Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1975

ECLI:EU:C:1975:20
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0031(01)

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 19 FEBBRAIO 1975 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, È per la seconda volta che devo esprimere il mio parere sul ricorso che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in data 16 giugno 1971, proponeva avverso la [OSCURATO:PERSONA] delle Communità europee.

Consentitemi di esporvi i fatti in maniera concisa.

A seguito di un incidente automobilistico subito nel 1962, dopo i lunghi e complicati trattamenti terapeutici cui aveva dovuto sottoporsi e dopo aver inutilmente esperito un procedimento avanti la commissione d'invalidità negli anni 1968-1969, il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 1971, proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo formale, ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale.

Nel suddetto reclamo egli sosteneva che delle spese relative alle cure mediche rese necessarie dall'infortunio, egli aveva diritto al rimborso della differenza, pari a 90391 FB.

Egli chiedeva inoltre la convocazione di una commissione d'invalidità perché venisse effettuata una perizia medica sul suo stato di salute e chiedeva il versamento di un certo capitale per il suo stato d'invalidità permanente parziale conseguente ad infortunio.

Nell'aprile 1971, la direzione generale personale e amministrazione gli scriveva proponendogli la convocazione di una nuova commissione d'invalidità, che avrebbe avuto composizione diversa da quella degli anni 1968/69 (com'è noto il medico designato a suo tempo dal ricorrente rifiutava di firmare la relazione della commissione d'invalidità). [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi insoddisfatto, nel giugno 1971 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte.

Successivamente al deposito del ricorso, l'autorità che ha il potere di nomina decideva di risottoporre comunque il caso alla commissione d'invalidità, e questa volta senza che si ponessero condizioni per quanto riguarda la composizione.

Il compito della commissione d'invalidità, secondo quanto esposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe consistito:

1. Nell'accertare se il ricorrente fosse colpito da invalidità permanente parziale che lo rendesse inabile a svolgere le mansioni inerenti ad un posto della sua carriera;

2. nel precisare la gravità dell'invalidità parziale;

3. nel determinare se detta invalidità parziale costituisse una conseguenza diretta dell'infortunio;

4. nell'accertare se fosse necessario un ulteriore trattamento terapeutico, e

5. nello statuire se le spese di cui il ricorrente chiedeva il rimborso potessero considerarsi causate dall'infortunio, nel qual caso si sarebbe dovuto eventualmente procedere ad un'equa ripartizione.

Venivano effettuati i noti laboriosi tentativi per costituire la commissione d'invalidità.

Essi restavano infruttuosi nel corso dell'anno 1972, in cui ha avuto luogo la prima discussione orale; essi non portavano ad alcun risultato, nemmeno in seguito, cioè ancora al momento della seconda discussione orale del 24 ottobre 1973, poiche i primi due medici non riuscivano a giungere ad un accordo col terzo.

In considerazione di questo stato insoddisfacente di cose e della dichiarazione, fatta dalle due parti nel corso della fase orale, che la Corte di giustizia doveva provvedere alla designazione del terzo medico, in data 29 novembre 1973 è stata pronunciata una sentenza interlocutoria col seguente dispositivo:

1. Qualora i medici designati dalle parti non abbiano provveduto, entro il 10 dicembre 1973, alla designazione di un terzo medico, questi verrà designato dalla Corte di giustizia (Prima Sezione), alla quale i due medici suddetti potranno presentare, per iscritto, osservazioni e suggerimenti entro la data del 17 dicembre 1973.

2. La commissione d'invalidità dovrà presentare la propria relazione entro tre mesi dalla data in cui sarà stata costituita mediante designazione del terzo medico. 3.

Qualora, nel frattempo, nuove difficoltà dovessero ostacolare il normale svolgimento dei lavori della commissione d'invalidità, le parti, questa commissione, o i suoi membri, potranno rivolgersi a questa Corte, che si riserva di adottare i provvedimenti necessari.

Dopo di che, si ebbe in un primo tempo l'impressione che i due medici potessero mettersi d'accordo sulla designazione di un terzo medico.

Tuttavia, dopo che tale accordo non ha avuto alla fine luogo, la Corte ha dovuto — come detto nella sentenza — procedere alla nomina del terzo medico.

Il che ha avuto luogo con l'ordinanza 10 gennaio 1974.

Contrariamente alle intenzioni espresse nella sentenza interlocutoria, il procedimento non è potuto giungere ad una rapida soluzione.

Esso si è trascinato per tutto l'anno 1974, dopo che la commissione d'invalidità si era riunita una prima volta il 22 maggio 1974, in assenza del medico designato dal ricorrente.

È soltanto con lettera di accompagnamento 27 dicembre 1974 del presidente della commissione di invalidità che, in data 6 gennaio 1975, è pervenuta alla Corte la relazione della commissione, in data 9 dicembre 1974.

Le sue conclusioni si possono riassumere come segue: a) Il ricorrente non è affetto da invalidità totale e permanente. b) Il ricorrente è affetto da invalidità permanente parziale e quindi non nelle condizioni di effettuare lavori pesanti.

Tuttavia dovrebbe sussistere la possibilità di affidargli compiti che lo esimano dal sollevare pesi e che non lo costringano a restare a lungo in piedi. c) L'infortunio del 1962, gli ha causato un'invalidità permanente parziale del 10 %. d) Quale data di guarigione delle conseguenze immediate dell'infortunio, è stata fissata la data del 16 ottobre 1970.

I trattamenti terapeutici successivi a tale data non vanno più considerati come conseguenze dell'infortunio. e) Per mancanza dei documenti necessari, non è stato possibile risolvere il quesito, quali delle spese reclamate dal ricorrente possano venir considerate come causate dall'infortunio.

La commissione è disposta a fornire una relazione suppletiva.

Tale relazione reca soltanto la firma di due medici.

Il medico designato dal ricorrente era in disaccordo su taluni punti di tale relazione e perciò ha ritenuto di dover rifiutare la propria firma.

Relativamente a questa situazione di fatto le due parti si sono espresse nel corso della discussione orale del 23 gennaio 1975.

Il ricorrente è del parere che tale relazione non può considerarsi valida per mancanza di unanimità; insorgerebbe quindi una «nuova difficoltà» nel senso della sentenza interlocutoria 29 novembre 1973. [OSCURATO:PERSONA], invece, sostiene la tesi secondo cui la commissione ha in sostanza esaurito il suo compito, se si prescinde dal quesito, quali delle spese reclamate dal ricorrente possano considerarsi conseguenze dirette dell'infortunio, un quesito cui si sta provvedendo ora.

La domanda è divenuta quindi priva di oggetto.

Relativamente a questa fase del procedimento opino quanto segue: In primo si deve richiamare l'attenzione sull'oggetto della controversia al momento in cui la causa ha avuto inizio.

Nella domanda introduttiva è stato richiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 1971 relativa alla costituzione di una commissione d'invalidità e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente le spese mediche e farmaceutiche causate dall'infortunio.

Già nelle mie prime conclusioni ho sostenuto la tesi che di tali domande, nel corso del procedimento, soltanto le due prime menzionate sono state tenute ferme.

Sono pervenuto a tale conclusione da una lettera che l'avvocato del ricorrente, in data 3 novembre 1971, ha indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] e nella quale egli ha richiesto che la commissione d'invalidità debba altresì esaminare se le spese mediche e farmaceutiche pretese dal ricorrente, in forza dell'art. 73, n. 3, dello statuto del personale, gli fossero dovute.

Sussiste inoltre la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione questa domanda ed ha passato l'incarico alla commissione d'invalidità.

Il fatto oggetto della controversia è divenuto quindi oggetto del procedimento in seno alla commissione di invalidità.

Tuttavia, poiché mal si concilia con ciò il fatto che esso resti in pari tempo nel procedimento giurisdizionale, a mio avviso la sola conclusione possibile era che vi è stato un chiaro, benché tacito, mutamento della domanda.

Persisto in questa opinione.

Mi sento addirittura corroborato in questo dal fatto che l'avvocato del ricorrente, che pur conosceva le mie precedenti conclusioni, non ha sollevato nessuna obiezione e non ha sostenuto che si siano mal interpretate le sue intenzioni.

Con ciò si perviene alla conclusione che sono rimaste quali uniche domande del ricorrente, la domanda di annullamento della decisione 29 aprile 1971 e quella relativa all'avvio di un procedimento d'invalidità con un incarico alla commissione d'invalidatà quale la [OSCURATO:PERSONA] l'ha già effettivamente conferito.

I — Per quanto riguarda il primo punto, posso esprimermi in maniera molto concisa.

Tutto ciò che era necessario l'ho già chiarito nelle mie precedenti conclusioni.

Per me, resto alla constatazione che la suddetta decisione è stata tacitamente annullata ed è stata sostituita con un'altra, adottata dopo il deposito del ricorso, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha più insistito sulla pretesa che la nuova commissione d'invalidità dovesse avere una composizione diversa da quella che ha esercitato i suoi poteri nel 1968-1969.

Il procedimento è quindi concluso nella parte sostanziale, e si deve provvedere soltanto sulle spese.

II — Per quanto riguarda il secondo punto rimasto, relativo all'avvio di un procedimento d'invalidità, oggi è acquisito alla nostra cognizione che tale procedimento ha avuto luogo secondo la tematica voluta del ricorrente.

Sussiste solo il problema che un punto non ha potuto essere risolto e che la relazione non è stata firmata da tutti e tre i medici, il medico designato dal ricorrente ha anzi sollevato obiezioni.

A rigore, esso non dovrebbe ora più interessarci.

In vista della domanda proposta ed in considerazione del fatto che una commissione di invalidità è stata costituita e che un procedimento con detto incarico è stato avviato, ci si potrebbe contentare in fondo, anche su questo punto, di constatare che la controversia è stata risolta e di dire soltanto qualcosa a proposito delle spese.

Non voglio però fermarmi qui.

Posso anche immaginare che la Sezione, che ha già ritenuto opportuno di cooperare alla costituzione della commissione d'invalidità, consideri appropriato dire qualche parola supplementare nella sentenza sui nuovi problemi insorti.

Non dà luogo a difficoltà il fatto che la commissione d'invalidità non ha integralmente assolto il suo compito.

La commissione si è cioè dichiarata disposta a fornire un parere anche sui punti rimasti ancora insoluti, non appena la documentazione le sarà pervenuta, e se è vero ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nel corso della fase orale, ciò dovrebbe essere già avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] deve quindi attendere la relazione integrativa della commissione, per trarne le conseguenze del caso per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche.

È inutile accertare chi sia il responsabile del ritardo, in quanto tale questione esula dall'oggetto della controversia.

Non sussistono ulteriori problemi nemmeno relativamente ai due primi punti delle conclusioni della relazione della commissione d'invalidità.

In base alla presa di posizione del medico designato dal ricorrente non insorgono discrepanze.

Tale medico invero è dell'avviso che si debba sopprimere il secondo punto delle conclusioni; poiché però l'osservazione in esso contenuta non ha chiaramente un significato proprio dal punto di vista medico, la richiesta di soppressione non incide gravemente su tali conclusioni della relazione.

Da queste constatazioni sostanziali della commissione d'invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può quindi trarre le conseguenze del caso.

Sono invece rimasti controversi i pareri relativi al terzo e quarto punto delle conclusioni della commissione d'invalidità.

Il medico designato dal ricorrente non trova giusto riconoscere soltanto un'invalidità permanente parziale del 10 %.

Perciò egli rinvia agli attestati dei medici italiani ed al fatto che la commissione aveva preso in esame un'invalidità del 20 %.

Relativamente alla guarigione dalle conseguenze dell'infortunio, egli non contesta la data del 16 ottobre 1970, ma sostiene che tutti i trattamenti terapeutici successivi a tale data vanno ancora posti in relazione con l'infortunio.

Sorge quindi il quesito del se si abbia cionondimeno a che fare con una relazione valida, oppure se si possa soltanto parlarne allorquando tutti e tre i medici siano della stessa opinione.

Lasciatemi dire su questo punto, che è stato oggetto di discussione all'udienza del 23 gennaio 1975, che la tesi sostenuta dal ricorrente, della necessaria unanimità, non mi sembra convincente.

Credo che non sia necessario un esame approfondito della questione del se predomini nelle Comunità il principio dell' unanimità oppure il principio maggioritario, onde trarne delle conclusioni per l'interpretazione dello statuto del personale il quale, a proposito dei lavori della commissione d'invalidità, non richiede espressamente l'unanimità, né dichiara sufficienti le decisioni a maggioranza.

A mio avviso, per risolvere il quesito sollevato è sufficiente che ci lasciamo guidare dai problemi che sono apparsi nel corso del presente procedimento.

Per l'appunto tale procedimento ha dimostrato a quali difficoltà può condurre il sistema in vigore, in base al quale deve essere nominata, nel modo noto, una commissione di tre medici.

Tali difficoltà potevano venir superate soltanto per il fatto che la Corte ha cercato di ovviare alle insufficienze dello statuto, creando, per così dire, il diritto.

Per quanto concerne ora il problema della formazione dell'opinione della commissione d'invalidità, è ben chiaro senz'altro che il principio di unanimità potrebbe paralizzare il procedimento, anche senza la precisa intenzione di un medico, giacché non sussiste la possibilità di sostituire d'imperio il medico che per motivi professionali non è d'accordo.

Per la soluzione del nostro problema si tratta di far valere il principio dell'«effetto utile».

Si deve partire dalla considerazione che lo statuto del personale quando prevede l'intervento di una commissione di invalidità per giudicare una questione, non può pretendere l'osservanza di un rito che impedisca ogni risultato.

Se si vuole che il procedimento d'invalidità giunga a termine, è giocoforza ammettere che devono essere sufficienti anche delle decisioni a maggioranza.

Ritengo opportuno inserire queste considerazioni nella sentenza e portarle così a conoscenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] saprebbe così fin d'ora che le conclusioni di una commissione d'invalidità sono valide anche quando sono sostenute soltanto da due medici, e che essa ha il diritto di trarne le conseguenze amministrative del caso.

III — Permettetemi, infine, qualche breve considerazione in merito alle spese del procedimento.

Partendo dall'idea — e soltanto essa è decisiva nel presente caso — che il procedimento è divenuto interamente privo di oggetto, si può decidere sulle spese ex art. 69 § 5 del regolamento di procedura «in via equitativa».

In proposito, vanno considerati l'oggetto e lo stato della controversia, lo svolgimento del procedimento e — in maniera sommaria — le possibilità di successo.

Da questo punto di vista, è a mio avviso significativo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostituito la decisione 29 aprile 1971, do po la proposizione del ricorso, con un'altra decisione che teneva conto delle pretese del ricorrente e che, pure dopo la proposizione del ricorso, essa abbia dato inizio al procedimento d'invalidità richiesto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha dato quindi spunto alla proposizione del ricorso, e ciò va certamente preso in considerazione nella decisione relativa alle spese.

Non vi è invece motivo, a mio avviso, di prendere in considerazione le difficoltà che sono insorte durante la costituzione della commissione d'invalidità e durante lo svolgimento della sua attività.

Cioè le difficoltà non sono state provocate dalle parti, ma dai medici, e non sarebbe quindi equo il porle a carico delle parti.

In considerazione dell'art. 70 del regolamento di procedura, ritengo equo che una piccola parte delle spese sostenute dal ricorrente siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Concludo, quindi, proponendo quanto segue: Si constata che la controversia si è risolta nella parte sostanziale. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed un quarto delle spese sostenute dal ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0031(01) CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 19 FEBBRAIO 1975 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , È per la seconda volta che devo esprimere il mio parere sul ricorso che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in data 16 giugno 1971, proponeva avverso la [OSCURATO:PERSONA] delle Communità europee. Consentitemi di esporvi i fatti in maniera concisa. A seguito di un incidente automobilistico subito nel 1962, dopo i lunghi e complicati trattamenti terapeutici cui aveva dovuto sottoporsi e dopo aver inutilmente esperito un procedimento avanti la commissione d'invalidità negli anni 1968-1969, il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 1971, proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo formale, ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale. Nel suddetto reclamo egli sosteneva che delle spese relative alle cure mediche rese necessarie dall'infortunio, egli aveva diritto al rimborso della differenza, pari a 90391 FB. Egli chiedeva inoltre la convocazione di una commissione d'invalidità perché venisse effettuata una perizia medica sul suo stato di salute e chiedeva il versamento di un certo capitale per il suo stato d'invalidità permanente parziale conseguente ad infortunio. Nell'aprile 1971, la direzione generale personale e amministrazione gli scriveva proponendogli la convocazione di una nuova commissione d'invalidità, che avrebbe avuto composizione diversa da quella degli anni 1968/69 (com'è noto il medico designato a suo tempo dal ricorrente rifiutava di firmare la relazione della commissione d'invalidità). [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi insoddisfatto, nel giugno 1971 proponeva ricorso dinanzi a questa Corte. Successivamente al deposito del ricorso, l'autorità che ha il potere di nomina decideva di risottoporre comunque il caso alla commissione d'invalidità, e questa volta senza che si ponessero condizioni per quanto riguarda la composizione. Il compito della commissione d'invalidità, secondo quanto esposto dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe consistito: 1. Nell'accertare se il ricorrente fosse colpito da invalidità permanente parziale che lo rendesse inabile a svolgere le mansioni inerenti ad un posto della sua carriera; 2. nel precisare la gravità dell'invalidità parziale; 3. nel determinare se detta invalidità parziale costituisse una conseguenza diretta dell'infortunio; 4. nell'accertare se fosse necessario un ulteriore trattamento terapeutico, e 5. nello statuire se le spese di cui il ricorrente chiedeva il rimborso potessero considerarsi causate dall'infortunio, nel qual caso si sarebbe dovuto eventualmente procedere ad un'equa ripartizione. Venivano effettuati i noti laboriosi tentativi per costituire la commissione d'invalidità. Essi restavano infruttuosi nel corso dell'anno 1972, in cui ha avuto luogo la prima discussione orale; essi non portavano ad alcun risultato, nemmeno in seguito, cioè ancora al momento della seconda discussione orale del 24 ottobre 1973, poiche i primi due medici non riuscivano a giungere ad un accordo col terzo. In considerazione di questo stato insoddisfacente di cose e della dichiarazione, fatta dalle due parti nel corso della fase orale, che la Corte di giustizia doveva provvedere alla designazione del terzo medico, in data 29 novembre 1973 è stata pronunciata una sentenza interlocutoria col seguente dispositivo: 1. Qualora i medici designati dalle parti non abbiano provveduto, entro il 10 dicembre 1973, alla designazione di un terzo medico, questi verrà designato dalla Corte di giustizia (Prima Sezione), alla quale i due medici suddetti potranno presentare, per iscritto, osservazioni e suggerimenti entro la data del 17 dicembre 1973. 2. La commissione d'invalidità dovrà presentare la propria relazione entro tre mesi dalla data in cui sarà stata costituita mediante designazione del terzo medico. 3. Qualora, nel frattempo, nuove difficoltà dovessero ostacolare il normale svolgimento dei lavori della commissione d'invalidità, le parti, questa commissione, o i suoi membri, potranno rivolgersi a questa Corte, che si riserva di adottare i provvedimenti necessari. Dopo di che, si ebbe in un primo tempo l'impressione che i due medici potessero mettersi d'accordo sulla designazione di un terzo medico. Tuttavia, dopo che tale accordo non ha avuto alla fine luogo, la Corte ha dovuto — come detto nella sentenza — procedere alla nomina del terzo medico. Il che ha avuto luogo con l'ordinanza 10 gennaio 1974. Contrariamente alle intenzioni espresse nella sentenza interlocutoria, il procedimento non è potuto giungere ad una rapida soluzione. Esso si è trascinato per tutto l'anno 1974, dopo che la commissione d'invalidità si era riunita una prima volta il 22 maggio 1974, in assenza del medico designato dal ricorrente. È soltanto con lettera di accompagnamento 27 dicembre 1974 del presidente della commissione di invalidità che, in data 6 gennaio 1975, è pervenuta alla Corte la relazione della commissione, in data 9 dicembre 1974. Le sue conclusioni si possono riassumere come segue: a) Il ricorrente non è affetto da invalidità totale e permanente. b) Il ricorrente è affetto da invalidità permanente parziale e quindi non nelle condizioni di effettuare lavori pesanti. Tuttavia dovrebbe sussistere la possibilità di affidargli compiti che lo esimano dal sollevare pesi e che non lo costringano a restare a lungo in piedi. c) L'infortunio del 1962, gli ha causato un'invalidità permanente parziale del 10 %. d) Quale data di guarigione delle conseguenze immediate dell'infortunio, è stata fissata la data del 16 ottobre 1970. I trattamenti terapeutici successivi a tale data non vanno più considerati come conseguenze dell'infortunio. e) Per mancanza dei documenti necessari, non è stato possibile risolvere il quesito, quali delle spese reclamate dal ricorrente possano venir considerate come causate dall'infortunio. La commissione è disposta a fornire una relazione suppletiva. Tale relazione reca soltanto la firma di due medici. Il medico designato dal ricorrente era in disaccordo su taluni punti di tale relazione e perciò ha ritenuto di dover rifiutare la propria firma. Relativamente a questa situazione di fatto le due parti si sono espresse nel corso della discussione orale del 23 gennaio 1975. Il ricorrente è del parere che tale relazione non può considerarsi valida per mancanza di unanimità; insorgerebbe quindi una «nuova difficoltà» nel senso della sentenza interlocutoria 29 novembre 1973. [OSCURATO:PERSONA], invece, sostiene la tesi secondo cui la commissione ha in sostanza esaurito il suo compito, se si prescinde dal quesito, quali delle spese reclamate dal ricorrente possano considerarsi conseguenze dirette dell'infortunio, un quesito cui si sta provvedendo ora. La domanda è divenuta quindi priva di oggetto. Relativamente a questa fase del procedimento opino quanto segue: In primo si deve richiamare l'attenzione sull'oggetto della controversia al momento in cui la causa ha avuto inizio. Nella domanda introduttiva è stato richiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 1971 relativa alla costituzione di una commissione d'invalidità e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente le spese mediche e farmaceutiche causate dall'infortunio. Già nelle mie prime conclusioni ho sostenuto la tesi che di tali domande, nel corso del procedimento, soltanto le due prime menzionate sono state tenute ferme. Sono pervenuto a tale conclusione da una lettera che l'avvocato del ricorrente, in data 3 novembre 1971, ha indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] e nella quale egli ha richiesto che la commissione d'invalidità debba altresì esaminare se le spese mediche e farmaceutiche pretese dal ricorrente, in forza dell'art. 73, n. 3, dello statuto del personale, gli fossero dovute. Sussiste inoltre la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione questa domanda ed ha passato l'incarico alla commissione d'invalidità. Il fatto oggetto della controversia è divenuto quindi oggetto del procedimento in seno alla commissione di invalidità. Tuttavia, poiché mal si concilia con ciò il fatto che esso resti in pari tempo nel procedimento giurisdizionale, a mio avviso la sola conclusione possibile era che vi è stato un chiaro, benché tacito, mutamento della domanda. Persisto in questa opinione. Mi sento addirittura corroborato in questo dal fatto che l'avvocato del ricorrente, che pur conosceva le mie precedenti conclusioni, non ha sollevato nessuna obiezione e non ha sostenuto che si siano mal interpretate le sue intenzioni. Con ciò si perviene alla conclusione che sono rimaste quali uniche domande del ricorrente, la domanda di annullamento della decisione 29 aprile 1971 e quella relativa all'avvio di un procedimento d'invalidità con un incarico alla commissione d'invalidatà quale la [OSCURATO:PERSONA] l'ha già effettivamente conferito. I — Per quanto riguarda il primo punto, posso esprimermi in maniera molto concisa. Tutto ciò che era necessario l'ho già chiarito nelle mie precedenti conclusioni. Per me, resto alla constatazione che la suddetta decisione è stata tacitamente annullata ed è stata sostituita con un'altra, adottata dopo il deposito del ricorso, in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha più insistito sulla pretesa che la nuova commissione d'invalidità dovesse avere una composizione diversa da quella che ha esercitato i suoi poteri nel 1968-1969. Il procedimento è quindi concluso nella parte sostanziale, e si deve provvedere soltanto sulle spese. II — Per quanto riguarda il secondo punto rimasto, relativo all'avvio di un procedimento d'invalidità, oggi è acquisito alla nostra cognizione che tale procedimento ha avuto luogo secondo la tematica voluta del ricorrente. Sussiste solo il problema che un punto non ha potuto essere risolto e che la relazione non è stata firmata da tutti e tre i medici, il medico designato dal ricorrente ha anzi sollevato obiezioni. A rigore, esso non dovrebbe ora più interessarci. In vista della domanda proposta ed in considerazione del fatto che una commissione di invalidità è stata costituita e che un procedimento con detto incarico è stato avviato, ci si potrebbe contentare in fondo, anche su questo punto, di constatare che la controversia è stata risolta e di dire soltanto qualcosa a proposito delle spese. Non voglio però fermarmi qui. Posso anche immaginare che la Sezione, che ha già ritenuto opportuno di cooperare alla costituzione della commissione d'invalidità, consideri appropriato dire qualche parola supplementare nella sentenza sui nuovi problemi insorti. Non dà luogo a difficoltà il fatto che la commissione d'invalidità non ha integralmente assolto il suo compito. La commissione si è cioè dichiarata disposta a fornire un parere anche sui punti rimasti ancora insoluti, non appena la documentazione le sarà pervenuta, e se è vero ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nel corso della fase orale, ciò dovrebbe essere già avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] deve quindi attendere la relazione integrativa della commissione, per trarne le conseguenze del caso per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche. È inutile accertare chi sia il responsabile del ritardo, in quanto tale questione esula dall'oggetto della controversia. Non sussistono ulteriori problemi nemmeno relativamente ai due primi punti delle conclusioni della relazione della commissione d'invalidità. In base alla presa di posizione del medico designato dal ricorrente non insorgono discrepanze. Tale medico invero è dell'avviso che si debba sopprimere il secondo punto delle conclusioni; poiché però l'osservazione in esso contenuta non ha chiaramente un significato proprio dal punto di vista medico, la richiesta di soppressione non incide gravemente su tali conclusioni della relazione. Da queste constatazioni sostanziali della commissione d'invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può quindi trarre le conseguenze del caso. Sono invece rimasti controversi i pareri relativi al terzo e quarto punto delle conclusioni della commissione d'invalidità. Il medico designato dal ricorrente non trova giusto riconoscere soltanto un'invalidità permanente parziale del 10 %. Perciò egli rinvia agli attestati dei medici italiani ed al fatto che la commissione aveva preso in esame un'invalidità del 20 %. Relativamente alla guarigione dalle conseguenze dell'infortunio, egli non contesta la data del 16 ottobre 1970, ma sostiene che tutti i trattamenti terapeutici successivi a tale