Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1974

Cassazione n. 20007/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1974 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /P/RG. 5013 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti ben consapevole che fossero tali non solo per placca e radio di servizio, ma anche per la frase pronunciata di lasciare andare il figlio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1974 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /P/RG. 5013 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di resistenza e lesioni aggravate; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti ben consapevole che fossero tali non solo per placca e radio di servizio, ma anche per la frase pronunciata di lasciare andare il figlio (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/
Sentenza Cassazione n. 20007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris