub che ha riportato lesioni refertate. Il tribunale ha ritenuto di non poter dare credito alla versione difensiva, secondo cui l'aggressione è stata dovuta non all'intento di rapinare la vittima ma di punirlo per avere infastidito una ragazza che interessava all'imputato, trascurando di considerare la testimonianza di Sangermano che ha dichiarato di non avere visto il coltello riferito dalla persona offesa e ha escluso che Castiglione si fosse impossessato del denaro oggetto della rapina. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 1.1 D primo motivo di ricorso con cui si lamenta la omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la escussione del titolare dell'esercizio commerciale è inammissibile, poiché non spiega le ragioni per cui l'ascolto di tale soggetto, non presente al momento dell'aggressione, dovrebbe ritenersi determinante ai fini del giudizio di colpevolezza, e non è accompagnata da alcuna prova di resistenza. Nella costruzione difensiva l'ascolto del Fukrul avrebbe dovuto confermare l'assunto difensivo, ritenuto inverosimile dai giudici di merito e smentito dalle emergenze processuali, che l'imputato abbia agito nei confronti del Motalub non per sottrare l'incasso ma per una forma di ritorsione nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale, reo di avere infastidito la ragazza dell'imputato. Neppure la circostanza che Fukrul abbia assistito la persona offesa nello sporgere la sua denunzia rende il suo apporto dirimente per l'affermazione di responsabilità, ove si consideri che la persona offesa è stata escussa nel corso del dibattimento con l'assistenza di un interprete e ha fornito dichiarazioni conformi a quelle rese nell'immediatezza in ordine agli elementi determinanti della vicenda denunciata. Va poi osservato che la difesa , pur essendo a conoscenza del preteso ruolo assunto dal predetto Fukrul nella vicenda, non ha ritenuto di inserirlo nella sua lista testi e che la richiesta ex articolo 507 cod. proc.pen. di escutere tale soggetto è stata correttamente respinta, poiché il suo ascolto non risultava necessario ai fini del giudizio.La Corte di appello nella sentenza impugnata ha reso adeguata ed esaustiva motivazione rispondendo a tutte le censure sollevate con l'atto di gravame che vengono reiterate in questa sede senza confrontarsi con le risposte ricevute. La corte ha sottolineato l'attendibilità della persona offesa, osservando che le difformità emerse in sede dibattimentale rispetto a quanto riferito nell'immediatezza, attengono a fatti del tutto marginali e sono agevolmente spiegabili, considerato che la persona offesa ha dimostrato di non parlare correttamente l'italiano e in sede di prima denuncia è stata assistita dal titolare del negozio e suo amico Fukrul. La corte ha comunque sottolineato che le circostanze su cui la persona offesa si è contraddetta sono del tutto insignificanti rispetto al nucleo della vicenda,poiché in alcun modo la natura del rapporto che intercorre tra lui e il titolare del negozio, amicizia o parentela, e l'avvenuto ingresso dell'imputato in simultanea o in successione rispetto a quello del suo amico Sangermano, avrebbero potuto influire sul giudizio di responsabilità. Come già anticipato, la sentenza con argomentazioni immuni dai vizi dedotti ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo dell'imputato e cioè la gelosia /che lo avrebbe spinto a cercare un chiarimento con il titolare dell'esercizio commerciale, tesi che non ha trovato alcun riscontro e non spiega l'aggressione in danno della persona offesa. Senza dire che proprio in forza della descrizione e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che è risultata quindi pienamente attendibile, è stato individuato come responsabile della rapina l'odierno ricorrente, che ha riconosciuto di essere stato presente e di avere aggredito il teste, pur escludendo ogni intento di rapina. E' stato inoltre formulato un motivato giudizio sulla scarsa attendibilità del teste Sangermano che ha escluso di avere visto il Castiglione impugnare un coltello, ove si consideri che è stato ascoltato come imputato in procedimento connesso in quanto imputato di favoreggiamento; peraltro il contenuto del referto medico in atti ha smentito la dichiarazione del teste e la versione dell'imputato, poiché ha dimostrato che la violenza è stata esercitata anche utilizzando un'arma da punta. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 13.e Messin