CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27 dicembre 2019, e depositata il 31 dicembre 2019, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 21 marzo 2019, che aveva dichiarato il medesimo colpevole dei reati di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. n. 42 del 2004 e 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 900,00 euro di multa. L'inammissibilità dell'impugnazione è stata dichiarata perché l'atto di appello è stato presentato mediante lettera raccomandata alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste e non alla cancelleria del Tribunale di Udine, giudice che aveva pronunciato la sentenza che si voleva impugnare con il gravame, ed è pervenuto a quest'ultima fuori termine. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, mediante il quale denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta intempestività dell'appello, ed alla mancata applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 583 cod. proc. pen. Si premette che l'atto di appello è stato inviato tramite lettera raccomandata l'ultimo giorno utile, ma nei termini, e che l'ordinanza impugnata ha rilevato la decadenza solo perché ha avuto riguardo al giorno in cui l'atto è pervenuto nella cancelleria della Corte d'appello di Trieste. Si deduce che l'impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva sulla base di applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., da privilegiare per in omaggio alle esigenze di favor libertatis e di garanzia per l'individuo. Si aggiunge che questa interpretazione deve essere preferita anche per coerenza con il principio della translatio iudicii, codificato dall'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., in forza del quale se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Occorre premettere che le censure dedotte debbono essere esaminate esclusivamente sotto il profilo della eventuale violazione di legge, perché il ricorrente pone in discussione non la ricostruzione del fatto, che risulta incontroversa, bensì la regola giudica applicata. Invero, è fuori discussione che: -) la sentenza di primo grado fu emessa dal Tribunale di Udine in data 21 marzo 2019, con termine per il deposito fissato in novanta giorni, scadente quindi il 19 giugno 2019, e fu depositata tempestivamente, in data 8 giugno 2019; -) l'atto di appello fu presentato con lettera raccomandata del 3 settembre 2019, quindi l'ultimo giorno utile del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tenendo anche conto della sospensione per il periodo feriale, ma detta lettera fu indirizzata alla Corte d'appello di Trieste, dove pervenne il 5 settembre 2019; -) l'atto di appello fu trasmesso al Tribunale di Udine dove giunse solo il 16 settembre 2019. Di conseguenza, deve farsi applicazione del principio, affermato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (così, per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 3. Fatte queste precisazioni, la questione da esaminare è se può ritenersi tempestivamente proposta, e quindi ammissibile, l'impugnazione, nella specie un appello, spedita mediante raccomandata entro il termine di legge, ma indirizzata a giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. 4. L'orientamento più volte affermato dalla giurisprudenza è nel senso della inammissibilità. Si osserva infatti che è inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente (così Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Losciale, Rv. 269118-01, ma in termini sostanzialmente identici anche Sez. 5, n. 42401 del 27/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391-01, e Sez. F, n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo, Rv. 240668-01). 5. Ad avviso del Collegio, questo orientamento deve essere condiviso, anche perché indicazioni di segno contrario non possono essere desunte, come vorrebbe il ricorrente, né dalla disciplina di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., né dal principio della translatio iudicii in materia di impugnazioni, codificato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 5.1. Occorre premettere che l'inammissibilità dell'impugnazione consegue alla previsione dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc pen. da leggere in combinato disposto con l'art. 583 cod. proc. pen.L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc pen. statuisce che «[I]'impugnazione è inammissibile: [...] c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 [cod. proc. pen.]». L'art. 583 cod. proc. pen., poi, espressamente dedicato alla proposizione dell'impugnazione mediante raccomandata o telegramma, stabilisce, in particolare, che questa può essere presentata «con atto da tramettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1», che è quella «del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Il medesimo art. 583 aggiunge, inoltre, al comma 2, che «[I]'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma». 