CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 05276/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito, posto che il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 3 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica a tali censure e, segnatamente, ha ancorato il diniego della scriminante alla intensità del dolo e alla assenza di valide ragioni che avevano indotto l'imputato a trasgredire alla prescrizione di non fare rientro nel territorio dello Stato, inferendone - con motivazione scevra da fratture razionali - un'insofferenza dell'imputato ai rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a lamentare, eccentricamente, che la Corte di appello avrebbe - in modo contraddittorio - fondato il diniego sui precedenti penali, salvo poi ad escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il