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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25311/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un ben più ricco compendio costituito da conti correnti, un immobile sito in via Nomentana, 372, polizze assicurative, intestate al ricorrente e alla moglie, di valore non determinato né nel provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari né in fase di esecuzione, ha disposto la restituzione dei soli conti correnti bancari intestati al ricorrente e alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], non pronunciandosi sugli altri beni in sequestro. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dottore commercialista e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è sottoposto ad indagini per concorso in peculato (artt. 110, 314 cod. pen. contestati ai capi b) e g), delitti commessi in relazione alla gestione di cooperative assegnata al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] perché destinatario della liquidazione di prestazioni professionali conseguite in• assenza dell'autorizzazione del competente MISE che avevano comportato un illecito profitto determinato nell'importo di euro 390.758,69.

Il giudice per le indagini preliminari, con decreto di sequestro preventivo del 24 novembre 2022, aveva disposto il sequestro diretto delle somme giacenti sui conti correnti dell'indagato, della moglie e dello studio Chigi s.r.I., fino alla concorrenza della somma indicata come profitto, nonché il sequestro per equivalente di tutte le polizze assicurative intestate al Caruso e di altre intestate alla moglie, anche in via esclusiva, e, infine dell'immobile sito in Roma, via Nomentana e dei canoni di locazione che rispetto ad esso saranno corrisposte, il tutto fino alla concorrenza della somma anzidetta.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione ovvero motivazione apparente.

Evidenzia che il Tribunale, da un lato, non ha esaminato le deduzioni difensive in relazione al sequestro dei beni della coniuge del ricorrente, in quanto appartenenti a terzo estraneo al reato, e, dall'altro, che, pur facendo richiamo al principio di proporzione nel rapporto tra i beni oggetto di sequestro preventivo e il profitto in funzione del quale la misura è disposta, ha ritenuto proporzionato a garanzia della confisca corrispondente alla somma indicata come profitto del reato il sequestro dell'immobile di via Nomentana ma nulla ha detto in relazione agli altri beni (quote societarie e polizze assicurative) in sequestro, sicché lo svincolo del soli conti correnti si rivela insufficiente, arbitrario e immotivato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché, in linea con l'enunciato criterio di proporzionalità della misura cautelare reale e della motivazione sviluppata nel provvedimento impugnato in relazione al valore dell'immobile in sequestro e dei canoni che ne derivano dai contratti di affitto, il Tribunale esamini il rapporto di proporzionalità del sequestro anche con riferimento agli altri beni oggetto della cautela reale, trattandosi di un punto al quale, secondo la sintesi del provvedimento impugnato, si riferiva la richiesta di riesame.

Il Tribunale ha richiamato i principi affermati in ambito sovranazionale in materia di proporzione e adeguatezza tra la misura cautelare reale e il valore dei beni in sequestro, valutazione che richiede un test calibrato sulla tipologia di sequestro evidenziando come i termini rispetto ai quali deve essere svolto il relativo scrutinio variano a seconda della natura e della funzione del tipo di sequestro.

Rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato, la verifica del rapporto di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare.

Con riguardo a tale aspetto, questa Corte ha affermato, in linea con i precedenti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, più risalenti, che, con riferimento al sequestro preventivo funzionale a realizzare la confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307).

Facendo applicazione di tali coordinate, il Tribunale, sulla base di una perizia relativa al valore dell'immobile di via Nomentana e ai redditi ricavabili dai contratti di affitto in corso, ha ritenuto accertato che il valore dell'immobile "è certamente superiore all'illecito profitto conseguito dal ricorrente", quantificato in euro 390.758,69, tenuto conto sia del prezzo di acquisto dell'immobile, quantificato in euro 600,000 nell'anno 2006, che del valore di stima attuale pari a euro 450.000.000, e, pertanto, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei conti correnti bancari intestati al ricorrente e alla moglie.

Tuttavia il Tribunale non ha esaminato la questione, posta con la richiesta di riesame, che riguardava anche gli altri beni in sequestro (le polizze assicurative intestate al ricorrente e alla moglie e, si afferma nel ricorso, anche quote societarie non indicate, però nel dispositivo del decreto di sequestro riportato nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata), limitando la restituzione ai conti correnti bancari intestati al Caruso e alla moglie sui quali era giacente una somma non meglio precisata ma, verosimilmente, di gran lunga inferiore al profitto del reato tanto da giustificare, anche per tal ragione, la concentrazione del sequestro, piuttosto che sul denaro oggetto di sequestro diretto e immediatamente recuperabile in fase esecutiva, su un cespite e sul corrispondente diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un ben più ricco compendio costituito da conti correnti, un immobile sito in via Nomentana, 372, polizze assicurative, intestate al ricorrente e alla moglie, di valore non determinato né nel provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari né in fase di esecuzione, ha disposto la restituzione dei soli conti correnti bancari intestati al ricorrente e alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], non pronunciandosi sugli altri beni in sequestro. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dottore commercialista e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è sottoposto ad indagini per concorso in peculato (artt. 110, 314 cod. pen. contestati ai capi b) e g), delitti commessi in relazione alla gestione di cooperative assegnata al liquidatore [OSCURATO:PERSONA] perché destinatario della liquidazione di prestazioni professionali conseguite in• assenza dell'autorizzazione del competente MISE che avevano comportato un illecito profitto determinato nell'importo di euro 390.758,69. Il giudice per le indagini preliminari, con decreto di sequestro preventivo del 24 novembre 2022, aveva disposto il sequestro diretto delle somme giacenti sui conti correnti dell'indagato, della moglie e dello studio Chigi s.r.I., fino alla concorrenza della somma indicata come profitto, nonché il sequestro per equivalente di tutte le polizze assicurative intestate al Caruso e di altre intestate alla moglie, anche in via esclusiva, e, infine dell'immobile sito in Roma, via Nomentana e dei canoni di locazione che rispetto ad esso saranno corrisposte, il tutto fino alla concorrenza della somma anzidetta. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di omessa motivazione ovvero motivazione apparente. Evidenzia che il Tribunale, da un lato, non ha esaminato le deduzioni difensive in relazione al sequestro dei beni della coniuge del ricorrente, in quanto appartenenti a terzo estraneo al reato, e, dall'altro, che, pur facendo richiamo al principio di proporzione nel rapporto tra i beni oggetto di sequestro preventivo e il profitto in funzione del quale la misura è disposta, ha ritenuto proporzionato a garanzia della confisca corrispondente alla somma indicata come profitto del reato il sequestro dell'immobile di via Nomentana ma nulla ha detto in relazione agli altri beni (quote societarie e polizze assicurative) in sequestro, sicché lo svincolo del soli conti correnti si rivela insufficiente, arbitrario e immotivato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché, in linea con l'enunciato criterio di proporzionalità della misura cautelare reale e della motivazione sviluppata nel provvedimento impugnato in relazione al valore dell'immobile in sequestro e dei canoni che ne derivano dai contratti di affitto, il Tribunale esamini il rapporto di proporzionalità del sequestro anche con riferimento agli altri beni oggetto della cautela reale, trattandosi di un punto al quale, secondo la sintesi del provvedimento impugnato, si riferiva la richiesta di riesame. Il Tribunale ha richiamato i principi affermati in ambito sovranazionale in materia di proporzione e adeguatezza tra la misura cautelare reale e il valore dei beni in sequestro, valutazione che richiede un test calibrato sulla tipologia di sequestro evidenziando come i termini rispetto ai quali deve essere svolto il relativo scrutinio variano a seconda della natura e della funzione del tipo di sequestro. Rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato, la verifica del rapporto di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare. Con riguardo a tale aspetto, questa Corte ha affermato, in linea con i precedenti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, più risalenti, che, con riferimento al sequestro preventivo funzionale a realizzare la confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà (Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Caliri, Rv. 281307). Facendo applicazione di tali coordinate, il Tribunale, sulla base di una perizia relativa al valore dell'immobile di via Nomentana e ai redditi ricavabili dai contratti di affitto in corso, ha ritenuto accertato che il valore dell'immobile "è certamente superiore all'illecito profitto conseguito dal ricorrente", quantificato in euro 390.758,69, tenuto conto sia del prezzo di acquisto dell'immobile, quantificato in euro 600,000 nell'anno 2006, che del valore di stima attuale pari a euro 450.000.000, e, pertanto, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei conti correnti bancari intestati al ricorrente e alla moglie. Tuttavia il Tribunale non ha esaminato la questione, posta con la richiesta di riesame, che riguardava anche gli altri beni in sequestro (le polizze assicurative intestate al ricorrente e alla moglie e, si afferma nel ricorso, anche quote societarie non indicate, però nel dispositivo del decreto di sequestro riportato nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata), limitando la restituzione ai conti correnti bancari intestati al Caruso e alla moglie sui quali era giacente una somma non meglio precisata ma, verosimilmente, di gran lunga inferiore al profitto del reato tanto da giustificare, anche per tal ragione, la concentrazione del sequestro, piuttosto che sul denaro oggetto di sequestro diretto e immediatamente recuperabile in fase esecutiva, su un cespite e sul corrispondente diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'a
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