5.2. La previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen. non risulta "integrabile" analogicamente attraverso il richiamo all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la possibilità per le parti private e i difensori di presentare l'impugnazione «anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero», sia per ragioni di ordine letterale, sia per ragioni di tipo sistematico. Invero, sotto il profilo letterale, l'art. 583 cod. proc. pen. fa specifico riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. quando sarebbe stato agevole richiamare più semplicemente l'art. 582 nella sua interezza, e quindi dimostra di voler circoscrivere il suo rinvio al caso espressamente previsto. Sotto il profilo sistematico, va evidenziato, innanzitutto, che la materia relativa ai termini per la proposizione delle impugnazioni risponde ad evidenti esigenze di certezza, perché connessa alla formazione del giudicato, come puntualmente esplicita l'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., e, quindi, non si presta agevolmente ad interpretazioni analogiche. Va poi osservato che non ricorre esattamente identità di situazione tra l'impugnazione presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice del luogo in cui si trova la parte e l'impugnazione presentata a mezzo di raccomandata alla cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. In effetti, quando l'impugnazione è presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice del luogo in cui si trova la parte, l'atto è stato materialmente ricevuto presso un ufficio giudiziario entro il termine previsto dalla legge. Quando, invece, l'impugnazione è presentata a mezzo di raccomandata alla cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto non è stato ancora materialmente ricevuto presso un ufficio giudiziario entro il termine previsto dalla legge.Ancora, va rilevato che una interpretazione analogica della disposizione di cui all'art. 583 sembra porsi in difformità con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., mentre una sua interpretazione rigorosa non risulta determinare alcun concreto sacrificio per i diritti delle parti e dei loro difensori. Invero, da un lato, la spedizione dell'atto di impugnazione con raccomandata indirizzata alla cancelleria di un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato è vicenda che ritarderebbe i tempi per il passaggio del processo al grado successivo, poiché è solo la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a dover - e poter - trasmettere il provvedimento impugnato, e gli atti del procedimento, oltre che l'atto di impugnazione, a norma di quanto prevede l'art. 590 cod. proc. pen. Dall'altro, la preclusione per le parti e per i loro difensori della facoltà di spedire l'atto di impugnazione con raccomandata ad una cancelleria diversa da quella del giudice che emesso il provvedimento impugnato non costituisce per le stesse una significativa limitazione: sotto il profilo materiale, infatti, identico è il tipo di adempimento necessario quando la raccomandata è spedita alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o quando la raccomandata è spedita alla cancelleria di altro giudice. 5.3. Una interpretazione analogica della disciplina di cui all'art. 583 cod. proc. pen. non risulta consentita nemmeno facendo riferimento alla previsione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui, «[s]e l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente». Ed infatti, i piani delle due discipline sono diversi: l'art. 583 cod. proc. pen. attiene alla "presentazione" dell'atto di impugnazione; l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. riguarda il giudice competente a decidere dell'impugnazione. E la evidente riprova di questa differenza emerge dal fatto che l'atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o del tribunale o del giudice del luogo in cui si trova la parte, ossia nella cancelleria di un giudice sicuramente diverso da quello competente a decidere dell'impugnazione. Si può aggiungere che queste considerazioni trovano conferma nella risalente ma mai smentita elaborazione della giurisprudenza nei primi anni successivi all'entrata in vigore del codice di rito del 1988. In particolare, una decisione ha affermato che la regola dettata dall'art. 568, comma 5, seconda parte, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso che la impugnazione sia stata proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582 cod. proc. pen., consistita nella presentazione dell'atto di impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto trattandosi di inosservanza rientrante fra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 5, lett. c) cod. proc. pen. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente (così Sez. 1, n. 1370 del 31/03/1993, Ventinniglia, Rv. 194011-01). Altra pronuncia ha rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione conseguente al fatto che la stessa sia stata presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo, come invece disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., non è suscettibile di sanatoria, anche perché, in particolare, non può al riguardo trovare applicazione la previsione di cui all'art. 568, comma 5, stesso codice, che regola il diverso caso in cui l'impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalità della sua presentazione, disciplinate appunto dal ricordato art. 582, e la cui inosservanza, a tenore dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4706 del 17/11/1992, Vittorio, Rv. 192677-01). 6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig