CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 12.02.2025, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16.07.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e) cod.proc.pen., deducendo quattro motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto all'imputato e sull'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 625 n. 2 cod.pen; violazione di legge relativa alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen; mancato riconoscimento dello stato di necessità; vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. In ordine alla riconducibilità dei fatti all'imputato, la Corte territoriale ha logicamente valorizzato la presenza di effetti personali del ricorrente all'interno dell'abitazione a cui era connesso l'allaccio abusivo e l'intestazione al medesimo dell'originario contratto di fornitura. Il motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto contrario al dato normativo nonch approdi giurisprudenziali sul punto, puntualmente applicati nella sentenza impugnata. Si deve ribadire che, in siffatta materia, l'aggravante della violenza sulle cose prescinde dall'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440); al contempo, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., è stata contestata in termini di commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, elemento su cui il ricorso non muove censura alcuna. Sull'applicazione della scriminante dello stato di necessità, la Corte d'appello ha coerentemente richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54, l'imputato deve ha un onere di allegazione degli elementi necessari all'accertamento dei fatti: elementi questi, che nel caso di specie non sono stati indicati. )(5 2_ La Corte territoriale, inoltre, nel negare la ricorrenza della scriminate dello stato di necessità ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, ni. 28067 del 26/03/2015, Rv. 264560). Quanto, invece, alla censura concernente il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, si rammenta che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Nella fattispecie, in virtù della doppia conformità delle decisioni di merito, è consentito ricavare che i giudici, con motivazione lineare e coerente, hanno giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta. Tale statuizione non risulta essere stata in alcun modo censurata con i motivi di appello 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre