CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ---7 Letti i ricorso proposti nell'interesse di Ekhorutomw21 Osatohanmwen, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato quanto alla valutazione spesa in relazione alla mancata configurazione del fatto alla stessa ascritta ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS e alla denegata applicazione dell'art 114 cp ( si vedano le indicazioni argomentative svolte alla pag. 26); quelli autonionnanete proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi puntuali , logici e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia nel sottolienare per ciascuno dei ricorrenti ambiti fattuali delle relative vicende a giudizio indicativi di capacità di approvvigionamento e smercio delle sostanze stupefacenti commercializzate dagli stessi in termini non compatibili con l'ipotesi di lieve entità considerata dall'art 73 comma 5, sia nel negare per i detti imputati le generiche con conclusione sorretta, anche sul punto, da una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, inutilmente ( quanto alla collaborazione prestata, deprivata di rilievo in sentenza in considerazione della immediatezza dei riscontri probatori acquisiti in danno degli imputati) e genericamente ribadite in questa sede ( rispetto alle disagiate condizioni di [OSCURATO:PERSONA], comunque solo affermate dal ricorso e non validamente addotte attraverso la puntuale indicazione dei momenti processuali utili a supportare il dato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorse e condanna ricorrentà al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il