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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 35287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO letti gli atti e il ricorso proposto nell'interesse del Tonietti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria depositata in atti e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e nel ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Milano, con l'ordinanza emessa il 7 gennaio 2022., conferma l'ordinanza del Gip milanese che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare estrema in ordine ai delitti di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso (capo 1), ad altra associazione finalizzata al traffico di stupefacente (capo 104), nonché per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (capo 115).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e conseguente vizio di motivazione.

In particolare, a fronte delle censure difensive proposte in occasione del riesame, l'ordinanza impugnata non indicava le condotte tipicamente mafiose, non potendo ritenersi tali: la partecipazione passiva del Tonietti a un pranzo con altri indagati; la travisata conversazione nella quale il Tribunale del riesame rinviene un dialogo fra Tonietti e [OSCURATO:PERSONA] - riportato in parte nel ricorso - nel corso del quale si discute di denaro della cosca, mentre invece, a parere del ricorrente, si discute del denaro che Tonietti deve ad un suo creditore; le lagnanze di Vallelunga a [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività di spaccio.

Tali elementi non integrerebbero la necessaria «messa a disposizione» del ricorrente per l'associazione mafiosa.

4. Il secondo motivo deduce motivazione illogica in ordine al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Non adeguatamente logica sarebbe la motivazione che fonda la gravità indiziaria in ordine al predetto delitto quanto al ruolo di Tonietti, a proposito delle lamentele di Vallelonga, nonché sulla commissione dell'unico delitto fine in tema di stupefacenti indicato al capo 115), inidoneo a integrare la partecipazione al sodalizio ex art. 74 cit.

5. Il terzo motivo deduce motivazione illogica in ordine al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

In particolare l'ordinanza impugnata risulterebbe illogica, allorché collega l'espressione di Tonietti «un chilo domenica alle tre», frase del luglio 2020, a un episodio del 3 settembre 2020, dunque illogicamente lontano nel tempo, cosicchè al più potrebbe ritenersi che Tonietti si sia accordato, con condotta penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 115 cod. pen., non essendovi la prova della intervenuta consegna.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 22 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo in quanto a fronte di una motivazione persuasiva quanto al valore della partecipazione al summit mafioso, nonché quanto alla gestione di somme di pertinenza del sodalizio, vengono proposte letture alternative del contenuto delle intercettazioni inammissibili e comunque inidonee a superare la logica ricostruzione dell'ordinanza impugnata; quanto al secondo e al terzo motivo, risultano analogamente versati in fatto dunque sono inammissibili.

8. Il ricorso è stato trattato oralmente, a seguito della richiesta di discussione datata 14 aprile 2022 da parte del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio lombardo.

L'ordinanza impugnata (fol. 17 e ss.) ripercorre gli elementi attestanti la sussistenza dell'organizzazione criminale, operante nelle province di Como e Varese, in particolar dello, Locale di [OSCURATO:PERSONA], i cui capi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto mammasantissima, padre di Pasquale, e che viene a riattivarsi a seguito della scarcerazione del fratello del predetto Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2019, entrambi già condannati per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

In tale contesto a Tonietti viene attribuito il ruolo di referente in Svizzera per conto di [OSCURATO:PERSONA] e del nipote Pasquale, in riferimento al controllo di quel territorio quanto allo spaccio di stupefacenti, al ruolo di gestore del denaro per il mantenimento dei detenuti affiliati alla cosca, nonché di partecipe nella parallela organizzazione dedita al narcotraffico in Svizzera, diretta dai predetti [OSCURATO:PERSONA], nonché di concorrente in un delitto di detenzione di un chilogrammo di cocaina.

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 3.

2. Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione.

La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

4. I motivi, strettamente connessi in quanto il materiale indiziario è in parte comune ai tre titoli cautelari, vanno trattati congiuntamente.

Le risultanze d'indagine, che sono state ritenute integrare la gravità indiziaria della partecipazione di Tonietti all'organizzazione di Thdrangheta, si fondano sulla interpretazione delle conversazioni intercettate, che risultano con evidenza logiche e ragionevoli per quanto emerge dalla ordinanza impugnata, che rende anche conto delle tesi difensive prospettate in sede di riesame.

A riguardo deve da subito rilevarsi come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Infine in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994).

Ma nel caso in esame non si rinviene alcuna difformità, inconguenza o illogicità. a/ Il ricorso tende a depotenziare la cd. 'mangiata', vale a dire la cena al iquale prese parte anche Tonietti, tenuto,a Zurigo il 30 maggio 2020.Sul punto però l'ordinanza impugnata, anche ai foll. 20 e 21, che il difensore indica come parte generale, invitando questa Corte a valutare solo la motivazione dal fol. 23, rappresenta invece da subito i legami stretti e fiduciari esistenti fra Tonietti e i due [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e Michelangelo.

Quanto al primo, in nota 5) della ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame cita Tonietti come colui che viene a raccogliere, nel corso di una conversazione intercettata telematicamente, le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] a proposito di [OSCURATO:PERSONA], altro stabile collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e partecipe della 'mangiata'.

Michelangelo dice a Tonietti che Alessi deve sempre rispondere e dipendere da [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto è proprio Tonietti che chiarisce che la sua posizione, a differenza di quella degli Alessi, è quella di chi è realmente fedele a [OSCURATO:PERSONA], dimostrando il proprio solido legame con quest'ultimo, rileva il Tribunale del riesame.

D'altro canto, al fol. 21 viene riportata una chiara conversazione fra Tonietti e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale con grande confidenza il secondo, capo della cosca, confida al ricorrente che vuole stare a Milano, dopo aver scontato sei anni di carcere, vantando la sua appartenenza alla cosca calabrese, con ruolo di dirigente. [OSCURATO:PERSONA] risponde, dando il voi all'interlocutore: «voi non avete capito ... io non sto mettendo in dubbio a voi».

E poi riferisce di aver agito in autonomia come ha fatto lo stesso Michelangelo ( ...come l'ho fatta io, compare michele, come l'ho fatta io»).

In uno a queste conversazioni il Tribunale del riesame cita il dato — nota 7) fol. 21— che Tonietti e [OSCURATO:PERSONA] operassero in Svizzera, avendo ottenuto una fittizia assunzione, per ottenere il titolo di soggiorno, presso lo stesso datore di lavoro, Tonietti con le generalità e i documenti del fratello.

Gli elementi indiziari fin qui esaminati non so? assolutamente valutati dal ricorrente, che invece concentra le censure e esamina solo le risultanze dal fol. 23 della ordinanza impugnata.

Già tale parzialità nella valutazione delle ragioni poste a fondamento della ordinanza impugnata rende generico il ricorso.

Per altro, del tutto infondati e versati in fatto, tesi a ottenere una diversa 'lettura' delle emergenze tratte dalle conversazioni intercettate, sono gli ulteriori profili del motivo in esame.

Questa Corte non coglie alcuna illogicità nella ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, allorquando ricostruisce come Tonietti giunse presso l'orto di [OSCURATO:PERSONA], in Svizzera, il 30 maggio 2020 per la 'mangiata' insieme a Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA] nonché a TommasoAlessi.Tonietti era presente in auto, prima di giungere all'orto, rappresenta il Tribunale di Milano, allorchè Vallelonga chiese a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di cocaina, pari a un chilogrammo, che sarà poi recapitato successivamente da Alessi.

A tal proposito Tonietti si informa di dove si trovi Vallelunga, quanto sia lontano il luogo ove la droga deve essere recapitata.

Quanto alla conversazione durante la cena, il Tribunale esclude che si tratti solo di un 'amarcord' sulle vicende del passato della cosca individuando, con logica lettura delle conversazioni, parti delle stesse anche riferite all'attualità: [OSCURATO:PERSONA], l'ospite residente in Svizzera, si indica come appartenente alla 'locale' di [OSCURATO:PERSONA]Brancaleone e riferisce come all'attualità, dopo un passato nel quale gli affiliati erano settanta, erano rimasti in meno di dieci (« neanche due manate siamo in tutto qua oramai »); il gruppo di commensali discute di detenuti, pentiti, scarcerati, della indagine che ha coinvolto i Piromalli e i politici, tanto che alla idea di Rocco di poter ricominciare a delinquere dopo la pandemia da Covid-19 è proprio Michelangelo che lo blocca: «no.. lasciate stare per adesso», a riprova della attualità del contenuto della riunione, dimostrata per altro anche dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] chieda al suo interlocutore referenze attuali su [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della conversazione, annota il Tribunale del riesame al fol. 27, si discute del traffico di stupefacente attualmente svolto, riferendosi al eroina, cocaina e al 'fare il colombiano'.

E dunque, a buona ragione il Tribunale del riesame rileva come anche il contenuto della 'mangiata' dimostri la partecipazione del Tonietti alla cosca, potendo avere accesso a un consesso che tratta temi di assoluta delicatezza, dato lo spessore criminale e la certa appartenenza di alcuno fra i commensali alla cosca con ruolo direttivo, il che presuppone la fiducia nei confronti del ricorrente, che per altro risulta anche pienamente coinvolto nel narcotraffico.

Infatti, oltre che per il descritto episodio relativo alla fornitura di un chilogrammo di cocaina, il 5 novembre 2020 ne viene attestata la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] (nota 22), del quale il 1 luglio precedente [OSCURATO:PERSONA] e Tonietti avevano parlato in auto del sequestro patito di un carico di 334 chilogrammi di cocaina al Chindamo, agli inizi del 2020 (nota 23).

L'ordinanza impugnata rende conto anche della circostanza che Tonietti debba versare, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], 1000 euro al mese a [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto il ricorso deduce travisamento, rappresentando di aver sostenuto in sede di riesame che la conversazione riguardava, come per altro lo stesso Tonietti aveva riferito in sede di interrogatorio, la restituzione di un prestito da parte dell'attuale ricorrente al Chindamo e non il sostegno della cosca a un affiliato realizzato tramite il Tonietti su mandato di [OSCURATO:PERSONA].

Va premesso che nel caso in esame non si verte in tema di travisamento.

Ciò che il ricorrente contesta è solo l'interpretazione offerta di quella conversazione.

E dunque la censura in tal senso è inammissibile, in quanto in sede di legittimità non è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994).

Non di meno l'interpretazione offerta dal Tribunale del riesame appare logica in quanto fonda la prova che Tonietti svolga il ruolo di cassiere del sodalizio in favore di Chindamo su queste considerazioni: a) i riferimenti nelle conversazioni alle risorse personali di Tonietti (che alimenterebbero l'ipotesi difensiva che lo stesso debba restituire una somma avuta in prestito) sono solo residuali, vale a dire in via sussidiaria ed eccezionali in attesa dell'arrivo della disponibilità di risorse da parte della cosca di Giffone; l'importo dovuto a Chindamo è stato determinato da [OSCURATO:PERSONA] detenuto, che affida la dazione a Tonietti; Chindamo si rivolge anche ad Alessi e non solo a Tonietti, a riprova che si tratta di dazioni associative e non personali di Tonietti.

A fronte del tenore della conversazione e della interpretazione logica offerta dalla ordinanza impugnata, la circostanza che Tonietti avesse avuto — come sostiene a ragione la difesa — nel passato, e però non l'avesse al momento della conversazione, la disponibilità dell'utenza cellulare di Chindamo, come osserva il Tribunale, non risulta decisiva rispetto al tenore della conversazione dalla quale a più riprese emerge che Tonietti non paga a titolo personale ma a titolo associativo.

Pertanto risulta congrua e logica la motivazione, a fronte del grado di gravità indiziaria richiesto per la cautela personale e salvo ogni approfondimento istruttorio, in ordine alla partecipazione del Tonietti, alla sua messa a disposizione anche in sintonia con il principio di diritto che, a proposito della 'mangiata' e delle conversazioni captate, consente di ritenere, in materia di associazione di tipo mafioso, comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. dep.2013, Rv. 254915 - 01).

Come pure costituisce condotta sintomatica la gestione delle risorse della cosca, in quanto integra la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211900 - 01; Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497 - 01).

Pertanto non è fondata neanche la censura relativa alla circostanza che non siano indicate specificamente le condotte tipicamente mafiose, dal che la dedotta violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto le condotte predette palesano l'intraneità determinata dall'accesso alle informazioni riservate in occasione dei colloqui con i capi della cosca e della 'mangiata', la gestione di risorse illecite della cosca per sostenere associati e pagare avvocati, inoltre il contributo alla attività del narcotraffico, che costituisce delitto fine della associazione mafiosa.

Anche la censura solo asserita in ordine alla giurisdizione è del tutto infondata, risultando parte delle condotte verificatesi nel territorio nazionale, come anche stabile il rapporto con le cosche di origine in Calabria.

Infatti il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d.

"locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio (Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, N., Rv. 274138 - 01: fattispecie relativa a c.d.

"locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico).

E dunque, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, il che è nel caso in esame, cosicchè allo stato della valutazione cautelare sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante sia all'estero sia in Italia. (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Della, Rv. 282327 - 01; Sez. 1, n. 5777 del 20/11/1998, dep. 1999, Rv. 212448-01).

In ordine al capo 115) la motivazione del tribunale è logica, anche solo nella prima parte del fol. 37, vale a dire allorchè si dava atto che Tonietti con [OSCURATO:PERSONA] e Alessi maneggiano un sacchetto e parlano Tonietti e Alessi di un soggetto « che la vuole, la vuole questa.. un chilo, domenica alle tre».

La ricostruzione successiva, con la ritenuta cessione di parte dello stupefacente a Tonietti, è la sola oggetto di particolare censura da parte del ricorrente con il terzo motivo.

Ma la censura risulta inadeguata, in quanto non 'attacca' la prima parte della motivazione, in sé sufficiente a integrare la gravità indiziaria e la disponibilità dello stupefacente da parte del Tonietti.

Ne consegue l'inammissibilità per genericità del terzo motivo.

Quanto alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, il ricorso con il secondo motivo censura un indebito sillogismo operato dal Tribunale del riesame che trarrebbe solo dal delitto fine sub capo 115) e dalla conversazione relative alle rimostranze di Vallelonga sullo spaccio che avveniva dinanzi al suo locale in Zurigo.

A riguardo i due episodi risultano espressivi della messa a disposizione del Tonietti, che risulta avere un ruolo stabile nell'organizzazione dedita al narcotraffico.

In tal senso va qui richiamato il principio di diritto per cui la partecipazione è attestata dalla messa a disposizione, come anche già verificato per il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., del quale l'associazione dedita al narcotraffico è gemmazione e delitto fine, come osserva il Tribunale al fol.

42. Per altro la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione.

Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670 - 01), il che è attestato dalle lamentele di Valelonga che individua in Tonetti il referente sul territorio per l'associazione criminale; d'altro canto l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927 - 01).

Infatti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, • secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890 - 01; Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.).

Ne consegue l'infondatezza manifesta del ricorso sul punto.

3. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO letti gli atti e il ricorso proposto nell'interesse del Tonietti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria depositata in atti e ha insistito per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi di ricorso e nel ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con l'ordinanza emessa il 7 gennaio 2022., conferma l'ordinanza del Gip milanese che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare estrema in ordine ai delitti di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso (capo 1), ad altra associazione finalizzata al traffico di stupefacente (capo 104), nonché per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (capo 115). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. In particolare, a fronte delle censure difensive proposte in occasione del riesame, l'ordinanza impugnata non indicava le condotte tipicamente mafiose, non potendo ritenersi tali: la partecipazione passiva del Tonietti a un pranzo con altri indagati; la travisata conversazione nella quale il Tribunale del riesame rinviene un dialogo fra Tonietti e [OSCURATO:PERSONA] - riportato in parte nel ricorso - nel corso del quale si discute di denaro della cosca, mentre invece, a parere del ricorrente, si discute del denaro che Tonietti deve ad un suo creditore; le lagnanze di Vallelunga a [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività di spaccio. Tali elementi non integrerebbero la necessaria «messa a disposizione» del ricorrente per l'associazione mafiosa. 4. Il secondo motivo deduce motivazione illogica in ordine al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Non adeguatamente logica sarebbe la motivazione che fonda la gravità indiziaria in ordine al predetto delitto quanto al ruolo di Tonietti, a proposito delle lamentele di Vallelonga, nonché sulla commissione dell'unico delitto fine in tema di stupefacenti indicato al capo 115), inidoneo a integrare la partecipazione al sodalizio ex art. 74 cit. 5. Il terzo motivo deduce motivazione illogica in ordine al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. In particolare l'ordinanza impugnata risulterebbe illogica, allorché collega l'espressione di Tonietti «un chilo domenica alle tre», frase del luglio 2020, a un episodio del 3 settembre 2020, dunque illogicamente lontano nel tempo, cosicchè al più potrebbe ritenersi che Tonietti si sia accordato, con condotta penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 115 cod. pen., non essendovi la prova della intervenuta consegna. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 22 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo in quanto a fronte di una motivazione persuasiva quanto al valore della partecipazione al summit mafioso, nonché quanto alla gestione di somme di pertinenza del sodalizio, vengono proposte letture alternative del contenuto delle intercettazioni inammissibili e comunque inidonee a superare la logica ricostruzione dell'ordinanza impugnata; quanto al secondo e al terzo motivo, risultano analogamente versati in fatto dunque sono inammissibili. 8. Il ricorso è stato trattato oralmente, a seguito della richiesta di discussione datata 14 aprile 2022 da parte del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio lombardo. L'ordinanza impugnata (fol. 17 e ss.) ripercorre gli elementi attestanti la sussistenza dell'organizzazione criminale, operante nelle province di Como e Varese, in particolar dello, Locale di [OSCURATO:PERSONA], i cui capi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detto mammasantissima, padre di Pasquale, e che viene a riattivarsi a seguito della scarcerazione del fratello del predetto Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2019, entrambi già condannati per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. In tale contesto a Tonietti viene attribuito il ruolo di referente in Svizzera per conto di [OSCURATO:PERSONA] e del nipote Pasquale, in riferimento al controllo di quel territorio quanto allo spaccio di stupefacenti, al ruolo di gestore del denaro per il mantenimento dei detenuti affiliati alla cosca, nonché di partecipe nella parallela organizzazione dedita al narcotraffico in Svizzera, diretta dai predetti [OSCURATO:PERSONA], nonché di concorrente in un delitto di detenzione di un chilogrammo di cocaina. 2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 3. 2. Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 4. I motivi, strettamente connessi in quanto il materiale indiziario è in parte comune ai tre titoli cautelari, vanno trattati congiuntamente. Le risultanze d'indagine, che sono state ritenute integrare la gravità indiziaria della partecipazione di Tonietti all'organizzazione di Thdrangheta, si fondano sulla interpretazione delle conversazioni intercettate, che risultano con evidenza logiche e ragionevoli per quanto emerge dalla ordinanza impugnata, che rende anche conto delle tesi difensive prospettate in sede di riesame. A riguardo deve da subito rilevarsi come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): infatti costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Infine in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Ma nel caso in esame non si rinviene alcuna difformità, inconguenza o illogicità. a/ Il ricorso tende a depotenziare la cd. 'mangiata', vale a dire la cena al iquale prese parte anche Tonietti, tenuto,a Zurigo il 30 maggio 2020.Sul punto però l'ordinanza impugnata, anche ai foll. 20 e 21, che il difensore indica come parte generale, invitando questa Corte a valutare solo la motivazione dal fol. 23, rappresenta invece da subito i legami stretti e fiduciari esistenti fra Tonietti e i due [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e Michelangelo. Quanto al primo, in nota 5) della ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame cita Tonietti come colui che viene a raccogliere, nel corso di una conversazione intercettata telematicamente, le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] a proposito di [OSCURATO:PERSONA], altro stabile collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e partecipe della 'mangiata'. Michelangelo dice a Tonietti che Alessi deve sempre rispondere e dipendere da [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto è proprio Tonietti che chiarisce che la sua posizione, a differenza di quella degli Alessi, è quella di chi è realmente fedele a [OSCURATO:PERSONA], dimostrando il proprio solido legame con quest'ultimo, rileva il Tribunale del riesame. D'altro canto, al fol. 21 viene riportata una chiara conversazione fra Tonietti e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale con grande confidenza il secondo, capo della cosca, confida al ricorrente che vuole stare a Milano, dopo aver scontato sei anni di carcere, vantando la sua appartenenza alla cosca calabrese, con ruolo di dirigente. [OSCURATO:PERSONA] risponde, dando il voi all'interlocutore: «voi non avete capito ... io non sto mettendo in dubbio a voi». E poi riferisce di aver agito in autonomia come ha fatto lo stesso Michelangelo ( ...come l'ho fatta io, compare michele, come l'ho fatta io»). In uno a queste conversazioni il Tribunale del riesame cita il dato — nota 7) fol. 21— che Tonietti e [OSCURATO:PERSONA] operassero in Svizzera, avendo ottenuto una fittizia assunzione, per ottenere il titolo di soggiorno, presso lo stesso datore di lavoro, Tonietti con le generalità e i documenti del fratello. Gli elementi indiziari fin qui esaminati non so? assolutamente valutati dal ricorrente, che invece concentra le censure e esamina solo le risultanze dal fol. 23 della ordinanza impugnata. Già tale parzialità nella valutazione delle ragioni poste a fondamento della ordinanza impugnata rende generico il ricorso. Per altro, del tutto infondati e versati in fatto, tesi a ottenere una diversa 'lettura' delle emergenze tratte dalle conversazioni intercettate, sono gli ulteriori profili del motivo in esame. Questa Corte non coglie alcuna illogicità nella ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, allorquando ricostruisce come Tonietti giunse presso l'orto di [OSCURATO:PERSONA], in Svizzera, il 30 maggio 2020 per la 'mangiata' insieme a Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA] nonché a TommasoAlessi.Tonietti era presente in auto, prima di giungere all'orto, rappresenta il Tribunale di Milano, allorchè Vallelonga chiese a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di cocaina, pari a un chilogrammo, che sarà poi recapitato successivamente da Alessi. A tal proposito Tonietti si informa di dove si trovi Vallelunga, quanto sia lontano il luogo ove la droga deve essere recapitata. Quanto alla conversazione durante la cena, il Tribunale esclude che si tratti solo di un 'amarcord' sulle vicende del passato della cosca individuando, con logica lettura delle conversazioni, parti delle stesse anche riferite all'attualità: [OSCURATO:PERSONA], l'ospite residente in Svizzera, si indica come appartenente alla 'locale' di [OSCURATO:PERSONA]Brancaleone e riferisce come all'attualità, dopo un passato nel quale gli affiliati erano settanta, erano rimasti in meno di dieci (« neanche due manate siamo in tutto qua oramai »); il gruppo di commensali discute di detenuti, pentiti, scarcerati, della indagine che ha coinvolto i Piromalli e i politici, tanto che alla idea di Rocco di poter ricominciare a delinquere dopo la pandemia da Covid-19 è proprio Michelangelo che lo blocca: «no.. lasciate stare per adesso», a riprova della attualità del contenuto della riunione, dimostrata per altro anche dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] chieda al suo interlocutore referenze attuali su [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della conversazione, annota il Tribunale del riesame al fol. 27, si discute del traffico di stupefacente attualmente svolto, riferendosi al eroina, cocaina e al 'fare il colombiano'. E dunque, a buona ragione il Tribunale del riesame rileva come anche il contenuto della 'mangiata' dimostri la partecipazione del Tonietti alla cosca, potendo avere accesso a un consesso che tratta temi di assoluta delicatezza, dato lo spessore criminale e la certa appartenenza di alcuno fra i commensali alla cosca con ruolo direttivo, il che presuppone la fiducia nei confronti del ricorrente, che per altro risulta anche pienamente coinvolto nel narcotraffico. Infatti, oltre che per il descritto episodio relativo alla fornitura di un chilogrammo di cocaina, il 5 novembre 2020 ne viene attestata la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] (nota 22), del quale il 1 luglio precedente [OSCURATO:PERSONA] e Tonietti avevano parlato in auto del sequestro patito di un carico di 334 chilogrammi di cocaina al Chindamo, agli inizi del 2020 (nota 23). L'ordinanza impugnata rende conto anche della circostanza che Tonietti debba versare, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], 1000 euro al mese a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto il ricorso deduce travisamento, rappresentando di aver sostenuto in sede di riesame che la conversazione riguardava, come per altro lo stesso Tonietti aveva riferito in sede di interrogatorio, la restituzione di un prestito da parte dell'attuale ricorrente al Chindamo e non il sostegno della cosca a un affiliato realizzato tramite il Tonietti su mandato di [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che nel caso in esame non si verte in tema di travisamento. Ciò che il ricorrente contesta è solo l'interpretazione offerta di quella conversazione. E dunque la censura in tal senso è inammissibile, in quanto in sede di legittimità non è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Non di meno l'interpretazione offerta dal Tribunale del riesame appare logica in quanto fonda la prova che Tonietti svolga il ruolo di cassiere del sodalizio in favore di Chindamo su queste considerazioni: a) i riferimenti nelle conversazioni alle risorse personali di Tonietti (che alimenterebbero l'ipotesi difensiva che lo stesso debba restituire una somma avuta in prestito) sono solo residuali, vale a dire in via sussidiaria ed eccezionali in attesa dell'arrivo della disponibilità di risorse da parte della cosca di Giffone; l'importo dovuto a Chindamo è stato determinato da [OSCURATO:PERSONA] detenuto, che affida la dazione a Tonietti; Chindamo si rivolge anche ad Alessi e non solo a Tonietti, a riprova che si tratta di dazioni associative e non personali di Tonietti. A fronte del tenore della conversazione e della interpretazione logica offerta dalla ordinanza impugnata, la circostanza che Tonietti avesse avuto — come sostiene a ragione la difesa — nel passato, e però non l'avesse al momento della conversazione, la disponibilità dell'utenza cellulare di Chindamo, come osserva il Tribunale, non risulta decisiva rispetto al tenore della conversazione dalla quale a più riprese emerge che Tonietti non paga a titolo personale ma a titolo associativo. Pertanto risulta congrua e logica la motivazione, a fronte del grado di gravità indiziaria richiesto per la cautela personale e salvo ogni approfondimento istruttorio, in ordine alla partecipazione del Tonietti, alla sua messa a disposizione anche in sintonia con il principio di diritto che, a proposito della 'mangiata' e delle conversazioni captate, consente di ritenere, in materia di associazione di tipo mafioso, comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. dep.2013, Rv. 254915 - 01). Come pure costituisce condotta sintomatica la gestione delle risorse della cosca, in quanto integra la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211900 - 01; Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497 - 01). Pertanto non è fondata neanche la censura relativa alla circostanza che non siano indicate specificamente le condotte tipicamente mafiose, dal che la dedotta violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto le condotte predette palesano l'intraneità determinata dall'accesso alle informazioni riservate in occasione dei colloqui con i capi della cosca e della 'mangiata', la gestione di risorse illecite della cosca per sostenere associati e pagare avvocati, inoltre il contributo alla attività del narcotraffico, che costituisce delitto fine della associazione mafiosa. Anche la censura solo asserita in ordine alla giurisdizione è del tutto infondata, risultando parte delle condotte verificatesi nel territorio nazionale, come anche stabile il rapporto con le cosche di origine in Calabria. Infatti il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio (Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, N., Rv. 274138 - 01: fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico). E dunque, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, il che è nel caso in esame, cosicchè allo stato della valutazione cautelare sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante sia all'estero sia in Italia. (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Della, Rv. 282327 - 01; Sez. 1, n. 5777 del 20/11/1998, dep. 1999, Rv. 212448-01). In ordine al capo 115) la motivazione del tribunale è logica, anche solo nella prima parte del fol. 37, vale a dire allorchè si dava atto che Tonietti con [OSCURATO:PERSONA] e Alessi maneggiano un sacchetto e parlano Tonietti e Alessi di un soggetto « che la vuole, la vuole questa.. un chilo, domenica alle tre». La ricostruzione successiva, con la ritenuta cessione di parte dello stupefacente a Tonietti, è la sola oggetto di particolare censura da parte del ricorrente con il terzo motivo. Ma la censura risulta inadeguata, in quanto non 'attacca' la prima parte della motivazione, in sé sufficiente a integrare la gravità indiziaria e la disponibilità dello stupefacente da parte del Tonietti. Ne consegue l'inammissibilità per genericità del terzo motivo. Quanto alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, il ricorso con il secondo motivo censura un indebito sillogismo operato dal Tribunale del riesame che trarrebbe solo dal delitto fine sub capo 115) e dalla conversazione relative alle rimostranze di Vallelonga sullo spaccio che avveniva dinanzi al suo locale in Zurigo. A riguardo i due episodi risultano espressivi della messa a disposizione del Tonietti, che risulta avere un ruolo stabile nell'organizzazione dedita al narcotraffico. In tal senso va qui richiamato il principio di diritto per cui la partecipazione è attestata dalla messa a disposizione, come anche già verificato per il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., del quale l'associazione dedita al narcotraffico è gemmazione e delitto fine, come osserva il Tribunale al fol. 42. Per altro la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione. Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670 - 01), il che è attestato dalle lamentele di Valelonga che individua in Tonetti il referente sul territorio per l'associazione criminale; d'altro canto l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927 - 01). Infatti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, • secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890 - 01; Conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.). Ne consegue l'infondatezza manifesta del ricorso sul punto. 3. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
Sentenza Cassazione n. 35287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris