CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 agosto 2021
Cassazione n. 09649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23735/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via A. Bertoloni n.55; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Ferrara del 2/8/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,6 aprile 2023 Il