CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 28768/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18599/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 19202/2023 depositata il 06/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] istanza di revocazione, sulla base di quattro motivi, dell’ordinanza n. 19202 del 2023 di questa Corte di rigetto del ricorso proposto dall’odierno istante nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Perugia di data 11 maggio 2022. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del ricorso in termini di inammissibilità. E’ stata dal ricorrente chiesta la decisione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, producendo l’intervenuto accordo transattivo fra le parti. La rinuncia al ricorso, in uno con la scrittura privata di contenuto transattivo, determina, in mancanza negli atti dell’accettazione della controparte della rinuncia, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della cessazione della materia del contendere. L’esistenza della transazione comporta la compensazione delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali.