CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2021
Cassazione n. 41807/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza resa il 26 marzo 2021 il Tribunale di Milano - in funzione di giudice del riesame - adito dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], che aveva impugnato ex art. 324 cod. proc. pen. il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2010 - nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art 10 -quater d.lgs. 74 del 2000 - confermava nel merito il decreto e contestualmente dichiarava la propria incompetenza per territorio a prendere cognizione del procedimento in favore dell'Autorità giudiziaria di Brescia, disponendo la trasmissione degli atti, a cura del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, al Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, affinché provvedesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 cod. proc. pen.2. Con successiva ordinanza del 6 aprile 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di rinnovazione della misura cautelare reale dal Procuratore della Repubblica del locale Tribunale, ritenendo di non essere a propria volta competente per ragioni di territorio, sollevava conflitto negativo di competenza e trasmetteva gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] I. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione in merito al sequestro preventivo, disposto nell'ambito dello stesso procedimento di cognizione, promosso a carico dell'imputato per il medesimo fatto di reato; sì è in tal modo determinata la stasi del procedimento, che può essere superata soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Quanto alla regolamentazione della competenza, si ritiene di dover condividere i puntuali rilievi contenuti nel provvedimento di remissione per le ragioni di seguito esposte. Nell'ambito del procedimento avente numero R.G.N.R. 13411/2020, iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale convalidava il provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico ministero e, contestualmente, disponeva il sequestro preventivo in vista della confisca della somma di C 100.000,00 quale profitto del reato previsto e punito all'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in data anteriore e prossima al 2 ottobre 2020, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della stessa società che aveva indebitamente utilizzato in compensazione il falso credito di imposta; di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società B&[OSCURATO:SOCIETA]. che aveva ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il falso credito di imposta; di [OSCURATO:PERSONA], quale intermediario che aveva curato la trasmissione di modelli F24. In sede di riesame, promosso da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, previa positiva valutazione nel merito dei presupposti alla base del provvedimento ablatorio, declinava la propria competenza in favore dell'autorità giudiziaria bresciana, rilevando la pendenza, in tale sede, del procedimento R.G.N.R. 18000/2019, iscritto in data anteriore - che aveva ad oggetto un'associazione a delinquere, con sede in Sirmione presso lo studio commercialista gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di frode fiscali attraverso la creazione di falsi crediti di imposta, ricorrendo a società cartiere gestite da altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA] - nell'ambito del quale sarebbe stato disposto il sequestro preventivo delle medesime somme oggetto del procedimento e in relazione ai medesimi fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia rileva che i fatti di cui al procedimento bresciano R.G.N.R. 18000/2019 sono differenti da quelli di cui al procedimento R.G.N.R. 13411/2020 iscritto a Milano, in quanto l'associazione per delinquere oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria di Brescia non vede coinvolti né i soggetti e nemmeno le società individuate nel procedimento all'esame del Tribunale di Milano. Né tantomeno risulta disposto un sequestro preventivo in ordine alle medesime somme e in relazione ai medesimi fatti. In effetti tra le società cartiere utilizzate dalla predetta associazione a delinquere non compare alcuna di quelle individuate nel procedimento iscritto presso il Tribunale di Milano, né risulta alcun ruolo svolto dai soggetti indagati a Milano nei fatti di Brescia, nemmeno nei cd reati-fine dell'associazione, e, pertanto impropriamente il Tribunale di Milano ha ritenuto che trovasse applicazione il criterio residuale previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, che individua la competenza in capo all'autorità giudiziaria che per prima ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato. Ed invero, si ritiene non sussista alcuna identità tra le notizie di reato, né alcuna connessione fra i fatti oggetto dei diversi procedimenti, che possa giustificare un trasferimento di competenza dal Giudice naturale ad altro giudice, emergendo dagli atti soltanto un collegamento fra indagini (accumunate, infatti, da un contestuale esame dei modelli F24 da parte della Guardia di Finanza) che, di per sé, non ha effetto sulla competenza (art. 371, comma 3, cod. proc. pen.). Va pertanto dichiarata la competenza al Tribunale di Milano cui andranno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conffitto, dichiara la competenza del Tribunale dì Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 10/09/