CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 22645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9098-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo Oggetto Pubblico impiego dirigenza R.G.N. 9098/2018 Cron. Rep. Ud. 06/07/2023 PU 2023 rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 3SG - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1114/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/09/2017 R.G.N. 216/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1114 del 2017, ha accolto l’appello proposto da “3SG-[OSCURATO:PERSONA] di Gallarate” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di BustoArsizio. La Corte territoriale ricorda che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda con cui l’Azienda aveva chiesto la ripetizione dell’importo di euro 309.439,37 corrisposto al Durante, Direttore generale dell’Azienda , a titolo di prem io incentivante, consolidato nella base stipendiale nelle annualità 2005-2006-2007, nonché della differenza retributiva per il mese di settembre 2007 (euro 15.384,62) come determinata a seguito dell’incremento stipendiale annuo di euro 200.000,00, e delle voci sulle quali aveva inciso l’incremento stipendiale, ovvero TFR, rateo ferie e rateo permessi maturati.2. Il Tribunale aveva rilevato che tra le parti era intervenuto un accordo di incentivazione all’esodo per pensionamento, sottoscritto fra le parti in data 27 giugno 2007, con cui le stesse si davano atto di aver definito ogni ragione e questione relativa al rapporto di lavoro dirigenziale in essere dall’anno 1999. Tale accordo, ha affermato il Tribunale, copriva ogni ragione e diritto, nonché ogni contestazione pur non ancora in essere alla data della firma dell’accordo stesso, avendo inteso le parti contrattuali transigere ed estinguere ogni motivo di controversia fra di loro. 3. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’impugnazione di 3GS, affermando conclusivamente che il consolidamento delle voci variabili nella retribuzione fissa e l’incremento stipendiale erano contrari ai principi del pubblico impiego contrattualizzato e di buon andamento dell’Amministrazione, e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultavano in violazione dello Statuto dell’Azienda -che all’art. 12 prevedeva espressamente che il trattamento economico doveva essere conforme alla normativa contrattuale delle Aziende pubbliche - e degli artt.3 e 12 del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla struttura della retribuzione e alla retribuzione di parte variabile. La transazione sottoscritta in data 27 giugno 2007 andava dichiarata nulla perché relativa a contratto illecito, dovendosi pertanto accogliere la domanda restitutoria proposta dall’Azienda. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando quattro motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso l’Azienda 3SG. 6. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che 3SG-[OSCURATO:PERSONA] di Gallarate agiva in giudizio per la restituzione di somme di cui assumeva la indebita corresponsione al ricorrente, deducendo la nullità/inefficacia dei titoli posti a base della stessa, e rilevando che la ripetizione non poteva essere preclusa dall’accordo transattivo sottoscritto dal Presidente di 3GS con il ricorrente il 27 giugno 2007. 2. Il Tribunale ha affermato che l’odierna azione di restituzione, proposta dall’Azienda successivamente all’accordo, doveva essere rigettata in ragione di quest’ultimo. Come si ricorda nella sentenza di appello, il Tribunale riteneva che tale accordo coprisse ogni ragione e diritto, nonché ogni contestazione pur non ancora sorta alla data della firma dell’accordo stesso, avendo le parti contrattuali inteso transigere ed estinguere ogni motivo di controversia tra loro.L’accordo era valido ed efficace non ravvisandosi ragioni di nullità exart. 1972, cod. civ., rientrando nella previsione di cui all’art. 1965, cod. civ. 3. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, da un lato ha affermato che l’incremento della retribuzione base, mediante il consolidamento di voci stipendiali variabili, privo di collegamento al raggiungimento degli obiettivi incentivanti assegnati e contrari o alla causa normativa della stessa, rendeva gli accordi negoziali illeciti e assunti in violazione dell’art. 1418, cod. civ. La transazione era nulla perché relativa a contratto illecito, dovendosi pertanto accogliere la domanda restitutoria dell’Azienda. 4. Tanto premesso vanno esaminati i motivi di ricorso. 5. Con il primo motivo di ricorso è prospettata, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1972, cod. civ. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità dell’accordo transattivo perché relativo a contratto illecito; il contratto illecito sarebbe costituito dagli accordi negoziali che hanno incrementato la retribuzione del ricorrente, da considerare nulli ex art. 1418, cod. civ. Assume il ricorrente che le delibere del CdA, che avevano incrementato le retribuzioni, non erano accordi tra il lavoratore l’Azienda ma atti unilaterali del CdA di 3 SG.La transazione non aveva ad oggetto accordi negoziali nulli, ma concerneva il contratto di lavoro subordinato, e nello specifico la risoluzione di tale contratto ante tempus rispetto alla naturale scadenza. Erroneamente, l’accordo transattivo era stato considerato nullo in quanto relativo a un contratto illecito. Con l'accordo transattivo si stabiliva “la comune volontà delle parti di prevenire l'insorgenza di liti giudiziarie in ordine alle modalità e alle motivazioni dell' anticipata risoluzione del contratto di lavoro e, più in generale, di ogni altra controversia fra le medesime parti pendente e/o latente, essendo comunque intenzione delle parti quella di sottoscrivere la presente transazione cui si riconosce carattere generale, complessivo ed esaustivo di ogni reciproco diritto, pretesa e/o rivalsa, anche se mai fatta valere fino ad oggi” (pag. 16 del ricorso). Le parti dichiaravano di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra, dandosi atto dell’estinzione totale di qualsiasi motivo di controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o contratti. La causa è illecita quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ma non era questo il caso della transazione sottoscritta il 27 giugno 2007. La causa dell’accordo transattivo del 27 giugno 2007 era costituita dalla risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del pagamento di importi corrisposti a vario titolo, ma che costituivano incentivo all’esodo. Andava, quindi, esclusa la nullità dell’accordo transattivo ex art. 1972 cod. civ. 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazioneo falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle norme del [OSCURATO:PERSONA] Dirigenti ed in particolare l’art. 39. Assume il ricorrente che, erroneamente, la Corte d’Appello ha affermato che all’Azienda 3SG si applica la normativa sul lavoro pubblico contrattualizzato, in quanto si tratta di un ente pubblico economico. Al rapporto di lavoro del ricorrente si applica il [OSCURATO:PERSONA], che ha valenza privatistica. Dunque, il CdA dell’Azienda poteva concedere al Dirigente incrementi retributivi. La Corte d’Appello non aveva tenuto conto del contenuto dell’art. 39 [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva il mantenimento ad personamdi condizioni di maggior favore. 7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 7.1.Gli stessi sono inammissibili. 7.2. Va premesso che dalla stessa prospettazione delle parti emerge che l’accordo transattivo riguardava il rapporto di lavoro del ricorrente con riguardo all’esodo anticipato, ma proprio la stabilizzazione degli effetti delle delibere assunte dall’Azienda 3SG in ordine alla retribuzione del lavoratore, rientravano nell’oggetto dello stesso. 7.3. In ordine alle stesse trovano, dunque, applicazione i principi già enunciati da questa Corte(si v., Cass., n. 26168 del 2018), secondo cui, essendo la nullità negoziale rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l’atto processuale dispositivo di una parte dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all'azione, ma anche ai diritti conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratioche è sottesa alla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità funzionale ad una concezione del processo che “trae linfa applicativa proprio nel valore di giustizia della decisione” (così, Cass. , S.U., n. 26242 del 2014), e attenta all'essenza della categoria della nullità, che “risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo” (così Cass., S.U., n. 14828 del 2012). 7.4. Di talché risulta privo di decisività , e pertanto inammissibile, il profilo di censura prospettato con il primo motivo di ricorso relativoalla natura di negozi unilaterali delle suddette delibere. 7.5.Assume rilievo quanto affermato da questa Corte: la disciplina dettata dall'art. 1972 cod. civ., distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., comma 2, l'illiceità del contratto consegue soltanto all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine, da compiersi in relazione all'intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo, e la correlata conservazione del precedente assetto negoziale (cfr., Cass., n. 8776 del 2012, n. 23064 del 2016 - richiamata dalla Corte d’Appello -Cass. n. 14647 del 2018). 7.6.Dunque, la dichiarazione di nullità della transazione richiede una verifica da parte del giudice del merito sulla violazione di norme imperative. 7.7. La Corte d’Appello ha premesso che nel sistema retributivo del pubblico impiego privatizzato è prevista una retribuzione annua fissa ed una retribuzione annua variabile legata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnatiai dipendenti. Tale principio veniva applicato dall’Azienda speciale 3GS in ragione dell’art. 12, ultimo comma, dello Statuto (allegato al controricorso) dell’Azienda medesima, ente strumentale del Comune di Gallarate, che prevede che “Il trattamento economico e normativo del Direttore generale dell’Azienda è conforme alla normativa contrattuale delle Aziende pubbliche”, e del CCNL delle Aziende pubbliche, nella specie contratto CISPEL Dirigenti 2009. L’art. 3 (“Struttura della retribuzione”) del [OSCURATO:PERSONA], infatti, stabilisce che la struttura della retribuzione dei dirigenti si articola nella retribuzione base e nella retribuzione variabile incentivante. L’art. 12 (“Retribuzione variabile incentivante”) stabilisce che le Aziende attivano sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi di carattere quantitativo/qualitativo con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi. 7.8. Dunque la Corte d’Appello, ha affermato che i principi in materia di pubblico impiego privatizzato erano applicati dall’Aziende 3SG, in ragione delle previsioni dell’art. 12 dello Statuto e degli artt. 3 e 12 del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il rapporto di lavoro del dirigente generale della Azienda 3GS non prevedeva la possibilità di consolidare voci della retribuzione variabile o di attribuire incrementi stipendiali (incremento di 200.000,00 euro annui a far data dal 1°settembre 2007, ma di fatto corrisposto pro quota per un mese, atteso il collocamento a riposo a partire dal 30 settembre 2007), con ricaduta sulla determinazione della base pensionabile, in contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost. La motivazione del suddetto incremento della retribuzione - base, atteso il riferimento ai “gravosi impegni futuri che attengono la funzione”, appariva incongrua e, in particolare, in contrasto con i principi di buona amministrazione. 7.9. Su tale premessa, avente ad oggetto l’interpretazione della disciplina relativa alla struttura della retribuzione del Dirigente generale dell’Azienda 3SG, e alle diverse voci che la compongono, come stabilito dallo Statuto aziendale (che giova ricordare concorre a disciplinare l’ordinamento e il funzionamento dell’Azienda ai sensi dell’art. 23 della legge n. 142 del 1990 e dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000) e nel [OSCURATO:PERSONA] , nel più ampio contesto del sistema retributivo del pubblico impiego, la Corte d’Appello ha poi interpretato le delibere che avevano avuto ad oggetto i conferimenti in favore del ricorrente, ritenendole prive di giustificazione e in contrasto con norme imperative. 7.10. I suddetti motivi di ricorso, poiché si sostanziano nella prospettazione della non applicabilità all’Azienda speciale 3SG della disciplina del pubblico impiego privatizzato in quanto ente pubblico economico, non si confrontano con la suddetta ratio decidendi. 7.11. La sentenza di Appello, dopo aver qualificato l’Azienda 3SG come ente strumentale del Comune di Gallarate in ragione dell’interpretazione dell’art. 1 dello Statuto (l’art. 1 dello Statuto dell’Azienda, richiamato dal giudice di appello recita: “Ai sensi della legge 08/06/1990, n. 142, è istituita ‘L’[OSCURATO:PERSONA] per i servizi di assistenza socio-sanitaria di Gallarate 3SG’, dotata di personalità giuridica e disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, dall’articolo 10 dello statuto comunale e dal presente statuto”), afferma che la disciplina statutaria e contrattuale dell’Azienda 3SG applica il sistema retributivo del pubblico impiego privatizzato su struttura e voci della retribuzione del dirigente. 7.12. Il primo e il secondo motivo di ricorso non censurano l’interpretazione dello Statuto dell’Azienda (artt. 1 e 12), che ha fondamento normativo primario, e degli artt. 3 e 12del [OSCURATO:PERSONA], in esito alla quale la Corte d’Appello ha ravvisato sussistere il divieto di consolidamento delle voci della retribuzione variabile del dirigente in quella fissa, e di attribuzione di incentivi al di fuori della fissazione e raggiungimento di obiettivi. 7.13. Da tale statuizione, non adeguatamente censurata, che costituisce il fulcro della decisione di appello, il giudice di secondo grado fa discendere la sussistenza di una causa illecita nel trattamento economico riconosciuto al Direttore generale dell’Azienda 3GS, che in violazione delle norme imperative e convenzionali ha determinato l’erogazione di una retribuzione non conforme a quanto previsto dal CCNL applicabile alle Aziende pubbliche. 7.14. Privo di rilevanza è il richiamo nel secondo motivo di ricorso all’art. 39 del [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuato sempre sul presupposto della censura di non applicabilità del d.lgs. n. 165 del 2001 in ragione della natura giuridica dell’Azienda –censura che come si è sopra esposto tralascia di contestare la ratio decidendi della sentenza di appello - atteso che l’interpretazione delle norme del contratto collettivo di diritto privato effettuata dal giudice del merito, così come quella dello Statuto dell’Azienda, va censurata in sede di legittimità indicando i criteri di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati, occorrendo una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, e del discostamento, da parte del giudice di merito, dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr., Cass. n. 6335 del 2014). Nella specie il ricorrente si è limitato a contrapporre all’interpretazione del CCNL effettuata dalla Corte d’Appello altra disposizionedel CCNL, senza censurarla mediante i criteri ermeneutici, con conseguente inammissibilitàdella doglianza 8. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto, in riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso e travisato esame delle motivazioni che hanno indotto il CdA di 3GS ad aumentare lo stipendio fisso e ricorrente del lavoratore. Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello che ha affermato che il consolidamento delle voci stipendiali variabili era privo di un collegamento con il raggiungimento di obiettivi incentivanti. Assume il ricorrente che i motivi del consolidamento delle somme in questione andavano ravvisati nella continuità e non più estemporaneità delle attività da svolgersi, di talché gli obiettivi ricorrenti erano stati retribuiti nella parte fissa, mentre alla parte variabile erano riferiti gli obiettivi che avendo natura estemporanea o iniziatica. 9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto, in riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso e travisato esame di un fatto decisivo per il giudizio: la sentenza della Corte dei conti Lombardia e la deliberazione del CDA del 13 giugno 2007 nella parte in cui considera stipendio fisso e continuativo l’importo di euro 15.384,00 decorrente dal mese di settembre 2007. La sentenza della Corte dei conti, in sede di appello, a differenza della sentenza di primo grado, aveva considerare come stipendio variabile e non fisso l’aumento di 15.384,00 euro a partire dal settembre 2007. 9.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 9.2. Gli stessi sono inammissibili.9.3.È applicabile ratione temporis l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, non ravvisabili nella specie, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 9.4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso si sostanziano nella prospettazione di questioni attinenti alla interpretazione della disciplina e alla valutazione delle risultanze di causa, che esulano dal vizio di “omesso esame di un fatto decisivo” e sono quindi inammissibili. 9.5. In ordine al richiamo alla sentenza resa dalla Corte dei conti, insede di appello, si osserva che il profilo di censura risulta privo di rilevanza, atteso che la doglianza non censura adeguatamente la statuizione della Corte d’Appello della incongruità dell’incentivo stipendiale annuo in sé , in quanto disposto “in ragione dei gravosi impegni futuri”, in prossimità del collocamento a riposo, di talché lo stesso operava pro quotasolo per il mese di settembre 2007.10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at