CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.1911/2017 depositata il 24/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. l’Agenzia delle entrate di Agrigento procedeva, per l'anno d'imposta2006, alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato,dell'avviso di accertamento n. TY501T403562, con il quale l’Ufficiorecuperava costi ritenuti non deducibili e, per quanto qui ancora rileva,ritenute che il professionista aveva scomputato due volte, perché operatesia dall’ASL di Agrigento, sia – erroneamente – da tre farmacieconvenzionate con l’[OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non avevanocorrisposto alcun compenso al legale.Numero registro generale 1821/2018Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 11754/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Limitatamente a tale ripresa la CTP di Agrigento accoglieva il ricorsodel contribuente. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dellaSicilia, rigettava l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo l’appelloincidentale dell’Ufficio, confermava integralmente l’avviso di accertamentoimpugnato.3. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unicomotivo e resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.22 del d.lgs. n. 917/1986, nonché degli art. 163 d.lgs. n. 917/1986 e 64d.P.R. n. 600/1973.1.1. Deduce il ricorrente che le prestazioni rese dall'avvocatoSebastiano Timineri, distrattario, nei confronti delle farmacie assistite,venivano fatturate dallo stesso nei confronti delle farmacie, come perlegge, ma il pagamento avveniva da parte dell'ASL di Agrigento,condannata al pagamento delle spese di lite.1.2. L'ASL, correttamente, operava la ritenuta a titolo d'acconto, laquale veniva versata all’erario, per un importo complessivo di euro22.316,58. Le farmacie, erroneamente, versavano altresì all'erariol'importo indicato in fattura quale ritenuta a titolo di acconto, per unimporto complessivo di euro 22.316,58. Quindi, sia l’ASL, sia le farmaciecertificavano all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di aver versato all'erario l'importoindicato in fattura, quale ritenuta.1.3. Il legale, quindi, portava a scomputo dell’IRPEF dovuta sial'importo certificato dall’ASL, sia quello certificato dalle farmacie, el'Agenzia delle entrate con l'avviso di accertamento predetto recuperava atassazione l'importo di euro 22.316,58, ritenendolo indebitamentescomputato in quanto relativo a ritenute operate su redditi che nonNumero registro generale 1821/2018Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 11754/2026Data pubblicazione 29/04/2026concorrono a formare il reddito complessivo, e frutto di un errore diversamento, il quale non era dovuto.1.4. Osserva, conclusivamente, il ricorrente che, «Prescindendo per unsolo attimo dalla legittimità e dalla fondatezza del rilievo dell'Ufficio, ilparadosso che si genera è che l'erario incassa 3 volte la medesima somma[…]. Infatti, in mancanza di scomputo della ritenuta, anche di quellaerronea su compenso inesistente, il sostituito potrebbe rimanere incisodue volte, laddove fosse costretto alla restituzione civilistica nei confrontidel sostituto e non avesse operato lo scomputo. Il mancato scomputodelle ritenute versate determinerebbe la violazione del divieto di doppiaimposizione».2. Il motivo è infondato.2.1. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) del Tuir il contribuente hadiritto ad operare lo scorporo dal reddito delle ritenute alla fonte a titolo diacconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazionedei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivoe su quelli tassati separatamente, essedo escluso dunque lo scomputodelle ritenute versate erroneamente su compensi inesistenti e/o nonpagati, come nel caso di specie.2.2. Ciò a prescindere dalla circostanza dell'eventuale azione diripetizione che il sostituto potrebbe azionare in sede civile nei confronti delsostituito, odierno contribuente, e che nel caso di specie non risulta siastata avanzata, essendo ignoto, inoltre, se il sostituto abbia,diversamente, proposto istanza di rimborso delle ritenute versate pererrore.2.3. Non può quindi essere lamentata, neppure in via ipotetica, laviolazione dell'art. 163 del Tuir, che vieta la doppia imposizione. E, anzi, lalegittimità dello scomputo determinerebbe un ingiustificato arricchimentodel contribuente che, correttamente, non ha dichiarato i compensirelativamente ai quali sono state versate, per errore, le ritenute.Numero registro generale 1821/2018Numero sezionale 3403/2026Numero di raccolta generale 11754/2026Data pubblicazione 29/04/20263. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti