CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 21727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre avverso la sentenza emessa dalla Tribunale di Trieste in data 24 giugno 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; considerato che la sentenza impugnata: 1) è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con indicazione del termine per il deposito in giorni 30; 2) è stata depositata il 1° luglio 2025, con comunicazione dell'avviso di deposito Procuratore ricorrente in data 2 luglio 2025; 3) è stata emessa in esito alla udienza predibattimentale, che ai sensi dell'art. 554-bis cod. proc. pen. si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 4 settembre 2025, quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio) - con decorrenza dal 2 luglio 2025, e scadenza il 17 luglio 2025; ritenuto, infatti, che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 - 02; Sez. 5, n'. 7417 del 20/11/2024, dep. 2025, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P.Q.M