CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 tE(Szimattrq 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 26/01/2021 che aveva ritenuto Attilio lussi responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 elo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'illogicità della motivazione sull'elemento psicologico del reato, riproponendo argomenti già valutati e confutati dal giudice di primo grado; che la Corte di appello ha evidenziato che nessun elemento concreto è stato addotto per dimostrare che l'imputato non avesse potuto comprendere la vigenza delle prescrizioni da lui violate e la prospettazione difensiva è affidata ad elementi evanescenti ed incompatibili con le evidenze, cioè ad un mero presupposto ragionamento di tale soggetto, che doveva considerarsi di bassa cultura e quindi non in grado di rendersi conto dei suoi obblighi; che la motivazione che ha disatteso questa prospettazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rsussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottob