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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 1979

Cassazione n. 37713/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1979 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21.2.2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Era contestato all'imputato di essersi impossessato di un personal computer esistente all'interno di un esercizio commerciale nel quale si era introdotto dopo avere infranto una vetrina del negozio.

Alla individuazione del Marianacci si addiveniva in seguito al ritrovamento sul luogo del fatto di un cellulare contenente una sim card a lui intestata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.

I) Mancanza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Nel confermare la penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello avrebbe ignorato le argomentazioni difensive, suscettibili di rivelare la insufficienza degli elementi raccolti a carico del ricorrente, nelle quali si era messo in evidenza che il Marianacci abita nei pressi dell'esercizio commerciale in cui era stato perpetrato il furto; che il ritrovamento era avvenuto da parte del Sig.

Scarpellini su indicazione di alcuni passanti; che la descrizione dell'autore del furto fornita dalla persona offesa non corrisponde alle caratteristiche fisiche dell'imputato.

II) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata.

Incongrua sarebbe la motivazione che ha indotto la Corte d'appello a negare la riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, essendosi l'azione arrestata prima che la cosa sottratta uscisse dalla sfera di controllo e vigilanza del proprietario.

III) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., avendo la parte offesa dichiarato di essere stata integralmente risarcita del danno patito.

2. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Si osserva, con rilievo di carattere assorbente, la fondatezza della doglianza espressa dalla difesa nel primo motivo di ricorso, attinente alla lamentata carenza di motivazione.

La difesa aveva rappresentato una serie di circostanze suscettibili di ingenerare ragionevoli dubbi in ordine alla riferibilità dei fatti al ricorrente, mettendo particolarmente in rilievo che il Maranacci abita nelle vicinanze dell'esercizio commerciale nel quale era stato realizzato il furto, che il ritrovamento del cellulare non è avvenuto nell'immediatezza, che la descrizione fisica dell'autore del furto fornita dalla vittima del reato non trova corrispondenza nelle fattezze dell'imputato.

La Corte d'appello si è limitata sui punti dedotti ad affermare che il ritrovamento del cellulare è elemento sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in mancanza di alternative ipotesi prospettate dalla parte e che la circostanza della "dedotta difformità tra le caratteristiche somatiche di [OSCURATO:PERSONA] e quelle descritte dalla parte offesa, che ha visto fuggire l'autore della condotta criminosa, è priva di riscontri".

Le risposte fornite, tuttavia, non sono supportate da una reale giustificazione: nulla si dice sulle modalità del ritrovamento del cellulare e della sua tennpistica rispetto al furto.

Quanto alla descrizione fisica fornita dalla persona offesa l'argomentazione offerta dalla Corte di merito è incoerente rispetto a quanto risulta indicato nella sentenza di primo grado: la lettura della pronuncia del Tribunale rivela come la persona offesa abbia effettivamente reso una descrizione fisica dell'autore del furto.

La censura imponeva dunque di valutare il rilievo difensivo, dando conto in maniera compiuta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e valutandone la rilevanza nell'ambito della vicenda in esame.

4. La pronuncia impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla competente Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 7 ottobre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1979 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 21.2.2020 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Era contestato all'imputato di essersi impossessato di un personal computer esistente all'interno di un esercizio commerciale nel quale si era introdotto dopo avere infranto una vetrina del negozio. Alla individuazione del Marianacci si addiveniva in seguito al ritrovamento sul luogo del fatto di un cellulare contenente una sim card a lui intestata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Mancanza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Nel confermare la penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello avrebbe ignorato le argomentazioni difensive, suscettibili di rivelare la insufficienza degli elementi raccolti a carico del ricorrente, nelle quali si era messo in evidenza che il Marianacci abita nei pressi dell'esercizio commerciale in cui era stato perpetrato il furto; che il ritrovamento era avvenuto da parte del Sig. Scarpellini su indicazione di alcuni passanti; che la descrizione dell'autore del furto fornita dalla persona offesa non corrisponde alle caratteristiche fisiche dell'imputato. II) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata. Incongrua sarebbe la motivazione che ha indotto la Corte d'appello a negare la riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, essendosi l'azione arrestata prima che la cosa sottratta uscisse dalla sfera di controllo e vigilanza del proprietario. III) Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., avendo la parte offesa dichiarato di essere stata integralmente risarcita del danno patito. 2. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Si osserva, con rilievo di carattere assorbente, la fondatezza della doglianza espressa dalla difesa nel primo motivo di ricorso, attinente alla lamentata carenza di motivazione. La difesa aveva rappresentato una serie di circostanze suscettibili di ingenerare ragionevoli dubbi in ordine alla riferibilità dei fatti al ricorrente, mettendo particolarmente in rilievo che il Maranacci abita nelle vicinanze dell'esercizio commerciale nel quale era stato realizzato il furto, che il ritrovamento del cellulare non è avvenuto nell'immediatezza, che la descrizione fisica dell'autore del furto fornita dalla vittima del reato non trova corrispondenza nelle fattezze dell'imputato. La Corte d'appello si è limitata sui punti dedotti ad affermare che il ritrovamento del cellulare è elemento sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in mancanza di alternative ipotesi prospettate dalla parte e che la circostanza della "dedotta difformità tra le caratteristiche somatiche di [OSCURATO:PERSONA] e quelle descritte dalla parte offesa, che ha visto fuggire l'autore della condotta criminosa, è priva di riscontri". Le risposte fornite, tuttavia, non sono supportate da una reale giustificazione: nulla si dice sulle modalità del ritrovamento del cellulare e della sua tennpistica rispetto al furto. Quanto alla descrizione fisica fornita dalla persona offesa l'argomentazione offerta dalla Corte di merito è incoerente rispetto a quanto risulta indicato nella sentenza di primo grado: la lettura della pronuncia del Tribunale rivela come la persona offesa abbia effettivamente reso una descrizione fisica dell'autore del furto. La censura imponeva dunque di valutare il rilievo difensivo, dando conto in maniera compiuta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e valutandone la rilevanza nell'ambito della vicenda in esame. 4. La pronuncia impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla competente Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 7 ottobre 2021 Il Consigliere
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