CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02802/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32571/22 Rilevato che con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2021 del Tribunale di Gela che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110, cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che la difesa degli imputati ha presentato due ricorsi del medesimo tenore datati rispettivamente 15 e 25 giugno 2022, che il secondo non ha ricevuto un numero di registro generale ma è stato inserito nel fascicolo originato dal primo ricorso, che la difesa ha articolato tre censure: la prima in merito alla valutazione delle prove, perché non era possibile risalire agli autori del reato dal numero di targa dell'autoveicolo, senza la prova del titolo di proprietà, della targa o del modello; la seconda per omesso superamento del ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza; la terza per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che i ricorsi non siano manifestamente fondati, perché la Corte territoriale ha desunto la certa identificazione degli imputati dal numero di targa del veicolo a bordo del quale viaggiavano, senza ulteriori spiegazioni, nonostante lo specifico motivo di appello, e perché, d'altra parte, anche il Tribunale di Gela aveva fatto riferimento al numero di targa del veicolo visto nelle telecamere, senza ulteriori specificazioni; Rilevato che la sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per insufficiente motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma che tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata al più tardi in data 24 ottobre 2022 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]