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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18669/2026

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entante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] incidentale-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale perla [OSCURATO:PERSONA] n. 289/6/2020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 27.2.2020.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

Nell’anno 2014, l’[OSCURATO:SOCIETA]. – Compartimento per la viabilità dellaToscana dava incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contratto di appalto,di eseguire lavori di rettifica del tratto stradale in località Isola di Stadano(MS).

La [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, subappaltava alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilservizio di trasporto terra e conferimento in discarica o in siti di riutilizzo delmateriale di risulta del cantiere.

La [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di eseguire leprestazioni a suo carico, presentava il 19.8.2014 presso il Comune di Aulla(MS) una «richiesta di utilizzo area di stoccaggio terre», avente ad oggetto«la possibilità di stoccare temporaneamente il materiale, terre e rocce dascavo» del cantiere, per una quantità di mc 1000/1500 «in prossimità delcampo sportivo della frazione di [OSCURATO:PERSONA]».

Trasmetteva, inoltre, unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale dichiarava che «imateriali da scavo provenienti da sito di produzione rientra(va)no nelregime di cui all’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/06».

Il Comune di Aulla (MS)rilasciava il 26.8.2014 a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. autorizzazione allostoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo per mc

1.200. Prima diavviare gli scavi, la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva analizzare le terre e rocce dascavo [destinate a riutilizzazione da parte del Comune di Aulla (MS)], da unlaboratorio, che certificava il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia dicontaminazione) di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il 27.8.2014, laE.[OSCURATO:SOCIETA]. avviava l’attività di trasporto terre.2.

Nell’ottobre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] eseguiva un accertamentopresso il luogo di stoccaggio temporaneo, redigendo verbale, nel qualecomplessi di 4.000 mc, contestando ad entrambe le società la realizzazionedi discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi.3.

Il 13.7.2017, veniva notificato via pec atto di accertamento eirrogazione di sanzioni amministrative, con quantificazione di tributo dovutopari ad euro 25.980,00, sanzioni amministrative per omessa registrazioneNumero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/2026delle operazioni di conferimento per euro 51.960,00, euro 103,00 peromessa presentazione di dichiarazione annuale ed euro 77.940,00 per larealizzazione di discarica abusiva, per un importo complessivo di euro155.983,00.4.

Avverso tale atto proponevano impugnazione sia la [OSCURATO:SOCIETA]che la [OSCURATO:SOCIETA]. presso la competente Commissione tributariaprovinciale, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto impositivo fosseillegittimo, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto la preventivaautorizzazione dal Comune di Aulla (MS).5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione di primecure.6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ilricorso, in ragione della mancata presentazione di domanda all’A.R.P.A.T.anche in presenza di provvedimento autorizzativo del Comune.7.

Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, affidando le proprie doglianze a tre motivi, nonché, in datasuccessiva, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sette motivi (quest’ultimo ricorso,intervenuto successivamente, deve qualificarsi come ricorso incidentale).8. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso sia conriferimento al ricorso principale, che con riferimento a quello incidentale.9.

L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta comunicazione del difensore di [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., con la quale è stato dato atto dell’intervento, a seguito dellaproposizione del ricorso per cassazione, di liquidazione giudiziale dellasocietà con sentenza depositata dal Tribunale di Massa il 16.12.2024, n.62/2024, e del fatto che il curatore, informato della pendenza delprocedimento, non ha ritenuto di confermare la nomina del legale.10.

È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte prende atto della comunicazione depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delfatto che il mandato difensivo già affidato dal legale rappresentante dellasocietà in bonis debba, a seguito dell’intervento di liquidazione giudizialedella società, ritenersi cessato (v.

Cass. n. 4795/2020).2.

Rileva, pertanto, l’opportunità di rimettere la causa sul ruolo affinchéla ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, possa provvedereall’eventuale nomina di un nuovo difensore e di assegnare a tal fine iltermine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrenteE.[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, termine di 90 giorni dallacomunicazione della presente ordinanza per l’eventuale nomina di un nuovodifensore; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] incidentale-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale perla [OSCURATO:PERSONA] n. 289/6/2020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 27.2.2020.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Nell’anno 2014, l’[OSCURATO:SOCIETA]. – Compartimento per la viabilità dellaToscana dava incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]., mediante contratto di appalto,di eseguire lavori di rettifica del tratto stradale in località Isola di Stadano(MS). La [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, subappaltava alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilservizio di trasporto terra e conferimento in discarica o in siti di riutilizzo delmateriale di risulta del cantiere. La [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di eseguire leprestazioni a suo carico, presentava il 19.8.2014 presso il Comune di Aulla(MS) una «richiesta di utilizzo area di stoccaggio terre», avente ad oggetto«la possibilità di stoccare temporaneamente il materiale, terre e rocce dascavo» del cantiere, per una quantità di mc 1000/1500 «in prossimità delcampo sportivo della frazione di [OSCURATO:PERSONA]». Trasmetteva, inoltre, unadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale dichiarava che «imateriali da scavo provenienti da sito di produzione rientra(va)no nelregime di cui all’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/06». Il Comune di Aulla (MS)rilasciava il 26.8.2014 a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. autorizzazione allostoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo per mc 1.200. Prima diavviare gli scavi, la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva analizzare le terre e rocce dascavo [destinate a riutilizzazione da parte del Comune di Aulla (MS)], da unlaboratorio, che certificava il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia dicontaminazione) di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il 27.8.2014, laE.[OSCURATO:SOCIETA]. avviava l’attività di trasporto terre.2. Nell’ottobre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] eseguiva un accertamentopresso il luogo di stoccaggio temporaneo, redigendo verbale, nel qualecomplessi di 4.000 mc, contestando ad entrambe le società la realizzazionedi discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi.3. Il 13.7.2017, veniva notificato via pec atto di accertamento eirrogazione di sanzioni amministrative, con quantificazione di tributo dovutopari ad euro 25.980,00, sanzioni amministrative per omessa registrazioneNumero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/2026delle operazioni di conferimento per euro 51.960,00, euro 103,00 peromessa presentazione di dichiarazione annuale ed euro 77.940,00 per larealizzazione di discarica abusiva, per un importo complessivo di euro155.983,00.4. Avverso tale atto proponevano impugnazione sia la [OSCURATO:SOCIETA]che la [OSCURATO:SOCIETA]. presso la competente Commissione tributariaprovinciale, che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’atto impositivo fosseillegittimo, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto la preventivaautorizzazione dal Comune di Aulla (MS).5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione di primecure.6. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ilricorso, in ragione della mancata presentazione di domanda all’A.R.P.A.T.anche in presenza di provvedimento autorizzativo del Comune.7. Avverso la decisione di appello hanno proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, affidando le proprie doglianze a tre motivi, nonché, in datasuccessiva, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sette motivi (quest’ultimo ricorso,intervenuto successivamente, deve qualificarsi come ricorso incidentale).8. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso sia conriferimento al ricorso principale, che con riferimento a quello incidentale.9. L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta comunicazione del difensore di [OSCURATO:SOCIETA].S.r.l., con la quale è stato dato atto dell’intervento, a seguito dellaproposizione del ricorso per cassazione, di liquidazione giudiziale dellasocietà con sentenza depositata dal Tribunale di Massa il 16.12.2024, n.62/2024, e del fatto che il curatore, informato della pendenza delprocedimento, non ha ritenuto di confermare la nomina del legale.10. È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 30332/2020Numero sezionale 4502/2026Numero di raccolta generale 18669/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte prende atto della comunicazione depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e delfatto che il mandato difensivo già affidato dal legale rappresentante dellasocietà in bonis debba, a seguito dell’intervento di liquidazione giudizialedella società, ritenersi cessato (v. Cass. n. 4795/2020).2. Rileva, pertanto, l’opportunità di rimettere la causa sul ruolo affinchéla ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, possa provvedereall’eventuale nomina di un nuovo difensore e di assegnare a tal fine iltermine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrenteE.[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione giudiziale, termine di 90 giorni dallacomunicazione della presente ordinanza per l’eventuale nomina di un nuovodifensore; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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