CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 34240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15667/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d i Bonifica d ella Nurra , in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Francesco; -controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ. DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di accertamento tecnico preventivo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Consorzio di Bonifica della Nurra, chiedendo la condanna del comune convenuto al risarcimento dei danni che aveva subito al fondo, di cui era proprietaria in Alghero loc. [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del verificarsi delle perdite d’acqua derivanti dalla rottura di una condotta idrica del Consorzio (o, comunque, dallo stesso gestita e collocata in terreno, di proprietà di terzi, confinante col proprio), che aveva comportato in data 18 gennaio 2014 la frana, lo smottamento di una notevole quantità di terreno agricolo, la perdita di piante e la necessità di sostenere costi ingenti di ripristino dello stato dei luoghi e della produttività della coltivazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 702 bis con cui il procedimento era stato introdotto, la carenza di giurisdizione in favore di quella speciale del Tribunale Regionale delle Acque, la carenza di legittimazione attiva per non avere parte attorea dimostrato il titolo di proprietà, il difetto di legittimazione passiva per essere la condotta di proprietà del Demanio come da [OSCURATO:PERSONA] e, nel merito, la infondatezza della domanda per assenza di prova dell’eziologia dei danni e della stessa sussistenza e quantificazione di essi. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (in particolare quella relativa agli accertamenti espletati dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia di Finanza), nonché degli atti relativi all’espletato accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 856/2017, respinte le altre eccezioni preliminari, accoglieva invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio. Riteneva infatti il giudice di primo grado che, in base all’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA] (approvato con delibera del 24 .7.2013), tutti gli impianti idrici fossero di appartenenza del Demanio, che dunque doveva ritenersi custode unitamente ai singoli proprietari dei fondi, ove le opere stesse risultavano alloggiate, con la conseguenza che (non il Consorzio, ma) il Demanio ovvero i proprietari dei fondi fossero i soggetti responsabili dei danni. Secondo il giudice di primo grado, a tale interpretazione non ostava la legge regionale sarda n. 6/2008, disciplinante i compiti consortili di gestione delle risorse idriche, in considerazione della natura meramente programmatica ed organizzativa delle previsioni in detta legge contenute. In punto di regolamentazione delle spese processuali, in ragione della particolarità della questione di diritto nonché della soccombenza del Consorzio sulle altre questioni preliminari, il giudice di primo grado disponeva la compensazione integrale delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione proponeva appello l’originaria parte attorea, deducendo con unico e articolato motivo di doglianza l’errata e parziale lettura dell’art. 18 del [OSCURATO:PERSONA], rubricato Custodia degli impianti, la violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 in combinato disposto con l’art. 2051 cod. civ. Secondo parte appellante, da tale disciplina avrebbe dovuto trarsi la legittimazione del Consorzio e la imputabilità allo stesso dei danni azionati in base ad una presunzione di colpa superabile solo mediante prova del fortuito. Aggiungeva la parte che, essendo indubbio il nesso causale tra fatto e danno, la prova del caso fortuito non soltanto non era stata data ma neppure era mai stata dedotta e allegata dall’ente, il quale dunque avrebbe dovuto essere condannato al pagamento dei danni, nonché ex art. 96 c.p.c. per avere resistito con mala fede e colpa grave nella consapevolezza della propria responsabilità. Regolarmente costituitosi, il Consorzio contestava l’impugnazione ex adverso proposta, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l’infondatezza comunque della domanda nell’an, per difetto del nesso causale, e nel quantum , per eccessiva onerosità della pretesa risarcitoria ex art. 2058 c.c. La Corte territoriale con sentenza n. 86/2020, rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio, in accoglimento dell’appello, ritenuto il Consorzio legittimato rispetto al diritto risarcitorio ex adverso azionato, condannava l’ente al pagamento in favore dell’originaria parte attrice della somma di euro 37.362,65, oltre accessori dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. In punto di quantum, la corte territoriale riteneva che dal risarcimento dovessero essere esclusi i danni verso terzi (occupazione di terreno per collocamento massa dislocata), che non erano stati oggetto di richiesta da parte di alcuno e che d’altronde non erano stati allegati dalla stessa parte attorea. Respingeva, peraltro, la domanda di condanna dell’ente per lite temeraria, non apparendo evidente la pretestuosità delle difese svolte dal Consorzio. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Consorzio. Ha resistito con controricorso l’originaria parte attrice, che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha contestualmente chiesto la correzione della sentenza impugnata. Per l’odierna udienza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni. [OSCURATO:PERSONA] è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica della Nurra articola in ricorso tre motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia Omesso esame di un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5; violazione dell’art. 2058, secondo comma c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3 , nella parte in cui la corte territoriale ha liquidato all’originaria parte attorea il risarcimento dei danni in forma specifica al terreno agrario nella misura di € 37.362,25 nonostante l’intero fondo agrario valesse, come da stima del c.t.u., € 26.010,00. Osserva il consorzio ricorrente che questi aveva stimato il valore a metro quadro del terreno in € 4,50, che la superficie del fondo attoreo è di mq 5.780 e che dalla stessa sentenza impugnata risulta che la parte del fondo interessato dalla frana ha una superficie di appena mq. 346,00, peraltro inutilizzabile (e non utilizzata dalla controparte), in quanto si tratta di una scarpata che confina con il fiume [OSCURATO:PERSONA], sicché il valore della porzione del terreno danneggiato è pari ad € 1.557,00. Si duole che, nonostante la sua specifica eccezione, la corte territoriale ha riconosciuto un risarcimento per una riparazione totalmente antieconomica, in piena violazione dell’art. 2058, comma2, c.c. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. sotto il profilo del mancato accertamento del nesso di causalità tra l’omissione dei proprietari dei terreni attraversati dalla condotta idrica, tenuti al dovere di tempestiva segnalazione "di rotture e perdite" e l’evento dannoso: violazione rilevante anche agli effetti degli artt. 40 e 41 c.p., violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 , nella parte in cui la corte territoriale, in violazione dell’art. 2051 c.c., non ha valorizzato, pur avendola accertata, che la mancata segnalazione della perdita da parte dei proprietari dei terreni attraversati dalle condotte idriche di esso consorzio costituisce la condotta abnorme che integra il caso fortuito interruttivo del nesso causale, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, nella parte in cui la corte territoriale, ha considerato solo la relazione tra la perdita di acqua della condotta e il danno, ma non ha considerato che quell’antecedente è stato neutralizzato, proprio sul piano causale, dalla sopravvenienza di una circostanza da sola idonea a determinare l’evento, ovverosia dal fatto che i proprietari dei terreni attraversati dalle condotte non avevano chiuso la saracinesca o rubinetto che avrebbe impedito l’allagamento. 1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in c.d. con l’art. 2 della L. Regione Sardegna n° 6 del 2008 e dell’art. 18 Reg. Idrico, sotto il profilo dell’attribuzione al Consorzio di Bonifica della Nurra della qualifica di custode: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5 , nella parte in cui la corte territoriale, nonostante abbia riconosciuto che le condotte idriche siano di proprietà del demanio e che i proprietari dei terreni attraversati dalla rete idrica siano nominati custodi dall’art. 18 del Regolamento idrico (come pure il demanio), ha considerato esso Consorzio custode in totale contrasto con l’art. 2 della L. Regione Sardegna n° 6 del 2008, che attribuisce ai Consorzi di Bonifica della Sardegna solo le funzioni inerenti la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui, ma non attribuisce ad essi la funzione di controllo e vigilanza (che, in tesi difensiva, è invece affidata ai proprietari dei terreni attraversati dalle condotte). 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Infondato è il primo motivo, con il quale il consorzio ricorrente si duole del fatto che la corte di merito non abbia opportunamente valutato la richiesta di liquidazione del danno per equivalente, da esso formulata nell’atto di appello. Invero – premesso che l’art. 2058, 2° comma c.c., nell’enunciare che il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, intende porre in capo al giudice di merito (non un obbligo, ma) una facoltà, il cui esercizio impinge in valutazioni di fatto (la scelta del rimedio ripristinatorio), che rimangono estranee al sindacato di legittimità - contrariamente a quanto affermato dal Consorzio, questi non risulta aver sottoposto né al Giudice di primo grado né al Giudice d’appello conclusioni volte ad ottenere la sola condanna al risarcimento per equivalente. Quanto al preciso computo della relativa liquidazione, non sono somministrati in ricorso elementi puntuali e precisi di come e quando la relativa contestazione sia stata adeguatamente sottoposta ai giudici del merito. 2.2. Infondato è il secondo motivo, con il quale il Consorzio ricorrente si duole del capo della sentenza nel quale il Giudice di seconde cure non avrebbe valorizzato, pur avendola accertata, che la mancata segnalazione della perdita da parte dei proprietari dei terreni attraversati dalle condotte idriche del Consorzio di Bonifica della Nurra costituisce la condotta abnorme che integra il caso fortuito interruttivo del nesso causale . Invero, contrariamente a quanto affermato dal consorzio ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici: - ha accertato (p. 5) che: …Indipendentemente, dunque, dalle ipotesi di eventuale responsabilità o corresponsabilità di terzi proprietari dei terreni in cui le condotte idriche sono presenti –ove ad esempio fosse stata accertata la derivazione di rotture agli impianti da comportamenti colpevoli unicamente imputabili agli stessi proprietari dei terreni ovvero per mera ritardata segnalazione da parte degli stessi di rotture agli impianti anche riconducibili ad altre cause - non può essere posto in dubbio c he sia il Consorzio l’ente ex lege tenuto a rispondere verso terzi di tutti i danni causati da opere consortili deteriorate, malfunzionanti finanche danneggiate da cause ignote, essendo funzionalmente deputato alla gestione e al controllo degli impianti idrici ed avendo la materiale disponibilità degli stessi quindi responsabilità anche ex art. 2051 c.c. È peraltro pacifico in giudizio che, a seguito della denuncia da parte della Ballone del danno, lo stesso consorzio aveva provveduto in sede di accertamento delle cause ad inviare sui luoghi due tecnici dell’ente, palesando come tale intervento rientrasse nelle relative competenze istituzionali (cfr. relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] prot. 177 in atti) ; - ha aggiunto (p. 6) …contrariamente alle difese di parte appellata emerge con chiarezza dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco del [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, nonché dalla relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -Sezione Forestale di Alghero la sussistenza nel nesso causale tra lo smottamento e lo scivolamento della porzione di terreno di proprietà della Ballone e la perdita di acque nella condotta idrica presente nel terreno adiacente. …omissis… In assenza di prova di circostanze diverse causative della frana rispetto alla rottura della condotta con conseguente allagamento dei terreni, o cause integranti il fortuito, la responsabilità dello smottamento e della frana oggetto di causa non può che essere ricondotta all’ente convenuto tenuto al controllo e alla manutenzione degli impianti ; - ha precisato (p. 6, che richiama espressamente la corrispondente pagina dell’espletato a.t.p.): Il consulente, richiamate le cause della frana nella perdita di acqua da condotta idrica come risultante dal verbale di intervento dei vigili del Fuoco, ha altresì evidenziato la assoluta compatibilità del fenomeno di infiltrazione sotterranea con le caratteristiche del substrato del terreno (cfr. pag. 10) . In altri termini, è stato accertato nel giudizio di merito che la condotta idrica era interrata e che in alcun modo la Ballone o altri proprietari avrebbero potuto avvertire la presenza della perdita d’acqua se non nel momento in cui sono state evidenti le conseguenze della stessa con l’occorso smottamento e scivolamento della porzione di terreno (id est, frana) per il quale la Balloni aveva chiesto il risarcimento.A fronte di tale argomentato passo motivazionale, il Consorzio inammissibilmente deduce l’esistenza di presunte “più azioni od omissioni” da parte di soggetti diversi che avrebbero ridotto, se non addirittura annullato, la sua responsabilità nella causazione del danno e il suo conseguente obbligo al relativo risarcimento. E, tuttavia, da un latotale evenienza risulta sfornita di adeguato supporto probatorio (se non altro in ordine ad una sua efficacia di elisione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno pacificamente derivatone, sola a rilevare per evitare la condanna al risarcimento dell’intero, se del caso anche ex art. 2055 c.c.), mentre, dall’altro, l’eventuale corresponsabilità di soggetti rimasti estranei al processo avrebbe potuto (o, se del casoe ricorrendone i presupposti , potrebbe ) al più essere fatta valere con separate azioni di rivalsa. 2.3. Infondato è anche il terzo motivo, strettamente connesso a quello che precede. Dando continuità a principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (cfr. tra le altre Cass. n. 9591/2012, n. 29656/2020 e 1369/2021), indubbia è la legittimazione passiva (eventualmente in via concorrente con quella dei singoli proprietari dei terreni in cui le condotte idriche sono alloggiate) del consorzio di bonifica per i danni cagionati da difetto di manutenzione degli impianti, di cui il consorzio abbia la gestione. 3. La resistente, in sede di controricorso , formula istanza di correzione della sentenza ai sensi degli artt. 288 e 384, ult. co., c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha indicato l’importo dei danni da essa subiti in € 37.362,65, per di più senza nemmeno indicare che detto importo va comunque maggiorato dell’IVA di legge. A sostegno della istanza la Ballone deduce: - sotto il primo profilo , che la corte territoriale, pur accogliendo pienamente la quantificazione del danno effettuata dal CTU, ha dimenticato che la relazione di perizia quantificava il danno da mancata produttività degli undici alberi di olivo in 2.112,00 € per un triennio; sicché, essendo tra la data dell’evento franoso (avvenuto in data 18 gennaio 2014) e la sentenza della Corte d’appello (pubblicata nel mese di marzo del 2020) trascorsi oltre sei anni, il danno da mancata produzione, così come calcolato dal CTU per un triennio, avrebbe dovuto essere raddoppiato nell’importo complessivo; - quanto poi alla maggiorazione degli importi con l’IVA di legge, oltre a richiamare le proprie conclusioni, osserva che lo stesso Consorzio, nel proprio ricorso (pag. 7, ultimo capoverso), ritiene che agli importi calcolati dalla Corte d’appello per il ristoro dei danni debba essere aggiunta l’IVA. La resistente chiede pure che questa corte voglia incidentalmente pronunciarsi in relazione alla debenza delle spese di CTU, ribadendo il principio (da ultimo affermato da Cass.n.25817/2017), per cui le spese di CTU seguono la soccombenza. 4. A prescindere da ogni questione sulla stessa configurabilità di uno o più errori materiali nella fattispecie appena descritta, in ogni caso la richiesta di parte resistente è inammissibile. Invero, proprio di recente (Cass. n. 13629/2021) questa Corte ha ribadito il principio già da tempo affermato (Cass. n. 10289/2001, in linea con precedente orientamento: Cass. n. 1348/1995), in base al quale: La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione . Le doglianze della controricorrente non possono quindi essere prese in considerazione, neppure sussistendo i presupposti, atteso il mancato rispetto dei nn. 3 e 6 dell’art. 366 c.p.c., per riqualificarle quale ricorso incidentale. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente, complessivamente soccombente,alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - dichiara inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale proposta da parte resistente in controricorso; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della