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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2021

Cassazione n. 06209/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30530/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.1675/2021 depositata i l 30/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente contenzioso scaturisce dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui veniva contestata a Powersales unipersonale s.r.l. in liquidazione ( hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, connotate dalla triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo –a loro volta soggetti comunitari – e un soggetto interposto (inesistente).

La contribuente acquistava, in particolare, prodotti informatici da società cartiere, che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 4858/2019, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), che, con la sentenza n. 1675/2021 depositata in data 30/04/2021, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi: - infondata la censura sull’omessa pronuncia, in quanto l’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consente la concisa motivazione della sentenza, senza che il giudice sia tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni prospettate dalle parti, potendosi limitare a quelle ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Per le stesse ragioni è stata ritenuta infondata la censura di motivazione apparente; - infondata la censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo impugnato; -infondata la censura sulla violazione dell’art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dal momento che la sentenza di prime cure era coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione dell’avviso di accertamento (Cass., 15/11/2004, n. 21751; Cass., 10/11/2010, n. 22841), come peraltro evidenziato anche dal fatto che la stessa contribuente avesse dimostrato piena cognizione ed entità della pretesa impositiva; - infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in ordine alla consapevolezza della società contribuente di partecipare a una frode carosello e alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver posto a fondamento della decisione fatti non specificamente contestati dall’ufficio: la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., 28/02/2017, n. 5173), anche con riferimento all’onere della prova in capo all’amministrazione finanziaria, essendo sufficiente, a tal fine, la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata(oltre alla corrispondenza tra contribuente e società cartiera, contrariamente a quanto si verifica solitamente nelle transazioni commerciali), costituendo elementi sintomatic i della mancanza di buona fede; - la piena utilizzabilità da parte del giudice tributario di un atto legittimamente assunto in sede penale (nella specie prove testimoniali e intercettazioni telefoniche), così come previsto dall’art. 63 d.P.R. n. 633 del 1972: tale disposizione non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost. (considerata l’autorizzazione del giudice),né con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. (se è vero che il difensore non partecipaalla formazione della prova, è altrettanto vero che, nel processo tributario, l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciuto nel processo penale, v.

Cass., n. 2916 del 2013 e Cass., 10/12/2019, n. 32185, anche con riferimento all’utilizzabilità nel processo tributario, seppure con valenza indiziaria, delle intercettazioni illegittimamente acquisite o non usate in sede penale); - l’applicazione all’IVA del principio del contraddittorio – trattandosi di un tributo armonizzato – deve essere intesa non in senso formale, ma sostanziale, con la conseguenza che la sua mancanza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un risultato diverso.

In particolare, sulla prova di resistenza la Corte di cassazione ha aggiunto che i principi cardine nel diritto unionale che regolano il diritto al contraddittorio endoprocedimentale sono due: il principio di equivalenza (le modalità previste per l’applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelleche riguardano gli analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura interna) e il principio di effettività (la disciplina nazionale non deve rendere, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico unionale e, conseguentemente, il contribuente deve essere messo in condizioni di esercitare il contraddittorio); - la genericità del motivo di appello relativo all’illegittimità e infondatezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni annesso all’avviso di accertamento relativo all’anno 2012.

3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato, in primo luogo, che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva e,in secondo luogo, che l’assoluzione riguarda annualità d’imposta diverse da quella interessata dal presente giudizio (per la quale è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, v. pag. 4 istanza depositata in data 18/11/2025).

2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla «frode carosello».

Ad avviso della ricorrente la CTR si è limitata ad affermare che la sentenza impugnata è in linea con quanto affermato dal giudice di prime cure, operando, poi, un esteso richiamo a Cass., n. 5173 del 2017.

2.2. La sentenza impugnata sarebbe, poi, andata oltre la decisione di prime cure limitandosi a statuire che nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare è sufficiente provare, per la giurisprudenza della Corte, che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (e, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell’imposta(Cass. n. 24426 del 2013).

2.3. Sempre secondo parte ricorrente è altrettanto erroneo,in fatto e in diritto,il passaggio conclusivo delle argomentazioni sviluppate dalla CTR in relazione al quarto motivo di ricorso, doveafferma che « gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono i seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici strutture aziendali) adeguati per eseguire le forniture fatturate, nonché l‘assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali.

Ne consegue che anche detto motivo d'appello deve essere rigettato» La ricorrente evidenzia come la CTR abbia tratto il proprio convincimento da elementi di natura indiziaria –comprese intercettazioni risalenti a molti anni prima rispetto all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo – senza tenere conto della copiosa documentazione prodotta dal contribuente.

Mentre l’avviso di accertamento evidenziava, quanto meno, la negligenza e l’imperizia della contribuente, la sentenza impugnata si spinge a ipotizzare un comportamento dolosa partecipazione alla frode carosello.

2.4. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto molteplici profili, a partire dal fatto che la violazione di legge evoca, in realtà, una rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità di questa Corte.

Inoltre è stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., 01/03/2022, n. 6774).

In sostanza, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non attiene al quomodo della valutazione del materiale probatorio agli atti e all’efficacia attribuita ai singoli elementi di prova da parte del giudice (secondo il principio del libero convincimento), ma alla circostanza che la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti, o disattenda prove legali o non abbia vagliato con apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione.

2.5. Nel caso di specie il giudice di seconde cure, con motivazione sintetica, ha valutato il materiale probatorio, senza recepire acriticamente le allegazioni dell’amministrazione finanziaria.

Difatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, afferma (v. punto 4 nella parte finale) che: «nel caso di specie, a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti, gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono i seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici o strutture aziendali) adeguati per seguire le forniture fatturate, nonché l’assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società “cartiera” che intercorre normalmente per transazioni commerciali.» È poi estraneo ai profili appena evocati il principio di proporzionalità – impropriamente evocato dalla parte ricorrente nell’illustrazione del motivo di ricorso –considerato che tale principio può venire in rilievo, in materia di IVA, nella misura in cuil’onere della prova addossato al contribuente, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione sia eccessivamente gravoso(v. infra, sub 5.2.), ma non attiene alle modalità con le quali il giudice valuta il materiale istruttorio.

3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte richiamata sub 2.5.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, in primo luogo, non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha ritenuto dirimente l’assenza di personale e di uffici delle imprese fatturanti, nonché di corrispondenza tra queste ultime e la società contribuente, con un modus procedendi pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (ex multis, v.

Cass., n. 9851 del 2018).

In secondo luogo, il motivo in esameevoca una ricostruzione e una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella contenuta nella sentenza impugnata che non può essere reiterata nel giudizio di legittimità.

3.3. È inammissibile anche la richiesta di rimessione svolta dalla ricorrente, in via subordinata al primo e al secondo motivo di ricorso, con la quale, a pag. 27 del ricorso in cassazione, viene chiesto il rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE, alla luce di quanto precisato infra sub 5.2.,

5.3. e 5.4., in merito alla ripartizione dell’onere della prova.

4. Con il terzo motivo è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

4.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata fa riferimento alla mancanza di sufficiente strumentazione e personale per l’esecuzione delle operazioni, di cui il Penserini avrebbe dovuto accorgersi tanto da insospettirlo circa la fittizietà soggettiva delle fatture che riceveva.

A conferma della violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ. la giurisprudenza della Corte di Giustizia e di legittimitànon sembra affatto dare rilievo alla mancanza, in capo alle imprese fatturanti, di un sufficiente grado di strumentazione o personale, non essendo affatto circostanza dirimente, al pari delle altre enunciate dalla CTR e più volte riportate (incluse intercettazioni relative a tutt’altro periodo).

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Si legge nella sentenza impugnata: «Nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare - caratterizzata dalla interposizione di un soggetto italiano, fittizio, nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale acquirente) -, la giurisprudenza della Corte ha evidenziato che tale onere "può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta" (Cass. n. 24426 del 2013).

Nel caso di specie, a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti, gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici strutture aziendali) adeguati per eseguire le forniture fatturate, nonché l'assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali.»

5.1. Tale incedere argomentativo non solo si rifà alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla CTR, ma anche a quella successiva, secondo la quale la prova che deve essere fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: «a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.» Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.

5.2. L’orientamento della giurisprudenza di questa Corte è coerente con quello della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 11/01/2024, causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA], § 55 - 56), la quale – pur rilevando che «l’esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un indizio serio che suggerisce l’esistenza di una frode, di cui occorre tener conto nell’ambito della valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie», senza che « l’amministrazione tributaria possa limitarsi, al fine di dimostrare l’esistenza di una frode di tipo «carosello», a stabilire che l’operazione di cui trattasi fa parte di una catena di fatturazione del genere»,§3 5) – ha precisato altresì che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie.

La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA - che « non si può esigere d a quest’ultimo [ i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39).

5.3. La CGUE, al fine di garantire piena effettività al diritto unionale, incentra, quindi, la propria attenzione – più che sul piano processuale relativo alla ripartizione dell’onere della prova - sull’aspetto (di natura sostanziale) relativo ai limiti entro iquali è esigibile la diligenza da parte del contribuente, precisando che quest’ultima (per quanto, in presenza di indizi di una frode, ci si possa attendere una maggiore diligenza dal soggetto passivo) non deve spingersi fino a chiedere «verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare»(CGUE, 11/01/2024, cit. § 39).

L’esigibilità richiesta al soggetto passivo è, pertanto, parametrata (anche) ai mezzi di cui dispone per verificare che l’acquisto di beni o servizi si iscriva, nel caso concreto, in un’operazione di «evasione» dell’IVA.

5.4. Entro la cornice appena delineata spetta, quindi, al giudice nazionale «valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze» (CGUE 11/01/2024, §40).

Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza nazionale e unionale appena richiamata, nella misura in cui rileva che la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata - oltre all'assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali (elemento che non poteva non essere a conoscenza della contribuente) - costituiscanoelemento sintomatico anche della mancanza di buona fede del contribuente(richiamando sul punto Cass., 30/10/2013, n. 24426).

6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata in quanto: - la decisione sul primo motivo di appello che ha ritenuto infondata la censura sul vizio di motivazione si connota per una motivazione perplessa e incomprensibile; -la decisione sul secondo motivo di appello si limita a ritenere infondata la doglianza relativa alla motivazione apparente, alla luce di quanto evidenziato in relazione al primo motivo di appello; -al fine di rigettare anche la quarta doglianza proposta con l’atto di appello, la CTR si limita a rinviare alla sentenza di prime cure, cui segue la pedissequa adesione a una pronuncia di legittimità; - con riferimento al settimo motivo di appello, in tema di giuridica inesistenza della notifica, la CTR si limita a statuire risolutivamente che «la doglianza è infondata.

A prescindere dalla fondatezza della eccezione, è agevole osservare che la "notifica" dell'atto impositivo ha spiegato i suoi effetti in quanto è incontestabile che l'atto impositivo sia stato notificato al legale rappresentante pro tempore della odierna contribuente»; - anche la statuizione relativa al nono motivo di appello, con il quale si eccepiva la giuridica inesistenza dell'avviso di accertamento in quanto non rispondente allo schema normativo tipico con riferimento alla sua componente precettiva, pecca in punto dimotivazione.

6.2. Il motivo è infondato:le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato– anche in epoca significativamente anteriore alla proposizione del ricorso in cassazione - che è denunciabile , ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v.

Cass., 12/10/2017, n. 23940).

7. Con il quinto motivo è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censurata non solo perché non ha dato rilievo alla mancata instaurazione del contraddittorio, ma è stato altresì rilevato (v. pag. 21-22 ricorso in cassazione) che: «L’Ufficio in quanto parte processuale non è informato soltanto al dovere di lealtà e probità previsto per le parti private dall’articolo 88 del codice di rito (e la cui violazione è sanzionata, al netto di eventuali profili disciplinari, dalla condanna ex articolo 92 dello stessocodice), ma il suo comportamento deve essere altresì connotato dalla caratteristica propria dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale deve eseguire la legge, conseguendone l’osservanza nell’esclusivo interesse dello stesso ordinamento giuridico dello Stato.

Da tale principio dirama il corollario dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, scolpito nell’articolo 97 della Costituzione … L’atteggiamento perpetrato dall’Ufficio evidenzia il fine preciso di porre nel nulla il contraddittorio tenutosi, pur non essendo sostitutivo di quello endoprocedimentale che è mancato a monte e che, alla luce di questo contegno processuale, non può certo dirsi sanato.

Pertanto, l’atto impositivo in materia di IVA (tributo armonizzato) è stato adottato senza un previo contraddittorio e l’unico contraddittorio tenutosi, pur in sede successiva, è stato soltanto apparente e prontamente posto nel nulla una volta avviato il contenzioso (come se rivelasse un atteggiamento transattivo di una qualsiasi parte processuale privata)» La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80).

7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati, è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimen tale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez.

U, 25/07/2025, n. 21271).

7.3. Nell’istanza di trattazione in pubblica udienza il ricorrente ha rilevato che, in caso di preventiva instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto fornire chiarimenti sia in ordine ai rapporti intrattenuti con il sig. [OSCURATO:PERSONA], contestualizzando quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche solo parzialmente riportate nel PVC ed acquisite in un periodo successivo a quello oggetto della verifica fiscale, sia in merito ai prezzi praticati dai propri fornitori e dalla stessa Powersales, fornendo la documentazione e le informazioni ritenute necessarie dall’[OSCURATO:PERSONA] finanziaria affinché la questione relativa ai prezzi praticati potesse essere definitivamente chiarita, proprio come è avvenuto nell’ambito del giudizio penale.

A tal proposito occorre evidenziare come le considerazioni inerenti ai possibili contenuti delle osservazioni da articolare nel contraddittorio preventivo sono state introdotte tardivamente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza essere contenute nell’illustrazione originaria del quinto motivo di ricorso.

7.4. Il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, n. 21271 cit. ) – che si confrontano profusamente con la giurisprudenza unionale –esclude la prospettazione di qualsiasi fondatezza alla richiesta di rimessione ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea, articolata dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso (in via subordinata al quinto motivo di ricorso), con riferimento alla questione relativa all’instaurazione del contraddittorio.

8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dell’articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall’articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

8.1. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata è errataanche nella parte in cui statuisce in ordine alla legittimità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio con l’avviso impugnato.

8.2. La ricorrente –pag. 23 del ricorso in cassazione – afferma, quindi, che: «A tale riguardo è opportuno evidenziare come il motivo d’appello risulti tutt’altro che generico atteso che la Società ha ampiamente argomentato in ordine all’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni (cfr. pagg. 66 e ss. dell’appello sub Doc. 7 del Fascicolo).

In ogni caso, stante l’illegittimità e, comunque, la palese infondatezza dell’Avviso di Accertamento emesso per il 2012, la pretesa impositiva in esso contenuta, ognisanzione con esso irrogata viene, per ciò stesso, a cadere.»

8.3. La parte ricorrente rileva, poi, come l’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 imponga di motivare, a pena di nullità, l’atto di irrogazione della sanzione.

A tal fine afferma (pag. 23-24 ricorso in cassazione) che: «È infatti lo stesso avviso che, a pag. 2, precisa: «contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate [enfasi aggiunta; n.d.r.]».

Orbene, nel «relativo prospetto» (pagg. 10-11 dell’Avviso - “Provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative”, sub Doc. 1) si legge “dai fatti e dalle motivazioni espresse”, senza che risulti, invero, concretamente espressa alcuna motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni.

In realtà, tale provvedimento (atto distinto e separato rispetto all’avviso di accertamento) non reca alcuna motivazione “della sanzione”.

Al contrario, pare faccia implicito richiamo alle motivazioni “dell’accertamento” ossia, dell’asserita violazione chel’Ufficio contesta all’Appellante e riportata nelle pagine dell’Avviso di Accertamento 2012 che precedono il provvedimento sanzionatorio.»

8.4. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Il giudice di seconde cure ha affermato che: «La genericità delmotivo d'appello impone il suo rigetto per i medesimi motivi esposti in ordine all' obbligo di motivazione degli atti impositivi di cui si è detto in precedenza.» Sul punto a pag. 3 della sentenza si legge: «Nel caso di specie, dall'atto impositivo impugnato emerge l'an ed il quantum dell'imposta accertata, nonché i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentono al contribuente di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità ad re sostegno alla pretesa impositiva (ex plurimis: Cass., 15.11.2004, n.21571; Cass., 10 11.2010, n. 22841).

Applicando i richiamati principi al caso di specie, questa CTR rileva come l'atto impugnato rechi a puntuale indicazione del presupposto normativo del potere impositivo esercitato ed, in parte motiva, la esplicitazione delle ragioni fattuali poste a base dell'atto impositivo.» In sostanza, il giudice di seconde cure ha ritenuto motivato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni ritenendo che fosse indicato il presupposto normativo ed esplicitate le ragioni fattuali dell’atto impositivo, anche sotto tale profilo.

Diversamente, l’illustrazione del motivo di ricorso in cassazione è tautologica, riducendosi ad affermare che il motivo di appello non fosse generico, senza puntualizzare – a fronte di due pagine spese dell’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo impugnato per individuare le sanzioni irrogate(prodotto dalla ricorrente sub doc. 1) – quali fossero le carenze motivazionali, considerato anche la contestualità della definizione delle sanzioni rispetto all’accertamento dei maggiori tributi dovuti, l’indicazione dei parametri normativi e dell’ammontare minimo e massimo delle sanzioni irrogabili nel caso di specie (v. pag. 10 - 11 dell’avviso di accertamento impugnato e prodotto sub doc. 1).

9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

9.1. La sentenza impugnata ha previsto la condanna dell’odierna ricorrente, ritenuta soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali.

9.2. In proposito, atteso che l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza avvalersi del ministero di un difensore, e che l’attività processuale è stata condotta esclusivamente dai propri dipendenti, si dubita che vi siano “spese di lite” da liquidare.

9.3. Il motivo è infondato: secondo questa Corte, infatti, nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo(Cass., 10/01/2024, n. 1019).

