CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16518/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (gia' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1569/2023 depositata il 15/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Como per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Mozzate, in relazione a crediti derivanti da cessione pro soluto di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cedente originaria, per forniture di energia elettrica. Il Comune proponeva opposizione al decreto, deducendo l’inefficacia della cessione nei propri confronti per mancato rispetto dell’art. 70 del R.D. n. 2440/1923, nonché contestando la debenza degli interessi moratori e l’ammontare delle somme richieste. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1483/2022, dichiarava inammissibile la domanda di condanna ex art. 2041 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune e revocava il decreto ingiuntivo. 2.La Corte d’Appello, con sentenza n. 1569/2023 depositata il 15 maggio 2023, confermava la sentenza impugnata. La Corte riteneva tardiva la produzione del contratto di cessione e rilevava l’insufficienza probatoria della banca circa il ritardo nei pagamenti delle singole fatture, affermando inoltre che il Comune non fosse stato ritualmente informato della cessione in base alla normativa applicabile agli enti pubblici. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione sulla base di quattro motivi. 3.1.Ha resistito con controricorso il Comune di Mozzate. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 100 c.p.c., censurando la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto tardiva la produzione del contratto di cessione intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente sostiene che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’esame del contratto di cessione fosse indispensabile per verificare la legittimazione attiva della banca e che tale produzione, intervenuta in replica a contestazioni formulare tardivamente dal Comune con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non potesse considerarsi preclusa. La banca deduce, inoltre, che l’accertamento della legittimazione attiva costituisce questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerne precluso l’esame per ragioni processuali. Sostiene, in ogni caso, che il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione esistenti al momento della domanda, anche qualora sopravvenute nel corso del processo. 4.1.1. Il motivo è infondato. Nel giudizio il Comune aveva contestato di non avere mai intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (ossia, con il soggetto che aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] i crediti da quest’ultima vantati nei confronti dell’Ente), sicché nulla doveva alla società opposta. Questa ha depositato solo con terza memoria la documentazione necessaria a provare che il credito in contestazione era stato trasferito da ENEL Energia a [OSCURATO:PERSONA].r.l.; la Corte d’appello ha, dunque, correttamente rilevato la tardività della produzione documentale tendente a dimostrare non la legittimazione (come sostiene la ricorrente), bensì il fondamento stesso della pretesa. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciando che la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. La banca espone di avere affidato all’impugnazione uno specifico motivo con cui lamentava la violazione dell’art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 70 del r.d. n. 2440/1923, nonché degli artt. 9 All. E e 351 e 355 All. F della legge n. 2248/1865, sostenendo che l’adesione della pubblica amministrazione alla cessione del credito sarebbe richiesta solo ove il contratto originario presenti un concreto rischio di inadempimento pregiudizievole per l’interesse pubblico. La ricorrente aggiungeva, inoltre, che: la speciale disciplina di cui agli artt. 70 r.d. n. 2440/1923 e 9 All. E non sarebbe applicabile ai Comuni; al momento della cessione il contratto di fornitura non era più in corso e il Comune non aveva allegato elementi idonei a dimostrare il contrario; sarebbe stato invece applicabile l’art. 117 del d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che l’ente avrebbe dovuto rifiutare espressamente la cessione, circostanza non provata. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe tuttavia deciso l’impugnazione sulla base di questioni e argomentazioni mai prospettate dal Comune, ampliando indebitamente il thema decidendum e attribuendo all’appello un contenuto diverso e più ampio rispetto a quello effettivamente formulato. Essa lamenta, inoltre, che il giudice di secondo grado avrebbe attribuito rilievo d’ufficio a profili non contestati, così oltrepassando i limiti del giudizio di appello e violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.2.1. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la reale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Benché il profilo dedotto dalla ricorrente fosse stato esaminato dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello non ha fondato su di esso la propria decisione, avendo invece rigettato l’impugnazione sulla base di autonome e decisive rationes, che assorbono integralmente la questione oggetto di doglianza. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato: a) la mancata prova della titolarità del credito – non essendo stato dimostrato che il diritto di riscuotere le somme esposte nelle fatture di ENEL Energia fosse stato validamente trasferito da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, a [OSCURATO:SOCIETA]; tale carenza probatoria si estendeva anche al diritto agli interessi moratori, atteso che l’eventuale cessione del credito avrebbe dovuto comprendere altresì le relative accessorie pretese; b) l’assenza di prova del ritardo nei pagamenti da parte del Comune – a fronte della specifica contestazione dell’ente, la banca era tenuta a dimostrare documentalmente le date di scadenza e di pagamento delle singole fatture, la maturazione degli interessi e l’esatto computo degli stessi; tale onere non è stato assolto, atteso che la banca ha tentato di supplire alla mancanza di documentazione mediante la richiesta di prova testimoniale, peraltro resa da soggetto incapace ai sensi di legge in quanto procuratore della stessa [OSCURATO:SOCIETA] e conferente la procura alle liti nel procedimento monitorio; c) la carenza argomentativa della domanda di indebito arricchimento, proposta in via subordinata, ma priva di un adeguato sostegno fattuale e giuridico, sì da risultare inammissibile per difetto dei requisiti minimi di allegazione. Alla luce di tali autonome e assorbenti rationes decidendi, la censura articolata dalla ricorrente non investe la motivazione effettiva della sentenza d’appello e risulta, pertanto, inammissibile. 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., censurando l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la banca non avrebbe provato il ritardo nei pagamenti delle fatture cedute. La ricorrente sostiene che il giudice territoriale abbia erroneamente ritenuto mancante la prova dell’inadempimento del Comune, omettendo di considerare la documentazione prodotta, costituita dalle singole fatture con indicazione della data di emissione, dell’importo e del termine di scadenza, nonché dal prospetto riepilogativo (nota debito) riportante le modalità di calcolo degli interessi moratori. Secondo la banca, tali documenti permettevano di accertare agevolmente – anche secondo criteri ordinari di diligenza – il ritardo del debitore, essendo sufficiente confrontare la data di scadenza con quella di avvenuto pagamento. La ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere supplito alle carenze difensive del Comune, introducendo una contestazione non specificamente formulata dall’ente e ponendo a carico del creditore un onere probatorio più gravoso di quello previsto in tema di obbligazioni pecuniarie e di interessi moratori. Lamenta, infine, che la Corte non abbia applicato il criterio della contestazione specifica, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità per la verifica della veridicità dei conteggi prodotti dal creditore. 4.3.1. Il terzo motivo è parimenti inammissibile nella parte in cui censura la “errata valutazione delle prove fornite dalle parti”. Tale doglianza, infatti, si risolve in una critica alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio operato dal giudice di merito, attività che rientra nell’esclusiva discrezionalità valutativa del giudice di appello e che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso – qui non ricorrente – di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione radicalmente inesistente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente, più che denunciare una violazione di legge, mira in realtà a sollecitare un nuovo giudizio sul merito della vicenda, prospettando una diversa lettura delle risultanze documentali e testimoniali: operazione preclusa alla Corte di cassazione, la quale non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove né procedere a una diversa ricostruzione dei fatti (ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 agosto 2025, n. 23191; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 agosto 2025, n. 22863). Quanto al profilo concernente la presunta errata ripartizione dell’onere probatorio, la questione risulta integralmente assorbita dalle considerazioni svolte con riferimento al secondo motivo. È stato infatti evidenziato come la Corte d’Appello abbia fondato la propria decisione su autonome rationes decidendi, tra cui la mancata prova della titolarità del credito e dell’esistenza del ritardo nei pagamenti, oneri che incombevano sulla banca e che essa non ha assolto. Ne deriva che la censura, oltre a non confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata, difetta di decisività e non può trovare accoglimento. 4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 2041 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di indebito arricchimento proposta in via subordinata. La banca deduce che, ove si ritenesse inefficace la cessione del credito per difetto dei presupposti formali previsti per le amministrazioni pubbliche, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda ex art.2041 c.c., atteso che il Comune ha indubbiamente ricevuto la prestazione energetica senza corrispondere il relativo prezzo. Sostiene, inoltre, che l’arricchimento dell’ente e il correlativo impoverimento della banca risultavano provati e non contestati, e che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la domanda inammissibile per difetto di sussidiarietà, rilevando un asserito carattere “tardivo” o “nuovo” delle deduzioni formulate in comparsa conclusionale. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travisato la funzione dell’azione generale di arricchimento, negandone l’operatività in ipotesi – come quella di specie – in cui l’assenza di un valido titolo contrattuale giustifichi l’intervento del rimedio suppletivo previsto dalla legge. Lamenta, infine, che il giudice d’appello abbia erroneamente affermato la necessità di una contestazione analitica dei consumi energetici, nonostante l’avvenuta prova dell’utilizzazione del servizio da parte del Comune. 4.4.1.Il quarto motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., svolgendo considerazioni di carattere generale sulla natura dell’azione di indebito arricchimento e sul suo ambito applicativo nei confronti della pubblica amministrazione. Tuttavia, la censura non si confronta con la ratio decidendi specificamente posta dalla Corte d’Appello a fondamento del rigetto del motivo di gravame. Il giudice territoriale ha infatti rilevato che la domanda di indebito arricchimento, formulata in via subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era priva di “benché minima argomentazione diretta a confutare la statuizione d’inammissibilità nel giudizio di opposizione” (pag. 8 della sentenza). La Corte ha dunque fondato il rigetto non già sulla natura dell’azione ex art. 2041 c.c., né sulla sua astratta proponibilità nei confronti della P.A., bensì sull’assenza, anche in sede di appello, di un apparato argomentativo idoneo a contrastare la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla carenza dei presupposti di ammissibilità della domanda. A fronte di tale chiara e autonoma ratio decidendi, la ricorrente si limita a riproporre riflessioni generali sull’istituto dell’ingiustificato arricchimento, senza tuttavia articolare alcuna specifica censura diretta a infirmare la motivazione adottata dalla Corte territoriale e senza indicare quali elementi di fatto o diritto avrebbero imposto una diversa conclusione. Ne deriva che il motivo difetta del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo la ricorrente in alcun modo attaccato la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Da ciò l’inammissibilità della doglianza. 5. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio del merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par