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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 47813/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13616/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13616/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di all'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte ha spiegato le ragioni per cui l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 47813/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris