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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02832/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34896-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELE I IRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1929/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 34896 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 34896 2018 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di diniego di rimborso per Irpeg anno 1992, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto che il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi anno 1992 della Cassa rurale artigiana di Palma di Montechiaro, successivamente fusa nella Cassa rurale artigiana popolare di Palma di Montechiaro, a loro volta fuse per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA], che cedeva la propria azienda bancaria al Credito italiano (ora [OSCURATO:SOCIETA]), fosse opponibile all'Amministrazione finanziaria.

Ciò in quanto secondo la CTR oggetto della controversia non è la cessione di crediti erariali (ex art. 43 bis dpr 633172) ma la cessione di azienda avvenuta nel 1992, quando [OSCURATO:SOCIETA] è succeduta a Cassa rurale artigiana popolare di Palma di Montechiaro, con continuità fiscale e fra le aziende e conseguente trasferimento dei crediti.

Peraltro, trattasi di aziende bancarie con assoggettamento dei loro rapporti a disciplina interna ed unionale.

Nel merito l'ammontare del credito era noto in base a quanto esposto in dichiarazione e alla documentazione prodotta; anche la titolarità del credito risulta riconosciuto in parallelo contenzioso. (Cass. 12552/2016) [OSCURATO:SOCIETA] si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Richiama la giurisprudenza (sez. un. 5069/2016) secondo cui spetta al richiedente dimostrare l'effettiva sussistenza del credito esposto in dichiarazione, potendo l'Ufficio contestare il diritto al rimborso.

Spettava pertanto alla società produrre copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati in eccesso dai quali sarebbe scaturito il credito d'imposta (quali ritenute e copia f24).

Peraltro, a fronte dell'impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, l'Amministrazione può eccepire il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione (n. 440/2018).

2. Il motivo è fondato. 2.1.Nella fattispecie si verte nell'ambito della cessione di crediti nell'ambito di cessione di azienda bancaria e la controversia riguarda la richiesta di rimborso (il cui silenzio rifiuto è stato impugnato dalla contribuente) per la maggiore Irpeg risultante dalla dichiarazione annuale e dalla relazione al bilancio anno 1992, depositate in atti fin dal primo grado di giudizio.

Trattasi pertanto di maggiori imposte versate e dichiarate in base a documentazione in possesso dell'Ufficio, in fattispecie che, sebbene non sovrapponibile a quella oggetto della decisione delle sez. un.richiamate dalla ricorrente - attinente alla diversa ipotesi di richiesta di rimborso per agevolazioni sottoposto a particolari condizioni- tuttavia consente all'Ufficio di eccepire, anche in appello, la infondatezza del credito azionato (Cass. 10864/2018).

E la contestazione delle somme dovute a rimborso costituisce ammissibile difesa, in quanto mera contestazione delle censure contenute nel ricorso (Cass. 440/2018; n. 15026/2014). 2.2.La CTR, nel ritenere provata la somma oggetto di rimborso, non si è attenuta ai principi in materia, in mancanza di prova specifica, gravante sul richiedente il rimborso, sulla sussistenza del credito e sulla sua entità, non essendo sufficiente il generico richiamo contenuto nella sentenza a "documentazione prodotta", oltre che ai dati rinvenibili in dichiarazione (insufficienti ai fini della prova della entità del rimborso).

2.3. Infatti, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. n. 21197 del 08/10/2014; n. 29613 del 29/12/2011; Cass. 12291/2018). 2.4.Peraltro l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (Cass. Sez.

U, n. 5069 del 15/03/2016).

3. La sentenza impugnata, ritenendo provato il diritto al rimborso sulla base di quanto contenuto nella dichiarazione del redditi e di documentazione genericamente indicata, non ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di rimborso.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia.

Roma 15 Dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34896-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELE I IRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1929/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 34896 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 34896 2018 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di diniego di rimborso per Irpeg anno 1992, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto che il credito derivante dalla dichiarazione dei redditi anno 1992 della Cassa rurale artigiana di Palma di Montechiaro, successivamente fusa nella Cassa rurale artigiana popolare di Palma di Montechiaro, a loro volta fuse per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA], che cedeva la propria azienda bancaria al Credito italiano (ora [OSCURATO:SOCIETA]), fosse opponibile all'Amministrazione finanziaria. Ciò in quanto secondo la CTR oggetto della controversia non è la cessione di crediti erariali (ex art. 43 bis dpr 633172) ma la cessione di azienda avvenuta nel 1992, quando [OSCURATO:SOCIETA] è succeduta a Cassa rurale artigiana popolare di Palma di Montechiaro, con continuità fiscale e fra le aziende e conseguente trasferimento dei crediti. Peraltro, trattasi di aziende bancarie con assoggettamento dei loro rapporti a disciplina interna ed unionale. Nel merito l'ammontare del credito era noto in base a quanto esposto in dichiarazione e alla documentazione prodotta; anche la titolarità del credito risulta riconosciuto in parallelo contenzioso. (Cass. 12552/2016) [OSCURATO:SOCIETA] si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. Richiama la giurisprudenza (sez. un. 5069/2016) secondo cui spetta al richiedente dimostrare l'effettiva sussistenza del credito esposto in dichiarazione, potendo l'Ufficio contestare il diritto al rimborso. Spettava pertanto alla società produrre copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati in eccesso dai quali sarebbe scaturito il credito d'imposta (quali ritenute e copia f24). Peraltro, a fronte dell'impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, l'Amministrazione può eccepire il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione (n. 440/2018). 2. Il motivo è fondato. 2.1.Nella fattispecie si verte nell'ambito della cessione di crediti nell'ambito di cessione di azienda bancaria e la controversia riguarda la richiesta di rimborso (il cui silenzio rifiuto è stato impugnato dalla contribuente) per la maggiore Irpeg risultante dalla dichiarazione annuale e dalla relazione al bilancio anno 1992, depositate in atti fin dal primo grado di giudizio. Trattasi pertanto di maggiori imposte versate e dichiarate in base a documentazione in possesso dell'Ufficio, in fattispecie che, sebbene non sovrapponibile a quella oggetto della decisione delle sez. un.richiamate dalla ricorrente - attinente alla diversa ipotesi di richiesta di rimborso per agevolazioni sottoposto a particolari condizioni- tuttavia consente all'Ufficio di eccepire, anche in appello, la infondatezza del credito azionato (Cass. 10864/2018). E la contestazione delle somme dovute a rimborso costituisce ammissibile difesa, in quanto mera contestazione delle censure contenute nel ricorso (Cass. 440/2018; n. 15026/2014). 2.2.La CTR, nel ritenere provata la somma oggetto di rimborso, non si è attenuta ai principi in materia, in mancanza di prova specifica, gravante sul richiedente il rimborso, sulla sussistenza del credito e sulla sua entità, non essendo sufficiente il generico richiamo contenuto nella sentenza a "documentazione prodotta", oltre che ai dati rinvenibili in dichiarazione (insufficienti ai fini della prova della entità del rimborso). 2.3. Infatti, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. n. 21197 del 08/10/2014; n. 29613 del 29/12/2011; Cass. 12291/2018). 2.4.Peraltro l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (Cass. Sez. U, n. 5069 del 15/03/2016). 3. La sentenza impugnata, ritenendo provato il diritto al rimborso sulla base di quanto contenuto nella dichiarazione del redditi e di documentazione genericamente indicata, non ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di rimborso. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia. Roma 15 Dicembr
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