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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18086/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina e lesioni in concorso.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HOXHA Elvis.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato posto che vi è motivazione logica, congrua e legittima, che, per tali caratteri, non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede, che fornisce ampia spiegazione sia della attendibilità del riconoscimento sia dei motivi che hanno determinato il non immediato riconoscimento da parte della persona offesa.

3.2. Il secondo motivo, con cui si invoca la esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, risulta articolato in difetto di interesse non tenendo il ricorrente conto del fatto che tale aggravante non è stata considerata nel calcolo materiale della pena come risultante dalla sentenza di primo grado.

3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, risulta manifestamente infondato sussistendo sul punto adeguata motivazione che valorizza le sostanziale pericolosità dell'imputato emergente dalla stessa ricostruzione dei fatti e l'assoluta mancanza di resipiscenza.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] .ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina e lesioni in concorso. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HOXHA Elvis. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato posto che vi è motivazione logica, congrua e legittima, che, per tali caratteri, non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede, che fornisce ampia spiegazione sia della attendibilità del riconoscimento sia dei motivi che hanno determinato il non immediato riconoscimento da parte della persona offesa. 3.2. Il secondo motivo, con cui si invoca la esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, risulta articolato in difetto di interesse non tenendo il ricorrente conto del fatto che tale aggravante non è stata considerata nel calcolo materiale della pena come risultante dalla sentenza di primo grado. 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, risulta manifestamente infondato sussistendo sul punto adeguata motivazione che valorizza le sostanziale pericolosità dell'imputato emergente dalla stessa ricostruzione dei fatti e l'assoluta mancanza di resipiscenza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] .ere estensore
Sentenza Cassazione n. 18086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris