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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 02135/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vincenzo MORMILE, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 12 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 19 aprile 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.2.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente in relazione alla doglianza difensiva secondo cui l'ordinanza genetica era affetta da nullità per carenza di autonoma valutazione, limitandosi a riproporre gli esiti delle indagini senza una valutazione critica delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

3.1. Il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia ed in relazione al contenuto delle dichiarazioni accusatorie, limitandosi a desumere la credibilità del SABEV e dello IUORIO dal ruolo svolto all'interno dei clan di rispettiva appartenenza.

I giudici del riesame avrebbero omesso la valutazione delle doglianze relative alla posizione del SABEV dedotte con la memoria depositata dalla difesa (secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore erano generiche e prive di riscontri; il SABEV non sarebbe intraneo al clan e riferisce, quindi, solo circostanze apprese de relato; la sua attendibilità non sarebbe stata giudizialmente accertata; il SABEV non sarebbe stato in grado di attribuire condotte specifiche al MORMILE).

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, con un palese travisamento delle dichiarazioni del SABEV, valorizza tali propalazioni nonostante le stesse concernano un periodo (2014-2016) nettamente anteriore a quello in cui il MORMILE avrebbe partecipato all'associazione (gennaio-giugno 2019).

3.2. I giudici del riesame non avrebbero confutato le doglianze relative alla posizione dello IUORIO dedotte con la memoria depositata dalla difesa (secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore sarebbero generiche e prive di riscontri; IUORIO non sarebbe intraneo al clan e riferisce, quindi, solo circostanze apprese de relato; la sua attendibilità non sarebbe stata giudizialmente accertata; nessun altro collaboratore avrebbe fatto riferimento ai presunti accordi ed incontri menzionati dallo IUORIO).

3.3. Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione critica del contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica e non avrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che il MORMILE non ha partecipato ad alcuna delle conversazioni intercettate dagli inquirenti.

Gli unici elementi a carico del MORMILE vengono desunti da conversazioni che non forniscono indicazioni idonee ad identificare con certezza il ricorrente e non descrivono alcuna condotta specifica attribuibile all'indagato.I giudici del riesame affermano in modo apodittico che il soggetto di cui parlano gli interlocutori delle conversazioni intercettate (progr. 688-13448- 13449-13450-13456 e 13459) sia proprio il MORMILE, nonostante l'assoluta mancanza di elementi univocamente diretti a dimostrare tale teorema.

Il Tribunale avrebbe ignorato il contenuto di una conversazione idonea a dimostrare in punto di logica l'estraneità del MORMILE all'ipotizzata organizzazione, conversazione nel corso della quale uno degli interlocutori indica i nominativi dei reggenti della cosca senza fare alcun riferimento al ricorrente (progr. 13449).

La motivazione sarebbe del tutto apodittica nella parte in cui attribuisce al MORMILE il ruolo di promotore ed organizzatore, non indicando alcuna emergenza processuale per affermare che il ricorrente abbia svolto un ruolo diverso e preminente.

4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli elementi idonei al superamento delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale desumibili dalle risultanze procedimentali (la contestazione ha ad oggetto un periodo di soli sei mesi, il MORMILE è gravato da precedenti assai risalenti nel tempo) [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico e manifestamente infondato.

Al riguardo, va evidenziato che il requisito dell'autonoma valutazione, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, deve essere inteso in senso epistemologico; di conseguenza /la decisione non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del Pubblico Ministero, in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio.

È evidente che una lettura ragionevole dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere che valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, che si risolverebbe in una mera, ed inutilmente dispendiosa, parafrasi del testo altrui (vedi Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 275339 - 01).

L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice di merito ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi tra le tante Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01).

In applicazione dei principi giuridici precedentemente indicati, la decisione dell'ordinanza impugnata risulta immune da vizi.

Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio di mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha, infatti, riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivatorio che non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità.

I giudici del riesame, in particolare, hanno correttamente evidenziato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare, dopo aver esposto gli esiti di indagine per contenuti che fisiologicamente riproducono le richieste del Pubblico Ministero, ha esaurientemente elencato gli indizi a carico dei singoli indagati e proceduto alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SABEV e IUORIO e del portato accusatorio delle conversazioni intercettate; attività che si lascia apprezzare come autonoma ed integrativa dell'attività di giudizio, a differenza di quanto affermato in modo apodittico e del tutto generico da parte del ricorrente (vedi pag. 23 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

L'ordinanza impugnata è, peraltro, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Tribunale del Riesame, chiamato a vagliare il vizio di mancanza di autonoma valutazione, non deve interrogarsi sul grado di sufficienza della motivazione dell'ordinanza cautelare, ma è tenuto a riscontrare che la decisione non si fondi su una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa, espressiva, come tale, di un'apparenza di motivazione in quanto priva di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (Sez. 6, n. 44606 del 04/11/2015, Magliozzi, Rv. 265055; Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha reiterato le medesime questioni poste con la richiesta di riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta.

Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice.Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

2.1. Il giudice per le indagini preliminari ha motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SABEV e IUORIO.

L'ordinanza genetica cui il provvedimento impugnato fa un corretto ed esaustivo richiamo per relationem contiene, invero, una compiuta valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti, in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente proceduto alla verifica esterna dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia attraverso l'esame degli elementi estrinseci di riscontro acquisiti nel corso delle indagini.

Il Tribunale ha affermato, con motivazione conforme alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, che le propalazioni accusatorie sono corroborate dalle intercettazioni dettagliatamente indicate nel provvedimento impugnato attestanti la partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico oggetto di scrutinio.

Dalle dichiarazioni rese dal SABEV e dallo IUORIO e dalle intercettazioni riportate in motivazione (vedi pagg. da 23 a 39 della ordinanza oggetto di ricorso) i giudici del riesame hanno desunto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, che il MORMILE è il reggente dell'articolazione territoriale di Frattamaggiore del clan denominato «167» e che il suo ruolo è riconosciuto dagli altri affiliati; secondo la ricostruzione del Tribunale l'indagato è, inoltre, particolarmente attivo quale «collettore dei proventi delle estorsioni del clan di cui gestisce la cassa proprio su ordine in tale senso da parte dei Cristiano» (pag. 24) grazie al rapporto fiduciario intercorrente tra il MORMILE ed il capo clan Pasquale CRISTIANO.

Il Tribunale ha, infine, adeguatamente sottolineato che l'apporto del MORMILE non si è esaurito in quello statico-formale di affiliato ma ha assunto uno status dinamico di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan.

I giudici del riesame hanno correttamente riconosciuto il ruolo apicale rivestito dal MORMILE indicando, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi indiziari (dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, intercettazioni ambientali e telefoniche) in base ai quali è stato riconosciuto il ruolo di reggente del gruppo attivo a Frattamaggiore all'interno del clan «167» nonché il tentativo dell'indagato di estendere la sua influenza ed il suo predominio anche al territorio di Arzano.

2.2. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le censure sviluppate nel ricorso inerenti la presunta illogicità ed erronea interpretazione delle conversazioni intercettate stante la mancanza di alcun travisamento del loro contenuto da parte dei giudici del riesame.

2.3. Il Tribunale ha, inoltre, adeguatamente confutato la doglianza difensiva secondo cui le dichiarazioni del SABEV non sarebbero idonee a comprovare il coinvolgimento del MORMILE in quanto concernenti un periodo (2014-2016) nettamente anteriore a quello in cui il MORMILE avrebbe partecipato all'associazione (gennaio-giugno 2019).

Secondo i giudici del riesame, infatti, le accuse del SABEV inerenti all'affiliazione del ricorrente hanno trovato pieno riscontro attualizzante nelle conversazioni intercettate, in occasioni delle quali i membri del clan fanno esplicito riferimento al ruolo ricoperto dal MORMILE all'interno del sodalizio (vedi pag. 24 dell'ordinanza impugnata).

2.4. Con le ulteriori censure (mancato diretto coinvolgimento nelle conversazioni intercettate, mancata indicazione da parte di altri collaboratori giustizia della figura del MORMILE, estraneità al clan «167» del SABEV e dello IUORIO, erronea identificazione del MORMILE quale soggetto indicato dai soggetti intercettati) il ricorrente invoca una rilettura di elementi di fatto e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale indiziario.

Il ricorrente, ispirato ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze indiziarie, fonda il motivo di ricorso su elementi negativi, inconsistenti e del tutto inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione dei fatti, come tale preclusa in questa sede.

In considerazione dei principi giuridici sopra esposti e della ricostruzione logico-fattuale riportata nell'ordinanza impugnata, deve concludersi che le censure enunciate nel primo motivo di ricorso non evidenziano vizi di alcun tipo in ordine alle conclusioni raggiunte dai giudici del riesame.

3. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, non confrontandosi con la motivazione addotta dal Tribunale, è del tutto generico e manifestamente infondato.

In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, affermando che il pericolo di reiterazione sarebbe escluso dalla brevità del periodo di partecipazione al consesso camorristico ed alla risalenza dei precedenti che gravano il MORMILE in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata.

I giudici del riesame hanno rilevato che, in presenza della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., spettava alla difesa fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari, onere che non è stato rispettato dal ricorrente che non ha fornito alcun significativo elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole per il MORMILE.

Ne è conseguita una corretta valutazione di sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della recente condotta oggetto di contestazione, del ruolo di vertice ricoperto dal MORMILE e della personalità criminale dell'indagato, già condannato per il reato di estorsione aggravato dall'uso del metodo mafioso e destinatario nel 2016 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, tutto ciò in assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo camorristico di riferimento (vedi pag. 40 dell'ordinanza impugnata).

Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal MORMILE con l'adesione al sodalizio criminale.

A ciò va aggiunto che il Tribunale, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe il MORMILE, valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità.

L'attualità del pericolo è stata ritenuta in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive.

Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vincenzo MORMILE, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 12 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa, in data 19 aprile 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente in relazione alla doglianza difensiva secondo cui l'ordinanza genetica era affetta da nullità per carenza di autonoma valutazione, limitandosi a riproporre gli esiti delle indagini senza una valutazione critica delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia e delle conversazioni intercettate. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia ed in relazione al contenuto delle dichiarazioni accusatorie, limitandosi a desumere la credibilità del SABEV e dello IUORIO dal ruolo svolto all'interno dei clan di rispettiva appartenenza. I giudici del riesame avrebbero omesso la valutazione delle doglianze relative alla posizione del SABEV dedotte con la memoria depositata dalla difesa (secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore erano generiche e prive di riscontri; il SABEV non sarebbe intraneo al clan e riferisce, quindi, solo circostanze apprese de relato; la sua attendibilità non sarebbe stata giudizialmente accertata; il SABEV non sarebbe stato in grado di attribuire condotte specifiche al MORMILE). Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, con un palese travisamento delle dichiarazioni del SABEV, valorizza tali propalazioni nonostante le stesse concernano un periodo (2014-2016) nettamente anteriore a quello in cui il MORMILE avrebbe partecipato all'associazione (gennaio-giugno 2019). 3.2. I giudici del riesame non avrebbero confutato le doglianze relative alla posizione dello IUORIO dedotte con la memoria depositata dalla difesa (secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore sarebbero generiche e prive di riscontri; IUORIO non sarebbe intraneo al clan e riferisce, quindi, solo circostanze apprese de relato; la sua attendibilità non sarebbe stata giudizialmente accertata; nessun altro collaboratore avrebbe fatto riferimento ai presunti accordi ed incontri menzionati dallo IUORIO). 3.3. Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione critica del contenuto delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica e non avrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che il MORMILE non ha partecipato ad alcuna delle conversazioni intercettate dagli inquirenti. Gli unici elementi a carico del MORMILE vengono desunti da conversazioni che non forniscono indicazioni idonee ad identificare con certezza il ricorrente e non descrivono alcuna condotta specifica attribuibile all'indagato.I giudici del riesame affermano in modo apodittico che il soggetto di cui parlano gli interlocutori delle conversazioni intercettate (progr. 688-13448- 13449-13450-13456 e 13459) sia proprio il MORMILE, nonostante l'assoluta mancanza di elementi univocamente diretti a dimostrare tale teorema. Il Tribunale avrebbe ignorato il contenuto di una conversazione idonea a dimostrare in punto di logica l'estraneità del MORMILE all'ipotizzata organizzazione, conversazione nel corso della quale uno degli interlocutori indica i nominativi dei reggenti della cosca senza fare alcun riferimento al ricorrente (progr. 13449). La motivazione sarebbe del tutto apodittica nella parte in cui attribuisce al MORMILE il ruolo di promotore ed organizzatore, non indicando alcuna emergenza processuale per affermare che il ricorrente abbia svolto un ruolo diverso e preminente. 4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare gli elementi idonei al superamento delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale desumibili dalle risultanze procedimentali (la contestazione ha ad oggetto un periodo di soli sei mesi, il MORMILE è gravato da precedenti assai risalenti nel tempo) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico e manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che il requisito dell'autonoma valutazione, concernendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale e la produzione di effetti giuridici, deve essere inteso in senso epistemologico; di conseguenza /la decisione non può ritenersi compromessa dalla riproduzione, più o meno fedele, della richiesta del Pubblico Ministero, in quanto ciò che rileva ai fini dell'integrità dell'autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento e la volontà che sostiene il giudizio. È evidente che una lettura ragionevole dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere che valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, che si risolverebbe in una mera, ed inutilmente dispendiosa, parafrasi del testo altrui (vedi Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 275339 - 01). L'autonoma valutazione, dunque, è compatibile con la tecnica di redazione «per incorporazione» ogniqualvolta dal contenuto complessivo del provvedimento emerga, come nel caso di specie, una conoscenza degli atti del procedimento ed un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale che abbia indotto il giudice di merito ad una ragionata e consapevole condivisione degli stessi argomenti fattuali e giuridici esposti dal Pubblico Ministero (vedi tra le tante Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). In applicazione dei principi giuridici precedentemente indicati, la decisione dell'ordinanza impugnata risulta immune da vizi. Il Tribunale, chiamato a vagliare il vizio di mancanza di autonoma valutazione eccepito dall'indagato, ha, infatti, riscontrato, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste, il rispetto da parte del Giudice per le indagini preliminari di un modello motivatorio che non espone il provvedimento genetico alla dedotta nullità. I giudici del riesame, in particolare, hanno correttamente evidenziato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare, dopo aver esposto gli esiti di indagine per contenuti che fisiologicamente riproducono le richieste del Pubblico Ministero, ha esaurientemente elencato gli indizi a carico dei singoli indagati e proceduto alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SABEV e IUORIO e del portato accusatorio delle conversazioni intercettate; attività che si lascia apprezzare come autonoma ed integrativa dell'attività di giudizio, a differenza di quanto affermato in modo apodittico e del tutto generico da parte del ricorrente (vedi pag. 23 dell'ordinanza oggetto di ricorso). L'ordinanza impugnata è, peraltro, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Tribunale del Riesame, chiamato a vagliare il vizio di mancanza di autonoma valutazione, non deve interrogarsi sul grado di sufficienza della motivazione dell'ordinanza cautelare, ma è tenuto a riscontrare che la decisione non si fondi su una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa, espressiva, come tale, di un'apparenza di motivazione in quanto priva di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (Sez. 6, n. 44606 del 04/11/2015, Magliozzi, Rv. 265055; Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha reiterato le medesime questioni poste con la richiesta di riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice.Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.1. Il giudice per le indagini preliminari ha motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SABEV e IUORIO. L'ordinanza genetica cui il provvedimento impugnato fa un corretto ed esaustivo richiamo per relationem contiene, invero, una compiuta valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti, in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente proceduto alla verifica esterna dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia attraverso l'esame degli elementi estrinseci di riscontro acquisiti nel corso delle indagini. Il Tribunale ha affermato, con motivazione conforme alle risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, che le propalazioni accusatorie sono corroborate dalle intercettazioni dettagliatamente indicate nel provvedimento impugnato attestanti la partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico oggetto di scrutinio. Dalle dichiarazioni rese dal SABEV e dallo IUORIO e dalle intercettazioni riportate in motivazione (vedi pagg. da 23 a 39 della ordinanza oggetto di ricorso) i giudici del riesame hanno desunto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, che il MORMILE è il reggente dell'articolazione territoriale di Frattamaggiore del clan denominato «167» e che il suo ruolo è riconosciuto dagli altri affiliati; secondo la ricostruzione del Tribunale l'indagato è, inoltre, particolarmente attivo quale «collettore dei proventi delle estorsioni del clan di cui gestisce la cassa proprio su ordine in tale senso da parte dei Cristiano» (pag. 24) grazie al rapporto fiduciario intercorrente tra il MORMILE ed il capo clan Pasquale CRISTIANO. Il Tribunale ha, infine, adeguatamente sottolineato che l'apporto del MORMILE non si è esaurito in quello statico-formale di affiliato ma ha assunto uno status dinamico di soggetto stabilmente a disposizione per le attività organizzate del clan. I giudici del riesame hanno correttamente riconosciuto il ruolo apicale rivestito dal MORMILE indicando, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi indiziari (dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, intercettazioni ambientali e telefoniche) in base ai quali è stato riconosciuto il ruolo di reggente del gruppo attivo a Frattamaggiore all'interno del clan «167» nonché il tentativo dell'indagato di estendere la sua influenza ed il suo predominio anche al territorio di Arzano. 2.2. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le censure sviluppate nel ricorso inerenti la presunta illogicità ed erronea interpretazione delle conversazioni intercettate stante la mancanza di alcun travisamento del loro contenuto da parte dei giudici del riesame. 2.3. Il Tribunale ha, inoltre, adeguatamente confutato la doglianza difensiva secondo cui le dichiarazioni del SABEV non sarebbero idonee a comprovare il coinvolgimento del MORMILE in quanto concernenti un periodo (2014-2016) nettamente anteriore a quello in cui il MORMILE avrebbe partecipato all'associazione (gennaio-giugno 2019). Secondo i giudici del riesame, infatti, le accuse del SABEV inerenti all'affiliazione del ricorrente hanno trovato pieno riscontro attualizzante nelle conversazioni intercettate, in occasioni delle quali i membri del clan fanno esplicito riferimento al ruolo ricoperto dal MORMILE all'interno del sodalizio (vedi pag. 24 dell'ordinanza impugnata). 2.4. Con le ulteriori censure (mancato diretto coinvolgimento nelle conversazioni intercettate, mancata indicazione da parte di altri collaboratori giustizia della figura del MORMILE, estraneità al clan «167» del SABEV e dello IUORIO, erronea identificazione del MORMILE quale soggetto indicato dai soggetti intercettati) il ricorrente invoca una rilettura di elementi di fatto e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale indiziario. Il ricorrente, ispirato ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze indiziarie, fonda il motivo di ricorso su elementi negativi, inconsistenti e del tutto inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione dei fatti, come tale preclusa in questa sede. In considerazione dei principi giuridici sopra esposti e della ricostruzione logico-fattuale riportata nell'ordinanza impugnata, deve concludersi che le censure enunciate nel primo motivo di ricorso non evidenziano vizi di alcun tipo in ordine alle conclusioni raggiunte dai giudici del riesame. 3. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, non confrontandosi con la motivazione addotta dal Tribunale, è del tutto generico e manifestamente infondato. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, affermando che il pericolo di reiterazione sarebbe escluso dalla brevità del periodo di partecipazione al consesso camorristico ed alla risalenza dei precedenti che gravano il MORMILE in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata. I giudici del riesame hanno rilevato che, in presenza della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., spettava alla difesa fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari, onere che non è stato rispettato dal ricorrente che non ha fornito alcun significativo elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole per il MORMILE. Ne è conseguita una corretta valutazione di sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della recente condotta oggetto di contestazione, del ruolo di vertice ricoperto dal MORMILE e della personalità criminale dell'indagato, già condannato per il reato di estorsione aggravato dall'uso del metodo mafioso e destinatario nel 2016 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, tutto ciò in assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo camorristico di riferimento (vedi pag. 40 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal MORMILE con l'adesione al sodalizio criminale. A ciò va aggiunto che il Tribunale, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe il MORMILE, valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità. L'attualità del pericolo è stata ritenuta in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim
Sentenza Cassazione n. 02135/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris