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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09362/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA OSSERVA1.

L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Sara, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Massa per i reati di furto aggravato di un borsello e utilizzo di una carta bancomat in concorso con COLOMBO Giusy.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputata rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006).

Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedotto un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, senza peraltro allegare che il beneficio fosse stato recepito nell'accordo, ma solo di averne fatto richiesta con i motivi del gravame, rispeto ai quali la Corte territoriale ha dato atto dell'avvenuta rinuncia a tutti quelli diversi dalla rideterminazione della pena neiu termini del raggiunto accordo.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente G briella [OSCURATO:PERSONA] ella Àerranti DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA OSSERVA1. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Sara, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Massa per i reati di furto aggravato di un borsello e utilizzo di una carta bancomat in concorso con COLOMBO Giusy. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputata rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006). Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedotto un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche, senza peraltro allegare che il beneficio fosse stato recepito nell'accordo, ma solo di averne fatto richiesta con i motivi del gravame, rispeto ai quali la Corte territoriale ha dato atto dell'avvenuta rinuncia a tutti quelli diversi dalla rideterminazione della pena neiu termini del raggiunto accordo. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente G briella [OSCURATO:PERSONA] ella Àerranti DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 09362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris