CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 03277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2407/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] viaMEDA n. 13 MILANO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2441/2022depositata il 11/07/2022 . Ad. 31/01/2024 R.g. n. 2407 del 2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. p roc . c iv .) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. “glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito del provvedimento impugnato (ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); è pertanto opportuno che la suddetta questione processuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezio