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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 16033/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 06USFJP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 14/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. Evidenziato, in particolare, che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un astratto vizio di motivazione circa il percorso argomentativo a fondamento della sentenza.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.Morpo .1 .tfi 1.• MA d 2026 il Funz,cú Marzia i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 06USFJP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 14/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 14mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3. Evidenziato, in particolare, che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un astratto vizio di motivazione circa il percorso argomentativo a fondamento della sentenza. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.Morpo .1 .tfi 1.• MA d 2026 il Funz,cú Marzia i
Sentenza Cassazione n. 16033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris