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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04218/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art.474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettività, sicché la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica.

Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da far escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez.

II, n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art.474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettività, sicché la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da far escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. II, n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04218/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris