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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 1958

Cassazione n. 39789/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1958 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20/1/2021, ta Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, la prima per furto aggravato e la seconda per tentata rapina aggra- vata, rideterminando la pena complessiva in anni cinque, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed C 933 di multa, individuando la pena base in quella inflitta per la tentata rapina, cioè anni quattro,mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 833 di multa, con aumento di mesi diciotto ed C 100 per l'ulteriore delitto.

Con provvedimento di correzione dell'errore materiale depositato il 19/5/2021, il giudice dell'esecuzione ha rettificato l'ammontare della pena base, indicandola in anni quattro mesi tre di reclusione ed C 733 di multa, e quindi rettificando anche la rideterminazione della pena finale in anni cinque mesi nove di reclusione ed C 833 di multa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in ordine alla fissazione della pena stabilita per il reato più grave, aumentata in misura superiore ad un terzo rispetto alla pena originaria, ed alla fissazione della pena per il reato satellite, aumentata in misura superiore a due terzi: a tenore degli artt. 132 e 133 cod. pen., tali notevoli aumenti dovevano essere rigorosamente motivati, il che nella specie non è avvenuto.

Inoltre, si censura l'erroneo computo della pena irrogata all'esito della riconosciuta continuazione, avendo il giudice di cognizione fissato la pena per il delitto di tentata rapina aggravata in anni quattro e mesi tre di reclusione, a differenza della pena assunta a base del calcolo in sede esecutiva Carini quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 833 di multa).

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Va preliminarmente rilevato -che con ordinanza, del 19/5/2021, di correzione dell'errore materiale - su sollecitazione della Procura generale in sede - il giudice dell'esecuzione aveva rettificato la pena base per il reato più grave, in termini coincidenti con quelli fissati dal giudice di cognizione nella sentenza del GIP del Tribunale di Lagonegro del 25/5/2016, irrevocabile il 28/2/2018, così allineandosi al dettato dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

In conseguenza di ciò, è stato rivisto anche il calcolo della pena finale risultante dall'applicazione del vincolo dell'art. 81 cod. pen., nei termini sopra indicati.3.2.

A seguito di tale rettificazione, risulta infondato anche il rilievo di carente motivazione dell'operato aumento di pena, risultando che per il furto aggravato, così derubricato dall'originaria contestazione di rapina a mano armata riguardante un camion intero, completo del carico di merce, con la complicità del conducente del veicolo, vi è stata una consistente decurtazione sanzionatoria, e che la fissazione della pena in diciotto mesi di reclusione ha trovato implicita ragione proprio nella descrizione della particolarità della vicenda, in tali termini rilevata dal giudice dell'esecuzione, rapportabile ai criteri di gravità del reato come specificati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 133 cod. pen. 4.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza condanna alle spese processuali, in quanto il provvedimento di correzione dell'errore materiale è intervenuto dopo la presentazione del ricorso in esame, che altrimenti avrebbe avuto esito di accoglimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il giorno 21 ottobre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1958 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20/1/2021, ta Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze di condanna, la prima per furto aggravato e la seconda per tentata rapina aggra- vata, rideterminando la pena complessiva in anni cinque, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed C 933 di multa, individuando la pena base in quella inflitta per la tentata rapina, cioè anni quattro,mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 833 di multa, con aumento di mesi diciotto ed C 100 per l'ulteriore delitto. Con provvedimento di correzione dell'errore materiale depositato il 19/5/2021, il giudice dell'esecuzione ha rettificato l'ammontare della pena base, indicandola in anni quattro mesi tre di reclusione ed C 733 di multa, e quindi rettificando anche la rideterminazione della pena finale in anni cinque mesi nove di reclusione ed C 833 di multa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in ordine alla fissazione della pena stabilita per il reato più grave, aumentata in misura superiore ad un terzo rispetto alla pena originaria, ed alla fissazione della pena per il reato satellite, aumentata in misura superiore a due terzi: a tenore degli artt. 132 e 133 cod. pen., tali notevoli aumenti dovevano essere rigorosamente motivati, il che nella specie non è avvenuto. Inoltre, si censura l'erroneo computo della pena irrogata all'esito della riconosciuta continuazione, avendo il giudice di cognizione fissato la pena per il delitto di tentata rapina aggravata in anni quattro e mesi tre di reclusione, a differenza della pena assunta a base del calcolo in sede esecutiva Carini quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 833 di multa). 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Va preliminarmente rilevato -che con ordinanza, del 19/5/2021, di correzione dell'errore materiale - su sollecitazione della Procura generale in sede - il giudice dell'esecuzione aveva rettificato la pena base per il reato più grave, in termini coincidenti con quelli fissati dal giudice di cognizione nella sentenza del GIP del Tribunale di Lagonegro del 25/5/2016, irrevocabile il 28/2/2018, così allineandosi al dettato dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. In conseguenza di ciò, è stato rivisto anche il calcolo della pena finale risultante dall'applicazione del vincolo dell'art. 81 cod. pen., nei termini sopra indicati.3.2. A seguito di tale rettificazione, risulta infondato anche il rilievo di carente motivazione dell'operato aumento di pena, risultando che per il furto aggravato, così derubricato dall'originaria contestazione di rapina a mano armata riguardante un camion intero, completo del carico di merce, con la complicità del conducente del veicolo, vi è stata una consistente decurtazione sanzionatoria, e che la fissazione della pena in diciotto mesi di reclusione ha trovato implicita ragione proprio nella descrizione della particolarità della vicenda, in tali termini rilevata dal giudice dell'esecuzione, rapportabile ai criteri di gravità del reato come specificati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 133 cod. pen. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza condanna alle spese processuali, in quanto il provvedimento di correzione dell'errore materiale è intervenuto dopo la presentazione del ricorso in esame, che altrimenti avrebbe avuto esito di accoglimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 21 ottobre 2021 I
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