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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20084/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 11/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di Paolini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 maggio 2023, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso in data 4 febbraio 2022, con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto di falso ideologico per induzione commesso su documento fidefacente sino a querela di falso ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen.

Secondo quanto accertato in sede di merito, egli aveva sostituito la comparsa di costituzione e risposta e una memoria ex art. 183, n. 1, cod. proc. civ. depositate in un procedimento civile di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 dello stesso codice, inserendo in entrambe, quale avvocato procuratore di una delle parti processuali, una domanda riconvenzionale che, altrimenti, sarebbe risultata intempestiva e che il Giudice civile aveva accolto, attestandone falsamente la tempestività proprio in quanto indotto in errore dalla cennata sostituzione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Paolini a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 48 e 479 in relazione agli artt. 476, secondo comma e 490 cod. pein.

Le persone offese avevano proposto opposizione alla esecuzione per errato azionamento di titoli esecutivi, non essendo stata formulata alcuna richiesta di valutare la veridicità o la fondatezza della situazione debitoria.

Inoltre, il ricorso deduce che la difesa non abbia mai ipotizzato la commissione di un falso innocuo o inutile in relazione alla contestazione all'imputato di avere sostituito la comparsa di costituzione e la memoria ex art. 183, n. 1, cod. proc. civ. inserendovi una richiesta di condanna in precedenza assente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli iartt. 167, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 476, secondo comma e 490 cod. pen.

Premesso che nel capo di imputazione si contesta all'imputato la sostituzione di due atti processuali, che avrebbe tratto in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale dell'opponente, la difesa deduce la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi al cospetto, come rilevato nelle «ragioni di fatto e di diritto» della sentenza civile, di una domanda «subordinata».

Pertanto, il fatto contestato avrebbe dovuto eventualmente essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 490 cod. pen. 3.

In data 2 gennaio è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con la quale si rileva, con riferimento al primo motivo del ricorso dell'imputato, che le relative censure consistano in una diversa valutazione dei fatti di causa, insindacabili in sede di legittimità, senza che sia stato rispettato il principio dell'autosufficienza dei ricorsi.

Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, sarebbe la qualificazione come «riconvenzionale» o «subordinata» della domanda aggiunta successivamente al deposito in cancelleria, con la quale il Tribunale di Sulmona era stato indotto in errore.

Quanto al secondo motivo, la denunciata violazione della legge penale sarebbe inammissibile, essendo il riferimento all'art. 490 cod. pen. del tutto inappropriato dopo la modifica del capo d'imputazione ex art. 521 cod. proc. pen. e la contestazione del reato previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 476, terzo comma, 3 cod. pen., conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui tutte le volte in cui un pubblico ufficiale adotti un provvedimento ideologicamente falso sulla base di documenti o atti non veri prodotti dal privato, ne risponde colui che ha prodotto l'atto falso.

4. In data 2 gennaio è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha rilevato come a Paolini sia stato contestato di avere tratto in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale da parte dell'opponente.

Tuttavia, in nessun atto, né «originale» né «sostituito artatamente», si individuerebbe il riferimento ad una «presunta domanda riconvenzionale», atteso che i termini e i modi della stessa non sarebbero mai stati indicati come previsto tassativamente dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. per la presentazione di una domanda riconvenzionale nel processo civile.

Inoltre, lo stesso Procuratore generale avrebbe sostanzialmente ritenuto la mancanza di prova dei fatti contestati al ricorrente, non essendo stata dimostrata, in entrambe le sentenze di merito impugnate, la incidenza causale della condotta nella produzione dell'errore giudiziario.

In definitiva, il «fatto» addebitato al ricorrente dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art.490 cod. pen., posto che, non essendosi al cospetto di una «domanda riconvenzionale» in ragione del mancato rispetto di quanto stabilito dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., in nessun modo potrebbe essere contestato all'indagato di avere tratto «in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale».[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità è integrato il delitto di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen., quando la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provarne la verità (Sez.

U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868 — 01; nella giurisprudenza successiva v.

Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876 - 01).

Recependo un precedente orientamento giurisprudenziale (v.

Sez.

U, n. 1827 del 24/02/1995, Proietti, Rv. 200117 - 01) si è, dunque, affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato.

Inoltre, è stato anche affermato che la falsità ideologica è configurabile rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, sia pure con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione dell'atto (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep. 2014, Vallefuoco, Rv. 258346 - 01) ogni qual volta nel provvedimento giurisdizionale siano stati recepiti elementi fattuali falsi, riguardanti taluno dei presupposti necessari all'adozione dell'atto (Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato c/ Cammarota, Rv. 283525 - 01).

2.1. Su tali premesse, deve, dunque, ritenersi che nel caso di specie le sentenze di merito abbiano correttamente ravvisato gli estremi del delitto contestato e non di quello previsto dall'art. 490 cod. pen.

Esse, infatti, hanno ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui la sostituzione degli indicati atti processuali avrebbe riguardato una semplice domanda subordinata e non una domanda riconvenzionale formulata dalla difesa nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione, sicché la stessa sarebbe stata del tutto ininfluente rispetto al petitum.

Anche prescindendo dal fatto che la natura riconvenzionale della domanda era stata specificamente accertata come tale dal Giudice di primo grado, le sentenze di merito hanno motivatamente smentito la tesi secondo cui l'inserimento di atti falsi sostituiti a quelli genuini non fosse produttiva di nessuna conseguenza, sicché il falso sarebbe stato innocuo ovvero inutile.

Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale tipo di falso si c:onfigura soltanto in caso di inesistenza dell'oggetto della falsità, come nel caso di un atto assolutamente privo di valenza probatoria o radicalmente inesistente o assolutamente nullo.

Viceversa, nel caso di specie, a seguito della sostituzione dell'atto, il Tribunale civile era stato indotto in errore circ:a l'esistenza di una domanda tempestiva, la cui presenza, al di là della sua qualificazione giuridica come «riconvenzionale» o «subordinata», lo aveva comunque indotto ad assumere delle statuizioni non dovute.

2.2. Su tali premesse, del tutto irrilevante, dunque, è la deduzione difensiva, contenuta nel primo motivo, secondo cui le persone offese non abbiano formulato alcuna richiesta di valutare la veridicità o la fondatezza della situazione debitoria.

E parimenti irrilevante è la duplice circostanza che la difesa non abbia mai ipotizzato la commissione di un falso innocuo o inutile, in ogni caso smentita dal fatto che il giudice abbia assunto determinazioni non dovute sulla base della ritenuta tempestività dell'iniziativa processuale della parte; e che la stessa assuma, come più volte ricordato, la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale.

In ogni caso, quanto a quest'ultima deduzione, va ribadito che essa si fonda su un presupposto fattuale smentito dai Giudici di merito e che il ricorso non ha riprodotto il contenuto integrale degli atti processuali falsificati, nonché della decisione giudiziale n. 103/2017, resa oggetto, successivamente, di giudizio di revocazione, in questo modo impedendo di verificare la correttezza della qualificazione della domanda e palesando al contempo, un difetto evidente di autosufficienza.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

3.1. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 5.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.nn. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 11/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interesse di Paolini, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 maggio 2023, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso in data 4 febbraio 2022, con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto di falso ideologico per induzione commesso su documento fidefacente sino a querela di falso ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Secondo quanto accertato in sede di merito, egli aveva sostituito la comparsa di costituzione e risposta e una memoria ex art. 183, n. 1, cod. proc. civ. depositate in un procedimento civile di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 dello stesso codice, inserendo in entrambe, quale avvocato procuratore di una delle parti processuali, una domanda riconvenzionale che, altrimenti, sarebbe risultata intempestiva e che il Giudice civile aveva accolto, attestandone falsamente la tempestività proprio in quanto indotto in errore dalla cennata sostituzione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Paolini a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 48 e 479 in relazione agli artt. 476, secondo comma e 490 cod. pein. Le persone offese avevano proposto opposizione alla esecuzione per errato azionamento di titoli esecutivi, non essendo stata formulata alcuna richiesta di valutare la veridicità o la fondatezza della situazione debitoria. Inoltre, il ricorso deduce che la difesa non abbia mai ipotizzato la commissione di un falso innocuo o inutile in relazione alla contestazione all'imputato di avere sostituito la comparsa di costituzione e la memoria ex art. 183, n. 1, cod. proc. civ. inserendovi una richiesta di condanna in precedenza assente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli iartt. 167, comma 2, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 476, secondo comma e 490 cod. pen. Premesso che nel capo di imputazione si contesta all'imputato la sostituzione di due atti processuali, che avrebbe tratto in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale dell'opponente, la difesa deduce la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi al cospetto, come rilevato nelle «ragioni di fatto e di diritto» della sentenza civile, di una domanda «subordinata». Pertanto, il fatto contestato avrebbe dovuto eventualmente essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 490 cod. pen. 3. In data 2 gennaio è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, con la quale si rileva, con riferimento al primo motivo del ricorso dell'imputato, che le relative censure consistano in una diversa valutazione dei fatti di causa, insindacabili in sede di legittimità, senza che sia stato rispettato il principio dell'autosufficienza dei ricorsi. Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, sarebbe la qualificazione come «riconvenzionale» o «subordinata» della domanda aggiunta successivamente al deposito in cancelleria, con la quale il Tribunale di Sulmona era stato indotto in errore. Quanto al secondo motivo, la denunciata violazione della legge penale sarebbe inammissibile, essendo il riferimento all'art. 490 cod. pen. del tutto inappropriato dopo la modifica del capo d'imputazione ex art. 521 cod. proc. pen. e la contestazione del reato previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 476, terzo comma, 3 cod. pen., conformemente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui tutte le volte in cui un pubblico ufficiale adotti un provvedimento ideologicamente falso sulla base di documenti o atti non veri prodotti dal privato, ne risponde colui che ha prodotto l'atto falso. 4. In data 2 gennaio è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha rilevato come a Paolini sia stato contestato di avere tratto in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale da parte dell'opponente. Tuttavia, in nessun atto, né «originale» né «sostituito artatamente», si individuerebbe il riferimento ad una «presunta domanda riconvenzionale», atteso che i termini e i modi della stessa non sarebbero mai stati indicati come previsto tassativamente dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. per la presentazione di una domanda riconvenzionale nel processo civile. Inoltre, lo stesso Procuratore generale avrebbe sostanzialmente ritenuto la mancanza di prova dei fatti contestati al ricorrente, non essendo stata dimostrata, in entrambe le sentenze di merito impugnate, la incidenza causale della condotta nella produzione dell'errore giudiziario. In definitiva, il «fatto» addebitato al ricorrente dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art.490 cod. pen., posto che, non essendosi al cospetto di una «domanda riconvenzionale» in ragione del mancato rispetto di quanto stabilito dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., in nessun modo potrebbe essere contestato all'indagato di avere tratto «in inganno il Giudice circa la regolarità della domanda riconvenzionale».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità è integrato il delitto di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen., quando la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provarne la verità (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868 — 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, Incagnoli, Rv. 283876 - 01). Recependo un precedente orientamento giurisprudenziale (v. Sez. U, n. 1827 del 24/02/1995, Proietti, Rv. 200117 - 01) si è, dunque, affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale emani un provvedimento, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri provenienti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera sulla base del quale l'atto pubblico è stato formato. Inoltre, è stato anche affermato che la falsità ideologica è configurabile rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, sia pure con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione dell'atto (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep. 2014, Vallefuoco, Rv. 258346 - 01) ogni qual volta nel provvedimento giurisdizionale siano stati recepiti elementi fattuali falsi, riguardanti taluno dei presupposti necessari all'adozione dell'atto (Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato c/ Cammarota, Rv. 283525 - 01). 2.1. Su tali premesse, deve, dunque, ritenersi che nel caso di specie le sentenze di merito abbiano correttamente ravvisato gli estremi del delitto contestato e non di quello previsto dall'art. 490 cod. pen. Esse, infatti, hanno ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui la sostituzione degli indicati atti processuali avrebbe riguardato una semplice domanda subordinata e non una domanda riconvenzionale formulata dalla difesa nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione, sicché la stessa sarebbe stata del tutto ininfluente rispetto al petitum. Anche prescindendo dal fatto che la natura riconvenzionale della domanda era stata specificamente accertata come tale dal Giudice di primo grado, le sentenze di merito hanno motivatamente smentito la tesi secondo cui l'inserimento di atti falsi sostituiti a quelli genuini non fosse produttiva di nessuna conseguenza, sicché il falso sarebbe stato innocuo ovvero inutile. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale tipo di falso si c:onfigura soltanto in caso di inesistenza dell'oggetto della falsità, come nel caso di un atto assolutamente privo di valenza probatoria o radicalmente inesistente o assolutamente nullo. Viceversa, nel caso di specie, a seguito della sostituzione dell'atto, il Tribunale civile era stato indotto in errore circ:a l'esistenza di una domanda tempestiva, la cui presenza, al di là della sua qualificazione giuridica come «riconvenzionale» o «subordinata», lo aveva comunque indotto ad assumere delle statuizioni non dovute. 2.2. Su tali premesse, del tutto irrilevante, dunque, è la deduzione difensiva, contenuta nel primo motivo, secondo cui le persone offese non abbiano formulato alcuna richiesta di valutare la veridicità o la fondatezza della situazione debitoria. E parimenti irrilevante è la duplice circostanza che la difesa non abbia mai ipotizzato la commissione di un falso innocuo o inutile, in ogni caso smentita dal fatto che il giudice abbia assunto determinazioni non dovute sulla base della ritenuta tempestività dell'iniziativa processuale della parte; e che la stessa assuma, come più volte ricordato, la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale. In ogni caso, quanto a quest'ultima deduzione, va ribadito che essa si fonda su un presupposto fattuale smentito dai Giudici di merito e che il ricorso non ha riprodotto il contenuto integrale degli atti processuali falsificati, nonché della decisione giudiziale n. 103/2017, resa oggetto, successivamente, di giudizio di revocazione, in questo modo impedendo di verificare la correttezza della qualificazione della domanda e palesando al contempo, un difetto evidente di autosufficienza. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3.1. Inoltre, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 5.000,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.nn. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liq
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