CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto il predetto imputato dal reato di falso in relazione a una patente di guida, ritenendo sussistente il "falso grossolano"; ma ha disposto il sequestro e la distruzione della patente di guida in sequestro (integrando il dispositivo ex art. 130 cod. proc. pen.), recante una falsificazione della data di nascita dell'imputato; Rilevato che il motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole di una non consentita correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto l'assoluzione, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, è giustificata sulla base dell'inidoneità del falso - per la sua immediata percepibilità icto °cui/ da parte di chiunque - ad offendere il bene giuridico tutelato, non sulla base dell'insussistenza del falso sul piano materiale. Essendo la patente di guida contraffatta, la correzione dell'errore materiale del dispositivo, nella parte in cui ometteva di disporre la confisca della stessa ex art. 240 cod. pen., si risolve in un atto dovuto, non implicante ulteriori valutazioni logico-giuridiche, già pienamente esplicitate nella motivazione; Considerato peraltro che l'imputato non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'ipotetico accoglimento del ricorso, poiché la patente contraffatta dovrebbe comunque essere confiscata e distrutta, non potendo certo essere rimessa in circolazione, né potendogli essere restituita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d