data vanno ancora posti in relazione con l'infortunio. Sorge quindi il quesito del se si abbia cionondimeno a che fare con una relazione valida, oppure se si possa soltanto parlarne allorquando tutti e tre i medici siano della stessa opinione. Lasciatemi dire su questo punto, che è stato oggetto di discussione all'udienza del 23 gennaio 1975, che la tesi sostenuta dal ricorrente, della necessaria unanimità, non mi sembra convincente. Credo che non sia necessario un esame approfondito della questione del se predomini nelle Comunità il principio dell' unanimità oppure il principio maggioritario, onde trarne delle conclusioni per l'interpretazione dello statuto del personale il quale, a proposito dei lavori della commissione d'invalidità, non richiede espressamente l'unanimità, né dichiara sufficienti le decisioni a maggioranza. A mio avviso, per risolvere il quesito sollevato è sufficiente che ci lasciamo guidare dai problemi che sono apparsi nel corso del presente procedimento. Per l'appunto tale procedimento ha dimostrato a quali difficoltà può condurre il sistema in vigore, in base al quale deve essere nominata, nel modo noto, una commissione di tre medici. Tali difficoltà potevano venir superate soltanto per il fatto che la Corte ha cercato di ovviare alle insufficienze dello statuto, creando, per così dire, il diritto. Per quanto concerne ora il problema della formazione dell'opinione della commissione d'invalidità, è ben chiaro senz'altro che il principio di unanimità potrebbe paralizzare il procedimento, anche senza la precisa intenzione di un medico, giacché non sussiste la possibilità di sostituire d'imperio il medico che per motivi professionali non è d'accordo. Per la soluzione del nostro problema si tratta di far valere il principio dell'«effetto utile». Si deve partire dalla considerazione che lo statuto del personale quando prevede l'intervento di una commissione di invalidità per giudicare una questione, non può pretendere l'osservanza di un rito che impedisca ogni risultato. Se si vuole che il procedimento d'invalidità giunga a termine, è giocoforza ammettere che devono essere sufficienti anche delle decisioni a maggioranza. Ritengo opportuno inserire queste considerazioni nella sentenza e portarle così a conoscenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] saprebbe così fin d'ora che le conclusioni di una commissione d'invalidità sono valide anche quando sono sostenute soltanto da due medici, e che essa ha il diritto di trarne le conseguenze amministrative del caso. III — Permettetemi, infine, qualche breve considerazione in merito alle spese del procedimento. Partendo dall'idea — e soltanto essa è decisiva nel presente caso — che il procedimento è divenuto interamente privo di oggetto, si può decidere sulle spese ex art. 69 § 5 del regolamento di procedura «in via equitativa». In proposito, vanno considerati l'oggetto e lo stato della controversia, lo svolgimento del procedimento e — in maniera sommaria — le possibilità di successo. Da questo punto di vista, è a mio avviso significativo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostituito la decisione 29 aprile 1971, do po la proposizione del ricorso, con un'altra decisione che teneva conto delle pretese del ricorrente e che, pure dopo la proposizione del ricorso, essa abbia dato inizio al procedimento d'invalidità richiesto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha dato quindi spunto alla proposizione del ricorso, e ciò va certamente preso in considerazione nella decisione relativa alle spese. Non vi è invece motivo, a mio avviso, di prendere in considerazione le difficoltà che sono insorte durante la costituzione della commissione d'invalidità e durante lo svolgimento della sua attività. Cioè le difficoltà non sono state provocate dalle parti, ma dai medici, e non sarebbe quindi equo il porle a carico delle parti. In considerazione dell'art. 70 del regolamento di procedura, ritengo equo che una piccola parte delle spese sostenute dal ricorrente siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Concludo, quindi, proponendo quanto segue: Si constata che la controversia si è risolta nella parte sostanziale. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed un quarto delle spese sostenute dal ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1975 — Fons Iuris — Fons Iuris