CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 26132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 216 e 217 legge fall, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denunzia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva richiesta, non è consentito in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi dì gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Invero, occorre considerare che la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva sotto il profilo dell'idoneità o meno della procura speciale che il Tribunale aveva ritenuto non idonea, non era stato oggetto di specifico motivo nell'atto di appello, venendo genericamente richiesta la pena sostitutiva solo nelle conclusioni in esso rassegnate. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato, atteso che la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non avrebbe comunque potuto essere ammessa in appello secondo il principio affermato da questa Corte in base al quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato, per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30/12/2022, data dì entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cuì all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata (Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv. 289291). Nel caso di specie, la richiesta di applicazione dì pena sostitutiva in appello si sarebbe dovuta comunque considerare alla stregua di una prima richiesta, atteso che in primo grado il difensore non era munito di procura speciale (vd. pag. 10 della sentenza di primo grado); - Ritenuto che il secondo motivo dì ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Rilevato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, fornendo in tal modo già risposte esaurienti alle deduzioni qui riproposte (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata da cui emerge l'inerzia protrattasi nel tempo senza l'adozione di azioni idonee a fronteggiare la sìtuazíone creatasi); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M