CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 21687/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 901/2019della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevatoche, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, la notificazione dell’atto con il quale il ricorrente ha spontaneamente provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del giudizionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Scalea è stata realizzata,a mezzo posta, mediante consegna del plico al portiere dello stabiledei destinatari; che,a seguito di tale conseg na, l’ufficiale postale ha proceduto a darenotizia a i destinatari dell ’ avvenuta notificazione dell'atto a mezzo dilettera raccomandata (secondo quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 139 c.p.c. ) , senza tuttavia provvedervi con l’ avviso di ricevimentonel rispetto di quanto imposto d a l l’art. 10 della l egge n. 890/1982considerato in relazione all’art. 2 della stessa legge ; cheun’interpretazione delle disposizioni della legge n. 890/82 sulla notificazione degli atti giudiziari tale da determinare in concreto una (sia pure parziale) menomazione delle prerogative del destinatario della notificazione di un atto rispetto allo standard previsto dalla disciplinalegislativa deve ritenersi lesivo della disciplina costituzionale ; che, a tale proposito, la Corte costituzionale ha espressamente sottolineatocome, se pure “ rientra nella discrezionalità del legislatore laconformazione degli istituti processuali e, quindi, la disc iplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentatodal diritto di difesa del notificatario ”, con la conseguenza che“deve […] escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni amezzo posta e quelle pers onalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delleprime” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 346 del 23 settembre 1998); Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che, ciò posto – fer mo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità ai sensi del quale , nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizionecostituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziari o che determina,fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della noti ficazione nei riguardidel destinatario (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017 Rv. 645134 - 01) – deve ritenersi che al l’omessa spedizione della raccomandata previsto dal comma 4 dell’art. 139 c.p.c.da parte dell’ufficiale giudiziario debba equipararsi la spedizione di tale raccomandata da parte dell’ufficiale postale senza l’avviso di ricevimentoprescritto dal combinato disposto degli art t. 2 e 10 della leggen. 890/82 ; ritenuto,pertanto, di dover nuovamente disporre la notificazione delricorso introduttivo del giudizio nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] e di PietroLanza di Scalea ; P.Q.M. disponela rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo delpresente giudizio nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di Scalea. Fissail termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presenteordinanza ai fini del l’adempimento di tale incombente . Rinviala causa nuovo ruolo. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civ