10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30530/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n.1675/2021 depositata i l 30/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente contenzioso scaturisce dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui veniva contestata a Powersales unipersonale s.r.l. in liquidazione ( hinc: la contribuente o la società contribuente) l’indebita detrazione dell’IVA conseguente all’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, connotate dalla triangolazione tra cedente effettivo e cessionario effettivo –a loro volta soggetti comunitari – e un soggetto interposto (inesistente). La contribuente acquistava, in particolare, prodotti informatici da società cartiere, che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Il ricorso proposto dalla contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 4858/2019, confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR), che, con la sentenza n. 1675/2021 depositata in data 30/04/2021, respingeva l’appello della contribuente, ritenendo, in sintesi: - infondata la censura sull’omessa pronuncia, in quanto l’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consente la concisa motivazione della sentenza, senza che il giudice sia tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni prospettate dalle parti, potendosi limitare a quelle ritenute rilevanti ai fini della decisione. Per le stesse ragioni è stata ritenuta infondata la censura di motivazione apparente; - infondata la censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo impugnato; -infondata la censura sulla violazione dell’art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dal momento che la sentenza di prime cure era coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione dell’avviso di accertamento (Cass., 15/11/2004, n. 21751; Cass., 10/11/2010, n. 22841), come peraltro evidenziato anche dal fatto che la stessa contribuente avesse dimostrato piena cognizione ed entità della pretesa impositiva; - infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in ordine alla consapevolezza della società contribuente di partecipare a una frode carosello e alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver posto a fondamento della decisione fatti non specificamente contestati dall’ufficio: la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass., 28/02/2017, n. 5173), anche con riferimento all’onere della prova in capo all’amministrazione finanziaria, essendo sufficiente, a tal fine, la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata(oltre alla corrispondenza tra contribuente e società cartiera, contrariamente a quanto si verifica solitamente nelle transazioni commerciali), costituendo elementi sintomatic i della mancanza di buona fede; - la piena utilizzabilità da parte del giudice tributario di un atto legittimamente assunto in sede penale (nella specie prove testimoniali e intercettazioni telefoniche), così come previsto dall’art. 63 d.P.R. n. 633 del 1972: tale disposizione non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost. (considerata l’autorizzazione del giudice),né con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. (se è vero che il difensore non partecipaalla formazione della prova, è altrettanto vero che, nel processo tributario, l’atto acquisito ha un minor valore probatorio rispetto a quello riconosciuto nel processo penale, v. Cass., n. 2916 del 2013 e Cass., 10/12/2019, n. 32185, anche con riferimento all’utilizzabilità nel processo tributario, seppure con valenza indiziaria, delle intercettazioni illegittimamente acquisite o non usate in sede penale); - l’applicazione all’IVA del principio del contraddittorio – trattandosi di un tributo armonizzato – deve essere intesa non in senso formale, ma sostanziale, con la conseguenza che la sua mancanza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un risultato diverso. In particolare, sulla prova di resistenza la Corte di cassazione ha aggiunto che i principi cardine nel diritto unionale che regolano il diritto al contraddittorio endoprocedimentale sono due: il principio di equivalenza (le modalità previste per l’applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelleche riguardano gli analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura interna) e il principio di effettività (la disciplina nazionale non deve rendere, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico unionale e, conseguentemente, il contribuente deve essere messo in condizioni di esercitare il contraddittorio); - la genericità del motivo di appello relativo all’illegittimità e infondatezza del provvedimento di irrogazione delle sanzioni annesso all’avviso di accertamento relativo all’anno 2012. 3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La contribuente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rinvio in pubblica udienza chiesta dalla parte ricorrente alla luce della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente n. 1408/2025, considerato, in primo luogo, che la sentenza penale di assoluzione non è definitiva e,in secondo luogo, che l’assoluzione riguarda annualità d’imposta diverse da quella interessata dal presente giudizio (per la quale è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, v. pag. 4 istanza depositata in data 18/11/2025). 2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata in relazione a quanto affermato circa l’asserita consapevolezza del legale rappresentante della società contribuente in ordine allapartecipazione alla «frode carosello». Ad avviso della ricorrente la CTR si è limitata ad affermare che la sentenza impugnata è in linea con quanto affermato dal giudice di prime cure, operando, poi, un esteso richiamo a Cass., n. 5173 del 2017. 2.2. La sentenza impugnata sarebbe, poi, andata oltre la decisione di prime cure limitandosi a statuire che nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare è sufficiente provare, per la giurisprudenza della Corte, che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (e, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell’imposta(Cass. n. 24426 del 2013). 2.3. Sempre secondo parte ricorrente è altrettanto erroneo,in fatto e in diritto,il passaggio conclusivo delle argomentazioni sviluppate dalla CTR in relazione al quarto motivo di ricorso, doveafferma che « gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono i seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici strutture aziendali) adeguati per eseguire le forniture fatturate, nonché l‘assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali. Ne consegue che anche detto motivo d'appello deve essere rigettato» La ricorrente evidenzia come la CTR abbia tratto il proprio convincimento da elementi di natura indiziaria –comprese intercettazioni risalenti a molti anni prima rispetto all’anno d’imposta interessato dall’atto impositivo – senza tenere conto della copiosa documentazione prodotta dal contribuente. Mentre l’avviso di accertamento evidenziava, quanto meno, la negligenza e l’imperizia della contribuente, la sentenza impugnata si spinge a ipotizzare un comportamento dolosa partecipazione alla frode carosello. 2.4. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto molteplici profili, a partire dal fatto che la violazione di legge evoca, in realtà, una rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità di questa Corte. Inoltre è stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., 01/03/2022, n. 6774). In sostanza, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non attiene al quomodo della valutazione del materiale probatorio agli atti e all’efficacia attribuita ai singoli elementi di prova da parte del giudice (secondo il principio del libero convincimento), ma alla circostanza che la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti, o disattenda prove legali o non abbia vagliato con apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. 2.5. Nel caso di specie il giudice di seconde cure, con motivazione sintetica, ha valutato il materiale probatorio, senza recepire acriticamente le allegazioni dell’amministrazione finanziaria. Difatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, afferma (v. punto 4 nella parte finale) che: «nel caso di specie, a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti, gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono i seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici o strutture aziendali) adeguati per seguire le forniture fatturate, nonché l’assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società “cartiera” che intercorre normalmente per transazioni commerciali.» È poi estraneo ai profili appena evocati il principio di proporzionalità – impropriamente evocato dalla parte ricorrente nell’illustrazione del motivo di ricorso –considerato che tale principio può venire in rilievo, in materia di IVA, nella misura in cuil’onere della prova addossato al contribuente, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione sia eccessivamente gravoso(v. infra, sub 5.2.), ma non attiene alle modalità con le quali il giudice valuta il materiale istruttorio. 3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2700 e 2729 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo, in via subordinata, la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte richiamata sub 2.5. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, in primo luogo, non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha ritenuto dirimente l’assenza di personale e di uffici delle imprese fatturanti, nonché di corrispondenza tra queste ultime e la società contribuente, con un modus procedendi pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (ex multis, v. Cass., n. 9851 del 2018). In secondo luogo, il motivo in esameevoca una ricostruzione e una rivalutazione del materiale probatorio alternativa a quella contenuta nella sentenza impugnata che non può essere reiterata nel giudizio di legittimità. 3.3. È inammissibile anche la richiesta di rimessione svolta dalla ricorrente, in via subordinata al primo e al secondo motivo di ricorso, con la quale, a pag. 27 del ricorso in cassazione, viene chiesto il rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE, alla luce di quanto precisato infra sub 5.2., 5.3. e 5.4., in merito alla ripartizione dell’onere della prova. 4. Con il terzo motivo è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. Con tale motivo viene rilevato che al contribuente, in materia di frode carosello, deve essere sempre concessa la prova contraria, che deve essere oggetto di effettiva valutazione pena la falsa applicazione del diritto unionale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata fa riferimento alla mancanza di sufficiente strumentazione e personale per l’esecuzione delle operazioni, di cui il Penserini avrebbe dovuto accorgersi tanto da insospettirlo circa la fittizietà soggettiva delle fatture che riceveva. A conferma della violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ. la giurisprudenza della Corte di Giustizia e di legittimitànon sembra affatto dare rilievo alla mancanza, in capo alle imprese fatturanti, di un sufficiente grado di strumentazione o personale, non essendo affatto circostanza dirimente, al pari delle altre enunciate dalla CTR e più volte riportate (incluse intercettazioni relative a tutt’altro periodo). 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Si legge nella sentenza impugnata: «Nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare - caratterizzata dalla interposizione di un soggetto italiano, fittizio, nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale acquirente) -, la giurisprudenza della Corte ha evidenziato che tale onere "può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento idoneamente sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta" (Cass. n. 24426 del 2013). Nel caso di specie, a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti, gli elementi fattuali dai quali si desume che si è in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti sono seguenti: le imprese fatturanti erano prive di personale e/o strumenti (compresi uffici strutture aziendali) adeguati per eseguire le forniture fatturate, nonché l'assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali.» 5.1. Tale incedere argomentativo non solo si rifà alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla CTR, ma anche a quella successiva, secondo la quale la prova che deve essere fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale e in particolare: «a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.» Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. 5.2. L’orientamento della giurisprudenza di questa Corte è coerente con quello della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 11/01/2024, causa C-537/22, [OSCURATO:PERSONA], § 55 - 56), la quale – pur rilevando che «l’esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un indizio serio che suggerisce l’esistenza di una frode, di cui occorre tener conto nell’ambito della valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie», senza che « l’amministrazione tributaria possa limitarsi, al fine di dimostrare l’esistenza di una frode di tipo «carosello», a stabilire che l’operazione di cui trattasi fa parte di una catena di fatturazione del genere»,§3 5) – ha precisato altresì che, in assenza di norme unionali relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione IVA, la verifica dell’esistenza dell’operazione imponibile deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo a una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie. La CGUE precisa, poi, che le regole nazionali in materia di prova non devono pregiudicare l’efficacia del diritto unionale (§ 38), evidenziando – in relazione alla diligenza esigibile dal contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del fatto che l’acquisto (di beni o servizi) si inseriva in un’operazione di evasione dell’IVA - che « non si può esigere d a quest’ultimo [ i.e. dal soggetto passivo] che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare» (§ 39). 5.3. La CGUE, al fine di garantire piena effettività al diritto unionale, incentra, quindi, la propria attenzione – più che sul piano processuale relativo alla ripartizione dell’onere della prova - sull’aspetto (di natura sostanziale) relativo ai limiti entro iquali è esigibile la diligenza da parte del contribuente, precisando che quest’ultima (per quanto, in presenza di indizi di una frode, ci si possa attendere una maggiore diligenza dal soggetto passivo) non deve spingersi fino a chiedere «verifiche complesse e approfondite, come quelle che l’amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare»(CGUE, 11/01/2024, cit. § 39). L’esigibilità richiesta al soggetto passivo è, pertanto, parametrata (anche) ai mezzi di cui dispone per verificare che l’acquisto di beni o servizi si iscriva, nel caso concreto, in un’operazione di «evasione» dell’IVA. 5.4. Entro la cornice appena delineata spetta, quindi, al giudice nazionale «valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze» (CGUE 11/01/2024, §40). Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza nazionale e unionale appena richiamata, nella misura in cui rileva che la prova che il soggetto interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata - oltre all'assenza di corrispondenza diretta tra la contribuente e la società "cartiera" che intercorre normalmente per transazioni commerciali (elemento che non poteva non essere a conoscenza della contribuente) - costituiscanoelemento sintomatico anche della mancanza di buona fede del contribuente(richiamando sul punto Cass., 30/10/2013, n. 24426). 6. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Cost., dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c., dell’articolo 36, comma 2, n. 4. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 6.1. Con tale motivo il contribuente censura la sentenza impugnata in quanto: - la decisione sul primo motivo di appello che ha ritenuto infondata la censura sul vizio di motivazione si connota per una motivazione perplessa e incomprensibile; -la decisione sul secondo motivo di appello si limita a ritenere infondata la doglianza relativa alla motivazione apparente, alla luce di quanto evidenziato in relazione al primo motivo di appello; -al fine di rigettare anche la quarta doglianza proposta con l’atto di appello, la CTR si limita a rinviare alla sentenza di prime cure, cui segue la pedissequa adesione a una pronuncia di legittimità; - con riferimento al settimo motivo di appello, in tema di giuridica inesistenza della notifica, la CTR si limita a statuire risolutivamente che «la doglianza è infondata. A prescindere dalla fondatezza della eccezione, è agevole osservare che la "notifica" dell'atto impositivo ha spiegato i suoi effetti in quanto è incontestabile che l'atto impositivo sia stato notificato al legale rappresentante pro tempore della odierna contribuente»; - anche la statuizione relativa al nono motivo di appello, con il quale si eccepiva la giuridica inesistenza dell'avviso di accertamento in quanto non rispondente allo schema normativo tipico con riferimento alla sua componente precettiva, pecca in punto dimotivazione. 6.2. Il motivo è infondato:le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato– anche in epoca significativamente anteriore alla proposizione del ricorso in cassazione - che è denunciabile , ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; in senso conforme v. Cass., 12/10/2017, n. 23940). 7. Con il quinto motivo è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul contraddittorio preventivo e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 7.1. Con tale motivo la decisione nella sentenza impugnata viene censurata non solo perché non ha dato rilievo alla mancata instaurazione del contraddittorio, ma è stato altresì rilevato (v. pag. 21-22 ricorso in cassazione) che: «L’Ufficio in quanto parte processuale non è informato soltanto al dovere di lealtà e probità previsto per le parti private dall’articolo 88 del codice di rito (e la cui violazione è sanzionata, al netto di eventuali profili disciplinari, dalla condanna ex articolo 92 dello stessocodice), ma il suo comportamento deve essere altresì connotato dalla caratteristica propria dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale deve eseguire la legge, conseguendone l’osservanza nell’esclusivo interesse dello stesso ordinamento giuridico dello Stato. Da tale principio dirama il corollario dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, scolpito nell’articolo 97 della Costituzione … L’atteggiamento perpetrato dall’Ufficio evidenzia il fine preciso di porre nel nulla il contraddittorio tenutosi, pur non essendo sostitutivo di quello endoprocedimentale che è mancato a monte e che, alla luce di questo contegno processuale, non può certo dirsi sanato. Pertanto, l’atto impositivo in materia di IVA (tributo armonizzato) è stato adottato senza un previo contraddittorio e l’unico contraddittorio tenutosi, pur in sede successiva, è stato soltanto apparente e prontamente posto nel nulla una volta avviato il contenzioso (come se rivelasse un atteggiamento transattivo di una qualsiasi parte processuale privata)» La parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza unionale (CGUE, 03/07/2014, C-129-130/13, Kamino §§ 79-80). 7.2. Il motivo di ricorso è infondato: la sentenza impugnata, evocando una lettura sostanzialista e non formale del contraddittorio in materia di tributi armonizzati, è conforme a quanto recentemente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimen tale vige, quanto ai tributi cd. nonarmonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271). 7.3. Nell’istanza di trattazione in pubblica udienza il ricorrente ha rilevato che, in caso di preventiva instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto fornire chiarimenti sia in ordine ai rapporti intrattenuti con il sig. [OSCURATO:PERSONA], contestualizzando quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche solo parzialmente riportate nel PVC ed acquisite in un periodo successivo a quello oggetto della verifica fiscale, sia in merito ai prezzi praticati dai propri fornitori e dalla stessa Powersales, fornendo la documentazione e le informazioni ritenute necessarie dall’[OSCURATO:PERSONA] finanziaria affinché la questione relativa ai prezzi praticati potesse essere definitivamente chiarita, proprio come è avvenuto nell’ambito del giudizio penale. A tal proposito occorre evidenziare come le considerazioni inerenti ai possibili contenuti delle osservazioni da articolare nel contraddittorio preventivo sono state introdotte tardivamente con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, senza essere contenute nell’illustrazione originaria del quinto motivo di ricorso. 7.4. Il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 21271 cit. ) – che si confrontano profusamente con la giurisprudenza unionale –esclude la prospettazione di qualsiasi fondatezza alla richiesta di rimessione ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell’Unione europea, articolata dalla ricorrente nelle conclusioni del ricorso (in via subordinata al quinto motivo di ricorso), con riferimento alla questione relativa all’instaurazione del contraddittorio. 8. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dell’articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall’articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 8.1. Ad avviso di parte ricorrente la sentenza impugnata è errataanche nella parte in cui statuisce in ordine alla legittimità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio con l’avviso impugnato. 8.2. La ricorrente –pag. 23 del ricorso in cassazione – afferma, quindi, che: «A tale riguardo è opportuno evidenziare come il motivo d’appello risulti tutt’altro che generico atteso che la Società ha ampiamente argomentato in ordine all’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni (cfr. pagg. 66 e ss. dell’appello sub Doc. 7 del Fascicolo). In ogni caso, stante l’illegittimità e, comunque, la palese infondatezza dell’Avviso di Accertamento emesso per il 2012, la pretesa impositiva in esso contenuta, ognisanzione con esso irrogata viene, per ciò stesso, a cadere.» 8.3. La parte ricorrente rileva, poi, come l’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 imponga di motivare, a pena di nullità, l’atto di irrogazione della sanzione. A tal fine afferma (pag. 23-24 ricorso in cassazione) che: «È infatti lo stesso avviso che, a pag. 2, precisa: «contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate [enfasi aggiunta; n.d.r.]». Orbene, nel «relativo prospetto» (pagg. 10-11 dell’Avviso - “Provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative”, sub Doc. 1) si legge “dai fatti e dalle motivazioni espresse”, senza che risulti, invero, concretamente espressa alcuna motivazione in ordine all’irrogazione delle sanzioni. In realtà, tale provvedimento (atto distinto e separato rispetto all’avviso di accertamento) non reca alcuna motivazione “della sanzione”. Al contrario, pare faccia implicito richiamo alle motivazioni “dell’accertamento” ossia, dell’asserita violazione chel’Ufficio contesta all’Appellante e riportata nelle pagine dell’Avviso di Accertamento 2012 che precedono il provvedimento sanzionatorio.» 8.4. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di seconde cure ha affermato che: «La genericità delmotivo d'appello impone il suo rigetto per i medesimi motivi esposti in ordine all' obbligo di motivazione degli atti impositivi di cui si è detto in precedenza.» Sul punto a pag. 3 della sentenza si legge: «Nel caso di specie, dall'atto impositivo impugnato emerge l'an ed il quantum dell'imposta accertata, nonché i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentono al contribuente di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità ad re sostegno alla pretesa impositiva (ex plurimis: Cass., 15.11.2004, n.21571; Cass., 10 11.2010, n. 22841). Applicando i richiamati principi al caso di specie, questa CTR rileva come l'atto impugnato rechi a puntuale indicazione del presupposto normativo del potere impositivo esercitato ed, in parte motiva, la esplicitazione delle ragioni fattuali poste a base dell'atto impositivo.» In sostanza, il giudice di seconde cure ha ritenuto motivato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni ritenendo che fosse indicato il presupposto normativo ed esplicitate le ragioni fattuali dell’atto impositivo, anche sotto tale profilo. Diversamente, l’illustrazione del motivo di ricorso in cassazione è tautologica, riducendosi ad affermare che il motivo di appello non fosse generico, senza puntualizzare – a fronte di due pagine spese dell’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo impugnato per individuare le sanzioni irrogate(prodotto dalla ricorrente sub doc. 1) – quali fossero le carenze motivazionali, considerato anche la contestualità della definizione delle sanzioni rispetto all’accertamento dei maggiori tributi dovuti, l’indicazione dei parametri normativi e dell’ammontare minimo e massimo delle sanzioni irrogabili nel caso di specie (v. pag. 10 - 11 dell’avviso di accertamento impugnato e prodotto sub doc. 1). 9. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. 9.1. La sentenza impugnata ha previsto la condanna dell’odierna ricorrente, ritenuta soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali. 9.2. In proposito, atteso che l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza avvalersi del ministero di un difensore, e che l’attività processuale è stata condotta esclusivamente dai propri dipendenti, si dubita che vi siano “spese di lite” da liquidare. 9.3. Il motivo è infondato: secondo questa Corte, infatti, nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo(Cass., 10/01/2024, n. 1019). 10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Eur
Sentenza Cassazione n. 06209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris