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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 agosto 1949

Cassazione n. 32382/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1949 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e-cl r-Q2-0 .}-r(‘ (4)743 udito il difensore Trattazion>seritta ""2"( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 il GUP del Tribunale di Livorno ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio volontario oggetto di contestazione, commesso in Livorno il 30 giugno del 2002 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Concesse le circostanze attenuanti generiche - ritenute prevalenti sulla premeditazione - ed applicata la diminuente del rito, il GUP ha quantificato la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione. 1.1 In fatto va evidenziato che : a) Chimenti, al momento del fatto, è stato raggiunto da un proiettile calibro 38 che è penetrato in zona dorso-lombare destra ed ha perforato l'aorta addominale; b) l'aggressore ha esploso verso di lui altri colpi andati a vuoto; c) il foro di ingresso del proiettile si trovava a cm 155 dal tallone destro; d) Chimenti era soggetto noto nell'ambiente delle bische clandestine di Livorno; e) dopo le due archiviazioni del fascicolo relativo al fatto di sangue, si verificava - nell'anno 2017- la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] che confessava, tra l'altro, di essere autore del delitto. 1.2 Secondo la narrazione resa da [OSCURATO:PERSONA] fu lui stesso - all'epoca dei fatti detenuto in regime di semilibertà - ad esplodere i colpi di arma da fuoco verso il Chimenti, cui bisognava «dare una lezione» .

L'intenzione, secondo il dichiarante, era quella di ferirlo e spaventarlo, non di ucciderlo.

In sede di valutazione delle evidenze dimostrative, il GUP evidenzia che il colpo mortale è stato esploso in via diretta verso il corpo della vittima, che si era chinata verso il basso.

Da ciò, unitamente ad altre circostanze del fatto (quale l'uso del casco da motociclista, il calibro dell'arma, le complessive circostanze dell'azione) si desume - secondo il GUP - la ricorrenza di una volontà omicidiaria (quantomeno in termini di dolo eventuale), a differenza di quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova dell'omicidio volontario.

2. La Corte di Appello di Firenze, con decisione del 13 settembre 2023 ha confermato la suddetta sentenza.2.1 Sui punti oggetto di esame in secondo grado, in ragione del contenuto dei motivi di appello, la Corte fiorentina ha ritenuto che: a) non può essere accolta la richiesta di derubricazione in omicidio preterintenzionale, dovendosi ribadire la ricorrenza del dolo (quantomeno eventuale) di omicidio.

Si pone l'accento, in tale chiave, sulle caratteristiche dell'arma utilizzata (un revolver calibro 38), sulla direzione del colpo letale, sulla stessa dinamica del fatto (inseguimento con esplosione del colpo quando la vittima era caduta a terra), tutti elementi altamente indicativi della volontà omicidiaria; b) quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione - art. 416bis.1 - si osserva che non vi è prova alcuna di ragioni 'mafiose' che avrebbero determinato il delitto, il che esclude in fatto il riconoscimento della speciale circostanza de qua; c) il trattamento sanzionatorio è del tutto adeguato, posto che la determinazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale si giustifica ampiamente, in rapporto alla estrema gravità del fatto ed alle sue modalità di realizzazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi, rapportati a ciascuna delle doglianze introdotte in secondo grado. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

La difesa ripropone la tesi dell'omicidio preterintenzionale.

Si ribadisce che il piano delittuoso prevedeva sin dall'inizio la gambizzazione della vittima e non la sua eliminazione.

La motivazione della decisione sarebbe, peraltro, incompleta, per non aver preso in esame il fatto che l'evento morte si venne a determinare a causa del ritardo nei soccorsi.

Si riafferma la tesi del colpo 'di rimbalzo', il che rafforza, in tesi, l'opzione difensiva. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.416bis.1 comma3 .

Vi era, si afferma, un collegamento tra il Chimenti ed il clan Musumeci, proprio nel settore della gestione delle bische clandestine.

La mancata contestazione della circostanza aggravante dell'aver favorito un sodalizio mafioso non era decisiva ad escludere il rilievo della collaborazione prestata. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La quantificazione della pena base in anni 24 (in luogo del minimo edittale pari ad anni 21) non trova ragionevole spiegazione, anche a fronte di una apertura di un percorso collaborativo - da parte del [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare una insanabile frattura con la precedente tendenza criminale.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a rappresentare in modo del tutto assertivo alcuni segmenti del fatto congruamente ricostruiti nelle decisioni di merito. 4.1 In riferimento al tema della qualificazione giuridica del fatto - primo motivo - il ricorrente ripropone in modo del tutto assertivo la propria opzione ricostruttiva, senza confrontarsi in modo adeguato con le motivazioni esposte nelle decisioni di merito.

Ed invero si continua a prospettare - nell'atto di ricorso -che il colpo letale raggiunse la vittima 'di rimbalzo', lì dove tale ipotesi è stata motivatamente esclusa già nella decisione di primo grado, così come si continua ad affermare che l'intenzione era solo quella di 'dare una lezione' alla vittima, circostanza priva di addentellati processuali ed introdotta dal solo dichiarante e, dunque, priva di sostegno probatorio.

In modo pienamente corretto e logico, dunque, le decisioni di merito hanno basato la ricostruzione dell'elemento psicologico del reato sulle sole evidenze disponibili, specie in punto di prova generica.

Non può pertanto porsi in dubbio che l'avvenuto utilizzo di un'arma micidiale (revolver calibro 38) in direzione della parte lombare della vittima (ed in modo diretto) sia condotta che esclude una mera volontà lesiva ed include, quantomeno con adesione all'evento, la morte del soggetto preso di mira.

A nulla rileva che la morte non sia sopraggiunta nella immediatezza (ma nel corso del trasferimento in ospedale) essendo pacifico che la causa fu, per l'appunto, la recisione dell'aorta addominale dovuta alla penetrazione del proiettileAtrao-- t;11-Ciwid- p1/40-[OSCURATO:PERSONA]4a ek 4.2 Quanto al punto della circostanza attenuante della collaborazione, le doglianze sono parimenti inammissibili.

Si tratta di un aspetto congruamente scrutinato in sentenza, ove si affermato che nessun dato probatorio sostiene la genesi mafiosa del delitto.

Il movente non è stato chiarito, fermo restando che il Chimenti era inserito nel giro delle bische ma da ciò non può derivare una generica riconducibilità del fatto oggetto di giudizio alle attività del clan Musumeci, emersa in riferimento a situazioni posteriori che hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 Quanto al trattamento sanzionatorio va evidenziato che la positiva evoluzione della personalità è stata oggetto di considerazione attraverso l'applicazione - in sede di merito - delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla premeditazione.

Al contempo, la quantificazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale è stata oggetto di logica argomentazione, non rivalutabile nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1949 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e-cl r-Q2-0 .}-r(‘ (4)743 udito il difensore Trattazion>seritta ""2"( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2022 il GUP del Tribunale di Livorno ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio volontario oggetto di contestazione, commesso in Livorno il 30 giugno del 2002 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Concesse le circostanze attenuanti generiche - ritenute prevalenti sulla premeditazione - ed applicata la diminuente del rito, il GUP ha quantificato la pena in anni dieci e mesi otto di reclusione. 1.1 In fatto va evidenziato che : a) Chimenti, al momento del fatto, è stato raggiunto da un proiettile calibro 38 che è penetrato in zona dorso-lombare destra ed ha perforato l'aorta addominale; b) l'aggressore ha esploso verso di lui altri colpi andati a vuoto; c) il foro di ingresso del proiettile si trovava a cm 155 dal tallone destro; d) Chimenti era soggetto noto nell'ambiente delle bische clandestine di Livorno; e) dopo le due archiviazioni del fascicolo relativo al fatto di sangue, si verificava - nell'anno 2017- la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] che confessava, tra l'altro, di essere autore del delitto. 1.2 Secondo la narrazione resa da [OSCURATO:PERSONA] fu lui stesso - all'epoca dei fatti detenuto in regime di semilibertà - ad esplodere i colpi di arma da fuoco verso il Chimenti, cui bisognava «dare una lezione» . L'intenzione, secondo il dichiarante, era quella di ferirlo e spaventarlo, non di ucciderlo. In sede di valutazione delle evidenze dimostrative, il GUP evidenzia che il colpo mortale è stato esploso in via diretta verso il corpo della vittima, che si era chinata verso il basso. Da ciò, unitamente ad altre circostanze del fatto (quale l'uso del casco da motociclista, il calibro dell'arma, le complessive circostanze dell'azione) si desume - secondo il GUP - la ricorrenza di una volontà omicidiaria (quantomeno in termini di dolo eventuale), a differenza di quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, pertanto, raggiunta la prova dell'omicidio volontario. 2. La Corte di Appello di Firenze, con decisione del 13 settembre 2023 ha confermato la suddetta sentenza.2.1 Sui punti oggetto di esame in secondo grado, in ragione del contenuto dei motivi di appello, la Corte fiorentina ha ritenuto che: a) non può essere accolta la richiesta di derubricazione in omicidio preterintenzionale, dovendosi ribadire la ricorrenza del dolo (quantomeno eventuale) di omicidio. Si pone l'accento, in tale chiave, sulle caratteristiche dell'arma utilizzata (un revolver calibro 38), sulla direzione del colpo letale, sulla stessa dinamica del fatto (inseguimento con esplosione del colpo quando la vittima era caduta a terra), tutti elementi altamente indicativi della volontà omicidiaria; b) quanto alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione - art. 416bis.1 - si osserva che non vi è prova alcuna di ragioni 'mafiose' che avrebbero determinato il delitto, il che esclude in fatto il riconoscimento della speciale circostanza de qua; c) il trattamento sanzionatorio è del tutto adeguato, posto che la determinazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale si giustifica ampiamente, in rapporto alla estrema gravità del fatto ed alle sue modalità di realizzazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi, rapportati a ciascuna delle doglianze introdotte in secondo grado. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa ripropone la tesi dell'omicidio preterintenzionale. Si ribadisce che il piano delittuoso prevedeva sin dall'inizio la gambizzazione della vittima e non la sua eliminazione. La motivazione della decisione sarebbe, peraltro, incompleta, per non aver preso in esame il fatto che l'evento morte si venne a determinare a causa del ritardo nei soccorsi. Si riafferma la tesi del colpo 'di rimbalzo', il che rafforza, in tesi, l'opzione difensiva. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.416bis.1 comma3 . Vi era, si afferma, un collegamento tra il Chimenti ed il clan Musumeci, proprio nel settore della gestione delle bische clandestine. La mancata contestazione della circostanza aggravante dell'aver favorito un sodalizio mafioso non era decisiva ad escludere il rilievo della collaborazione prestata. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La quantificazione della pena base in anni 24 (in luogo del minimo edittale pari ad anni 21) non trova ragionevole spiegazione, anche a fronte di una apertura di un percorso collaborativo - da parte del [OSCURATO:PERSONA], tale da determinare una insanabile frattura con la precedente tendenza criminale. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a rappresentare in modo del tutto assertivo alcuni segmenti del fatto congruamente ricostruiti nelle decisioni di merito. 4.1 In riferimento al tema della qualificazione giuridica del fatto - primo motivo - il ricorrente ripropone in modo del tutto assertivo la propria opzione ricostruttiva, senza confrontarsi in modo adeguato con le motivazioni esposte nelle decisioni di merito. Ed invero si continua a prospettare - nell'atto di ricorso -che il colpo letale raggiunse la vittima 'di rimbalzo', lì dove tale ipotesi è stata motivatamente esclusa già nella decisione di primo grado, così come si continua ad affermare che l'intenzione era solo quella di 'dare una lezione' alla vittima, circostanza priva di addentellati processuali ed introdotta dal solo dichiarante e, dunque, priva di sostegno probatorio. In modo pienamente corretto e logico, dunque, le decisioni di merito hanno basato la ricostruzione dell'elemento psicologico del reato sulle sole evidenze disponibili, specie in punto di prova generica. Non può pertanto porsi in dubbio che l'avvenuto utilizzo di un'arma micidiale (revolver calibro 38) in direzione della parte lombare della vittima (ed in modo diretto) sia condotta che esclude una mera volontà lesiva ed include, quantomeno con adesione all'evento, la morte del soggetto preso di mira. A nulla rileva che la morte non sia sopraggiunta nella immediatezza (ma nel corso del trasferimento in ospedale) essendo pacifico che la causa fu, per l'appunto, la recisione dell'aorta addominale dovuta alla penetrazione del proiettileAtrao-- t;11-Ciwid- p1/40-[OSCURATO:PERSONA]4a ek 4.2 Quanto al punto della circostanza attenuante della collaborazione, le doglianze sono parimenti inammissibili. Si tratta di un aspetto congruamente scrutinato in sentenza, ove si affermato che nessun dato probatorio sostiene la genesi mafiosa del delitto. Il movente non è stato chiarito, fermo restando che il Chimenti era inserito nel giro delle bische ma da ciò non può derivare una generica riconducibilità del fatto oggetto di giudizio alle attività del clan Musumeci, emersa in riferimento a situazioni posteriori che hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 Quanto al trattamento sanzionatorio va evidenziato che la positiva evoluzione della personalità è stata oggetto di considerazione attraverso l'applicazione - in sede di merito - delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla premeditazione. Al contempo, la quantificazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale è stata oggetto di logica argomentazione, non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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