CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17856-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 Numero di raccolta generale 15629/2022- intimati - avverso la sentenza n. 791/2021 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 16/05/2022 PALERMO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per un mezzo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza numero 791 del 2021 con cui la Corte d’appello di Palermo ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione della legge fallimentare, articolo 9, e dell'articolo 25 Cost., per aver ritenuto la Corte d'appello competente il Tribunale di Palermo in luogo di quello di Roma e/o Siracusa; ingiusto superamento dei principi espressi da precedenti decisioni della Corte di cassazione; travisamento delle prove versate, e mancato esame delle prove stesse. Si sostiene che giudice competente per territorio alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente è, secondo il disposto dell'art. 9, comma 1, della legge fallimentare, il Tribunale del luogo dove si trova la sede principale dell'impresa, sede che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi presuntivamente coincidere con quella legale risultante dal Registro delle Imprese, potendo, tuttavia, siffatta presunzione F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o Numero di raccolta generale 15629/2022Data pubblicazione 16/05/2022 formale di detta sede. Orbene, al fine di decidere a quale Tribunale spetti la competenza, la presunzione ex lege di cui all’art. 9, secondo comma, secondo la quale «il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza», sarebbe da ritenersi operante quante volte, essendovi dimostrazione dell’esistenza della sede effettiva in un determinato luogo, l’impresa, nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento, entro l’anno precedente al deposito dell’istanza per dichiarazione di fallimento, l’abbia, fittiziamente o meno, trasferita in una diversa località; non già nella contraria ipotesi in cui, ferma la sede effettiva dell’impresa, entro l’anno precedente l’istanza di fallimento la sede legale, altrove localizzata, sia stata spostata ove sempre sia stata ed ivi resti la sede effettiva. Si aggiunge che l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata per trent’anni circa quella di valorizzare i propri possedimenti siti in comune di Portopalo di [OSCURATO:SOCIETA] e che la società avrebbe sempre amministrativamente operato in Roma, avendo cessato fin dal 2012 ogni rapporto con lo studio di Palermo dove era ubicata solo formalmente la sede legale, circostanze, quelle riferite, ampiamente comprovate dalla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. La Corte d’appello, pur reputando che la sede effettiva di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse effettivamente collocata a Palermo («Né rileva … che quella precedente … non fosse la sede effettiva (almeno in base a quanto prospettato, ché invece la documentazione versata dalla Curatela indurrebbe a ritenerla effettiva)», ha però posto a fondamento della propria decisione non già tale accertamento, bensì la regula iuris riassunta nell’affermazione secondo cui «laddove sia avvenuto il trasferimento da una sede legale ad altra entro l’anno da tale trasferimento F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 Numero sezionale 2316/2022 … l’istanza rappresentata comunque al Tribunale del luogo ove era ubicata la sede legale Numero di raccolta generale 15629/2022Data pubblicazione 16/05/2022 precedente, risultando irrilevante che questa fosse o meno quella effettiva». Orbene, il ricorso è tutto diretto a dimostrare che, almeno dal 2012, la sede effettiva della società non fosse ubicata a Palermo, sebbene essa avesse là la sua sede legale, sicché, in definitiva, il trasferimento avrebbe adeguato la situazione di diritto a quella, ampiamente preesistente, di fatto: ma ciò non sfiora la ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale ha affermato che, in caso di trasferimento della sede nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, la competenza per detta dichiarazione si radica in ogni caso laddove era la sede legale «che questa fosse o meno quella effettiva». Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). Ratio decidendi nel caso di specie non censurata per le ragioni già evidenziate. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17856/2021 giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.700,00, di cui € 200,00 per Numero sezionale 2316/2022Numero di raccolta generale 15629/2022 esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di Data pubblicazione 16/05/2022 legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello