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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03586/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Etate-evveser-afte-Pratt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 18 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che il ricorso, che genericamente contesta una carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto e alla pena a questi inflitta, risulta presentato personalmente dall'imputato; Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente rq '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Etate-evveser-afte-Pratt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 18 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il ricorso, che genericamente contesta una carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto e alla pena a questi inflitta, risulta presentato personalmente dall'imputato; Considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto presentata personalmente dopo l'entrata in vigore della novella, e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente rq '
Sentenza Cassazione n. 03586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris