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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04778/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 15.7.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta.

Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultando accertata la minima efficacia drogante e le indicate circostanze che depongono per la minima offensività del fatto; violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non risultando congruente il riferimento alla contabilità tenuta; vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche in relazione agli indicati elementi di fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati rispetto all'incensurabile rilievo ostativo sulla ricavabilità di ben 521 dosi medie singole e sulle circostanze dell'azione, ivi compresa la tenuta contabilità.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la esistenza di elementi positivi, anche considerando i precedenti a carico, di cui uno specifico per fatti recenti.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma ìn favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q, M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che in riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 15.7.2020, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta. Il ricorrente deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultando accertata la minima efficacia drogante e le indicate circostanze che depongono per la minima offensività del fatto; violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non risultando congruente il riferimento alla contabilità tenuta; vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti c.d. generiche in relazione agli indicati elementi di fatto. Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati rispetto all'incensurabile rilievo ostativo sulla ricavabilità di ben 521 dosi medie singole e sulle circostanze dell'azione, ivi compresa la tenuta contabilità. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la esistenza di elementi positivi, anche considerando i precedenti a carico, di cui uno specifico per fatti recenti. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma ìn favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q, M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris