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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 03627/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32486u02li - Rel.

Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma impropria — lamentando l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite dalla persona offesa e l'utilizzo dello strumento (nella specie, una gamba del tavolo), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato laddove i Giudici di appello hanno escluso che l'azione potesse essere divisa in due fasi ed hanno rimarcato la continuità tra i colpi sferrati a mani nude e quelli portati con la gamba del tavolo); Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — non è sorretto dal necessario interesse ad impugnare ed è aspecifico, dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e la sentenza impugnata ha solo disquisito sull'impossibilità di ritenerle prevalenti sull'aggravante, tema con il quale il ricorrente non si confronta.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32486u02li - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma impropria — lamentando l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite dalla persona offesa e l'utilizzo dello strumento (nella specie, una gamba del tavolo), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato laddove i Giudici di appello hanno escluso che l'azione potesse essere divisa in due fasi ed hanno rimarcato la continuità tra i colpi sferrati a mani nude e quelli portati con la gamba del tavolo); Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — non è sorretto dal necessario interesse ad impugnare ed è aspecifico, dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e la sentenza impugnata ha solo disquisito sull'impossibilità di ritenerle prevalenti sull'aggravante, tema con il quale il ricorrente non si confronta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 03627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris