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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22291/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 marzo 2021 il Tribunale di Palermo, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto per il reato dell'articolo 75, comma 1, 6 settembre 2011 n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era controllato in compagnia di una persona ([OSCURATO:PERSONA]) gravata da pregiudizi penali; fatto commesso in Palermo il 22 maggio 2018 Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la condotta prevista dalla norma è quella di associarsi abitualmente a persone gravate da pregiudizi penali ma nel capo di imputazione era contestato un unico episodio ed il ricorrente è stato condannato per episodi e fatti ulteriori rispetto a quello contestato; inoltre, per giungere a condanna occorre verificare che il sorvegliato abbia posto in essere condotte espressive di una concreta volontà di ribellione all'obbligo imposto e nel caso in esame la Corte d'appello non ha effettuato questo accertamento rispondendo che il reato è punibile anche a titolo di colpa.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittori, anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, perché il giudice è partito da una pena base di 6 mesi di arresto ben lontana dal minimo edittale, che è di 3 mesi, con una motivazione meramente apparente ("valutati i criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen,").

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, nella cui prima parte il ricorrente deduce di essere stato condannato per episodi e fatti ulteriori rispetto all'unico che gli era stato contestato nel capo di imputazione.

Nel capo di imputazione da cui l'imputato era chiamato a difendersi era stato, infatti, contestato a Freschi il "reato dell'articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, essendo destinatario della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2015 (...) con l'obbligo di non associarsi alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, disattendeva tale prescrizione in quanto durante un controllo di polizia veniva sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (...) gravato da pregiudizi penali. [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2018.

Con la recidiva reiterata".

Nel processo era stato accertato che, in realtà, non era la prima volta che l'imputato era stato controllato insieme a pregiudicati; in particolare, a quello che risulta dalla sentenza di primo grado, il precedente 5 febbraio 2018 l'imputato era stato segnalato per furto in abitazione commesso proprio in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; il precedente 22 novembre 2017 era stato controllato insieme ad un pregiudicato di nome [OSCURATO:PERSONA]; altri controlli di polizia, in cui l'imputato era stato identificato insieme a soggetti pregiudicati, erano avvenuti, sempre alla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, 1'8 febbraio 2018, il 30 marzo 2018, il 5 maggio 2018, il 10 maggio 2018, 15 maggio 2018.

La sentenza di secondo grado ha sostenuto che non sussisterebbe vizio di correlazione fra contestazione e sentenza perché "non è chi non veda che Freschi è stato posto in condizione di comprendere pienamente la natura della condotta a lui ascritta, attesa anche l'acquisizione agli atti, in virtù del rito prescelto, dell'intero fascicolo del pubblico ministero contenente le indicazioni relative alle numerosissime frequentazioni di pregiudicati attribuite all'imputato; inoltre, dallo stesso atto di gravame si evince con assoluta chiarezza che la difesa ha avuto modo di esaminare la comunicazione notizia di reato in atti dalla quale risultano le plurime le assidue frequentazioni di Freschi con noti pregiudicati e ha di conseguenza espresso i propri rilievi critici in materia".

Nel motivo di ricorso il ricorrente deduce che tutti questi precedenti controlli di polizia non gli erano stati contestati nella imputazione da cui ha dovuto difendersi, essendo stato chiamato a difendersi solo da quanto riscontrato nel corso del controllo di polizia del 22 maggio 2018.

Il motivo è fondato.

Pur se è corretto il principio di diritto citato dalla sentenza di appello, secondo cui, in punto di correlazione tra accusa e sentenza, "la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), va osservato che nel caso in esame la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, Sentenza n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942; conformi Sez. 1, Sentenza n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, Sentenza n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635).

Ne consegue che la condotta contestata al ricorrente nella imputazione non era suscettibile di essere riempita di contenuto mediante la lettura degli atti del giudizio, perchè rappresentava proprio un fatto diverso da quello commesso dall'interessato, fatto che di per sé sarebbe stato privo di rilevanza penale, perché il mero essersi accompagnato con [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2018, per le ragioni predette, non costituiva di per sé reato.

In realtà, però, in giudizio era stato accertato che l'imputato era stato controllato numerose volte, e per di più in uno spazio temporale estremamente ridotto, con pregiudicati.

Il fatto era, pertanto, suscettibile di essere valutato come penalmente rilevante, ma diverso da come contestato.

Il ricorso è, pertanto, fondato, e, con la sentenza impugnata, deve essere annullata anche quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo (Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265607: la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.), perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio.

L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore alla Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le sue valutazioni sull'eventuale esercizio dell'azione penale. (Sez. 4, Sentenza n. 18135 del 09/02/2010, PG in proc.

C., Rv. 247533: Spetta alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente, della sentenza di primo e secondo grado nel caso in cui il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, non abbia annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza, ma si sia limitato ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli come contestato ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo).

P.Q.M. , Annulla la sentenza impugnata e quella n. 1733/2021 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 23 marzo 2021 perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e dispone la trasmissione degli atti al Procu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 marzo 2021 il Tribunale di Palermo, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto per il reato dell'articolo 75, comma 1, 6 settembre 2011 n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era controllato in compagnia di una persona ([OSCURATO:PERSONA]) gravata da pregiudizi penali; fatto commesso in Palermo il 22 maggio 2018 Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la condotta prevista dalla norma è quella di associarsi abitualmente a persone gravate da pregiudizi penali ma nel capo di imputazione era contestato un unico episodio ed il ricorrente è stato condannato per episodi e fatti ulteriori rispetto a quello contestato; inoltre, per giungere a condanna occorre verificare che il sorvegliato abbia posto in essere condotte espressive di una concreta volontà di ribellione all'obbligo imposto e nel caso in esame la Corte d'appello non ha effettuato questo accertamento rispondendo che il reato è punibile anche a titolo di colpa. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittori, anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, perché il giudice è partito da una pena base di 6 mesi di arresto ben lontana dal minimo edittale, che è di 3 mesi, con una motivazione meramente apparente ("valutati i criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen,"). 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, nella cui prima parte il ricorrente deduce di essere stato condannato per episodi e fatti ulteriori rispetto all'unico che gli era stato contestato nel capo di imputazione. Nel capo di imputazione da cui l'imputato era chiamato a difendersi era stato, infatti, contestato a Freschi il "reato dell'articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, essendo destinatario della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2015 (...) con l'obbligo di non associarsi alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, disattendeva tale prescrizione in quanto durante un controllo di polizia veniva sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (...) gravato da pregiudizi penali. [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2018. Con la recidiva reiterata". Nel processo era stato accertato che, in realtà, non era la prima volta che l'imputato era stato controllato insieme a pregiudicati; in particolare, a quello che risulta dalla sentenza di primo grado, il precedente 5 febbraio 2018 l'imputato era stato segnalato per furto in abitazione commesso proprio in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; il precedente 22 novembre 2017 era stato controllato insieme ad un pregiudicato di nome [OSCURATO:PERSONA]; altri controlli di polizia, in cui l'imputato era stato identificato insieme a soggetti pregiudicati, erano avvenuti, sempre alla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, 1'8 febbraio 2018, il 30 marzo 2018, il 5 maggio 2018, il 10 maggio 2018, 15 maggio 2018. La sentenza di secondo grado ha sostenuto che non sussisterebbe vizio di correlazione fra contestazione e sentenza perché "non è chi non veda che Freschi è stato posto in condizione di comprendere pienamente la natura della condotta a lui ascritta, attesa anche l'acquisizione agli atti, in virtù del rito prescelto, dell'intero fascicolo del pubblico ministero contenente le indicazioni relative alle numerosissime frequentazioni di pregiudicati attribuite all'imputato; inoltre, dallo stesso atto di gravame si evince con assoluta chiarezza che la difesa ha avuto modo di esaminare la comunicazione notizia di reato in atti dalla quale risultano le plurime le assidue frequentazioni di Freschi con noti pregiudicati e ha di conseguenza espresso i propri rilievi critici in materia". Nel motivo di ricorso il ricorrente deduce che tutti questi precedenti controlli di polizia non gli erano stati contestati nella imputazione da cui ha dovuto difendersi, essendo stato chiamato a difendersi solo da quanto riscontrato nel corso del controllo di polizia del 22 maggio 2018. Il motivo è fondato. Pur se è corretto il principio di diritto citato dalla sentenza di appello, secondo cui, in punto di correlazione tra accusa e sentenza, "la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), va osservato che nel caso in esame la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, Sentenza n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942; conformi Sez. 1, Sentenza n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, Sentenza n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635). Ne consegue che la condotta contestata al ricorrente nella imputazione non era suscettibile di essere riempita di contenuto mediante la lettura degli atti del giudizio, perchè rappresentava proprio un fatto diverso da quello commesso dall'interessato, fatto che di per sé sarebbe stato privo di rilevanza penale, perché il mero essersi accompagnato con [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2018, per le ragioni predette, non costituiva di per sé reato. In realtà, però, in giudizio era stato accertato che l'imputato era stato controllato numerose volte, e per di più in uno spazio temporale estremamente ridotto, con pregiudicati. Il fatto era, pertanto, suscettibile di essere valutato come penalmente rilevante, ma diverso da come contestato. Il ricorso è, pertanto, fondato, e, con la sentenza impugnata, deve essere annullata anche quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo (Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265607: la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.), perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore alla Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le sue valutazioni sull'eventuale esercizio dell'azione penale. (Sez. 4, Sentenza n. 18135 del 09/02/2010, PG in proc. C., Rv. 247533: Spetta alla Corte di cassazione l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente, della sentenza di primo e secondo grado nel caso in cui il giudice d'appello, rilevata la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, non abbia annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza, ma si sia limitato ad assolvere l'imputato dal reato ascrittogli come contestato ed ordinare la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo). P.Q.M. , Annulla la sentenza impugnata e quella n. 1733/2021 pronunciata dal Tribunale di Palermo il 23 marzo 2021 perché il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio e dispone la trasmissione degli atti al Procu
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