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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14875/2026

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nerale presso Corte di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da: 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] nate a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica e assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo 10) relativo al tentativo di t acquisto di sostanza stupefacente, perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Il Pubblico Ministero, con un unico motivo, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., e vizio di motivazione.

I Giudici del merito avrebbero dovuto dedurre la sicura consapevolezza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] della causa e dell'oggetto illecito del contratto di compravendita, che non riguardava l'acquisto di legname, ma di sostanza stupefacente, dalla complessiva valutazione del compendio probatorio e, soprattutto, dal comportamento serbato dall'imputato, che - a fronte del mancato adempimento da parte dei venditori di legname - non agì in via legale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur presentando distinti ricorsi, hanno dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 627 e 238 — bis cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione, anche in ordine alla partecipazione all'associazione in contestazione.

La Corte di appello — adita in funzione di [OSCURATO:PERSONA] del rinvio - non avrebbe valutato il tema di verifica e avrebbe omesso gli approfondimenti richiesti nelle due sentenze rescindenti.

Avrebbe, infatti, recepito acriticamente le sentenze di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( medio tempore divenuta irrevocabile), di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e reso una motivazione, ancora una volta carente, basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sulla 2responsabilità in ordine a singoli episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

Tale incedere argomentativo sarebbe illegittimo, ancor più in considerazione del fatto che il ridimensionamento del fenomeno associativo rispetto alla contestazione originaria, operato nella sentenza impugnata, avrebbe richiesto un maggiore approfondimento. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto valutare la natura dei rapporti tra e con gli odierni imputati al fine di verificare se essi - come richiesto in sede rescindente - fossero o meno inquadrabili in una dimensione associativa o se, invece, per la estemporaneità delle intese connesse alle singole operazioni di acquisto, per la presenza sporadica di alcuni soggetti e/o per la diversità dei fornitori, andassero ricondotti più correttamente nell'alveo del concorso di persone nel reato.

La sentenza impugnata non sarebbe, inoltre, sorretta da adeguata e congrua motivazione anche in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in contestazione, là dove esistente, essendo essa stata desunta dalla commissione dei reati di cui ai capi 5) e 8) della rubrica, tuttavia non idonei a fornire la prova della stabile messa a disposizione nell'interesse della compagine associativa.

Analogamente i Giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] partecipi al sodalizio, lasciando inesplorato il tema dell'affectio societatis e, nel confermare il ruolo apicale (rectius di organizzatore) di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero ricalcato la motivazione già censurata in sede rescindente, incorrendo negli stessi errori di valutazione.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un secondo motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

I Giudici di appello avrebbero applicato una pena eccessiva, senza che una valutazione così rigorosa fosse sorretta da congrua motivazione.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti - il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza - pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro e nei cui confronti è stato proposto ricorso sia da parte del Pubblico Ministero sia da parte degli imputati - è stata emessa in sede di rinvio a seguito di un duplice annullamento da parte della Sezione sesta e della Sezione quinta di questa Corte.

31.1. In considerazione delle doglianze di ricorso, comuni agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con cui si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale in relazione ai poteri e gli ambiti decisori sia del [OSCURATO:PERSONA] di rinvio che del successivo eventuale giudizio di legittimità.

E' costante l'affermazione, secondo cui - là dove l'annullamento venga disposto per inosservanza o per erronea applicazione della legge penale- il [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede rescindente, anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n.34382 del 01/10/2025, Locatelli, Rv. 288768).

Unica eccezione è rappresentata dalla ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge (Sez.1, n.45235 de115/11/2024, M., Rv. 287399).

1.2. Nel caso in cui - come nel caso in esame - l'annullamento con rinvio sia stato disposto per vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio risulta investito di pieni poteri di cognizione ed è, perciò, abilitato - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - a rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, decide con i medesimi poteri che aveva il [OSCURATO:PERSONA] il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di ripetere i vizi già censurati e di fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche: nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Rv. 245775; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174).

Si è, infatti, ribadito che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] - nella piena rivalutazione del compendio probatorio - può disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, all'esito di una compiuta rivisitazione delle prove, può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente [OSCURATO:PERSONA] di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, a condizione che motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità.

41.3. Al cospetto di un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Ed infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il [OSCURATO:PERSONA] di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al [OSCURATO:PERSONA] di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944).

1.4. Anche l'illogicità della motivazione per essere deducibile come motivo di ricorso deve essere evidente ("manifesta": cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile l'ictu °culi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete.

2. In questa prospettiva ermeneutica, il ricorso presentato dal Pubblico Ministero è inammissibile, mentre i ricorsi, riconducibili agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono complessivamente infondati.

2.1. Va sin da ora rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio abbia manifestato il proprio convincimento in conformità allo schema esplicitamente enunciato nella sentenza 5di annullamento ed abbia, puntualmente, assolto all'obbligo di motivazione sulla base di argomentazioni dotate di coerenza logica, colmando i deficit motivazionali rilevati in sede rescindente (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209490 -01).

3. Ricorso del Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile del reato, previsto e punito dell'art. 73 , comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309 , per essersi reso disponibile, quale amministratore della omonima società, ad importare dalla Colombia trochi di legname, per conto e nell'interesse dei coimputati, Piras e Logozzo, nella piena consapevolezza della natura illecita dell'operazione, inerente all'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( capo 10 della rubrica).

3.2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 12.01.2021 — emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sezione sesta di questa Corte il 13 novembre 2019 - confermava la responsabilità dell'imputato in ordine al tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, così già qualificato il fatto - reato in contestazione al capo 10 della rubrica.

3.3. Con sentenza del 08 novembre 2022, emessa dalla Sezione seconda di questa Corte, veniva disposto ulteriore annullamento con rinvio, rilevando il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità «gravi lacune quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la droga contenuta nei container» (cfr. pag. 8 sentenza rescindente).

Per i Giudici di legittimità, la motivazione, posta a base dell'epilogo decisorio di condanna, era «gravemente lacunosa e logicamente incongrua in relazione alla esistenza dell'elemento psicologico del reato»: la disponibilità, manifestata dallo [OSCURATO:PERSONA], a far pervenire in Italia "container" contenenti tronchi di legname dalla Colombia, nonché il fatto che lo stesso avesse favorito gli incontri tra i coimputati, Piras e Logozzo, erano elementi inidonei a far emergere la consapevolezza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] che all'interno dei "container" fosse stipato un ingente quantitativo di cocaina (cfr.pag.8 della sentenza del 22 novembre 2022).

3.4. La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto del legname dalla Colombia per conto dei coimputati, la vicinanza ai predetti, l'utilizzo della società di cui era titolare per la gestione dell'operazione di importazione e delle pratiche di sdoganamento della merce, nonché, in generale, il comportamento complessivamente serbato dallo [OSCURATO:PERSONA] nel descritto contesto fossero fatti ormai definitivamente accertati e già ritenuti, in sede rescindente, contrari ed incompatibili con la prova del dolo e quindi con il tema di accusa.

63.5. Il Pubblico Ministero - con il ricorso - obietta che il giudice di rinvio avrebbe fornito una lettura delle prove attraverso una motivazione manifestamente illogica, lacunosa, avulsa dal contenuto e dalla natura delle prove scrutinate, non considerando il comportamento tenuto dallo lacopetta, sintomatico ed evocativo del dolo del reato.

Se l'imputato fosse stato effettivamente ignaro e in buona fede, nel momento in cui i "container" di legname non giungevano in Italia, avrebbe adito le vie legali, mentre rimase silente ed inerte.

3.6. Il motivo dedotto è inammissibile.

Il Pubblico Ministero ricorrente, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione e di violazione di legge, nella sostanza pretende di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, finendo per riproporre una interpretazione del compendio istruttorio che la Corte di cassazione aveva già ritenuto non convincente sul piano della logica e della intrinseca coerenza.

I Giudici di appello, nel pervenire alle conclusioni censurate dal ricorrente, hanno, invero, appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa.

Hanno offerto adeguata giustificazione alla statuizione di assoluzione, dando atto della inconsistenza del compendio probatorio e rilevando, a tal fine, come i «vuoti e le aporie motivazionali» - evidenziati nella sentenza rescindente - non potessero essere colmati in assenza di significative ulteriori informazioni probatorie, come, ad esempio, quelle captative-intercettative.

Tale motivazione non merita censura: il sindacato di legittimità è governato dal divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, di guisa che non si presta ad essere sindacato un apparato argomentativo, come quello in esame, fondato su adeguata e logica motivazione.

4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 12 gennaio 2021 - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sezione sesta di questa Corte - riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partecipi dell'associazione criminale contestata al capo 1) della imputazione, dedita all'importazione dalla Colombia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

All'interno del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche rivestito il ruolo apicale di organizzatore.

4.2. Con sentenza emessa dalla Sezione seconda di questa Corte il 22 novembre 2022, la sentenza veniva annullata con rinvio, per vizio di motivazione, 7sulla base della seguente motivazione che è opportuno richiamare, riportandone gli stralci più significativi, per la parte di interesse.

Si legge testualmente: «non risultavano definiti i dati informativi ai quali ancorare probatoriamente l'affermazione circa l'esistenza della predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune».

«In definitiva al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio era stato assegnato il compito di colmare le lacune rilevate in punto di giudizio di sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'indicazione delle prove utili a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso».

Nondimeno, «il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha solo menzionato ciò che compone il compendio probatorio e le condanne riportate per i singoli fatti di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostanzialmente reiterando lo stesso apparato argomentativo che aveva provocato il precedente annullamento.

Nella sentenza impugnata, in effetti, non si rinviene nessuna descrizione della struttura organizzativa caratterizzante l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né vengono illustrati i contenuti della prova che dimostrerebbe la sussistenza di tale struttura organizzativa e la consapevole partecipazione a essa degli odierni ricorrenti» (così, in motivazione, la sentenza della Corte di cassazione del 22 novembre 2022).

4.3. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la esistenza e la operatività di una struttura associativa, sebbene di dimensioni più ridotte rispetto a quella contestata, dedita, in modo continuativo e sistematico al narcotraffico.

Il gruppo, con base decisionale e operativa nel vibonese, aveva a disposizione un locale garage munito di computer per le comunicazioni telematiche e di un casolare per custodire e raffinare lo stupefacente; faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale acquistava sostanza stupefacente nel sud America, spesso recandosi direttamente sul posto o anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], considerato il "vero valore aggiunto del gruppo". [OSCURATO:PERSONA], infatti, dimorando stabilmente in Colombia, era in grado di intavolare direttamente le trattative con i cartelli sudamericani.

In tal modo, lo stupefacente arrivava in Italia, spesso direttamente in Calabria, per poi essere destinato allo smercio.

All'interno del gruppo, operava [OSCURATO:PERSONA], che non solo si occupava dello spaccio al minuto (come provato dalla responsabilità definitivamente accertata per 8singoli episodi di detenzione), ma, almeno in una occasione, aveva condotto direttamente e in prima persona le trattative in Sudamerica per l'acquisto di cocaina, per conto del gruppo, ed aveva, inoltre, posto a disposizione del sodalizio un casolare per nascondere e per raffinare la droga. [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava stabilmente il fratello [OSCURATO:PERSONA]: spesso durante la permanenza del predetto in sud America ne faceva le veci, attuandone le direttive e gestendo la delicata fase di incasso del danaro.

Al gruppo italiano, che era quello più "popoloso", per la presenza attiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si affiancavano le compagini colombiana e venezuelana nonchè quella albanese: ognuno di questi gruppi si muoveva in sinergia e operava in stretta collaborazione.

4.4. La Corte distrettuale ha fondato le sue valutazioni su un apparato probatorio più articolato di quello inizialmente riversato nel patrimonio cognitivo del [OSCURATO:PERSONA] di merito.

Gli elementi probatori già acquisiti (i.e. sentenze di condanna definitive a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il dato captativo - intercettativo, gli esiti delle operazioni di P.g., le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]) sono stati riletti, rivalutati, ma soprattutto chiariti alla luce delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna emessa a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita agli atti processuali ai sensi dell'art. 238 - bis cod. proc. pen., essendo essa divenuta definitiva nelle more del processo (cfr. sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 30 ottobre 2019 e divenuta definitiva a seguito di conferma della Corte di Cassazione il 28 ottobre 2021).

La Corte di appello ha, infatti, rilevato come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla esistenza di una pluralità di strutture organizzate operative nel settore del narcotraffico, ai rapporti di affari intessuti solo con [OSCURATO:PERSONA] e alla non conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], potevano - come già segnalato in sede rescindente - apparire distoniche rispetto al tema di accusa.

Tuttavia, esse erano divenute inequivocabili ed avevano acquistato chiara significanza probatoria ed intrinseca coerenza, nel momento cui erano state lette globalmente lette alla luce della sopravvenuta acquisizione probatoria.

Tale sentenza, stando alle valutazioni puntualmente argomentate dai Giudici di merito, aveva consentito di far luce sulle ragioni, inizialmente poco intellegibili, del riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad una pluralità di strutture organizzate, alla conoscenza superficiale di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti di affari intessuti con soggetti diversi o che non risultavano tra loro collegati (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata).

94.5. II percorso logico-argomentativo, sviluppato dalla Corte di merito ha, dunque, fugato ogni ragionevole dubbio (derivante dagli annullamenti con rinvio) circa l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato e dedito all'importazione della sostanza stupefacente dal sud America, con base logistica in Calabria, nella zona del vibonese, circa la partecipazione al sodalizio degli imputati, essendo stati delineati anche i compiti di ciascun sodale, e in merito al ruolo di organizzatore che vi ha rivestito [OSCURATO:PERSONA].

E ciò sulla base di una complessiva, congrua e per nulla illogica valutazione del compendio istruttorio, arricchito come si è visto dalla ulteriore acquisizione probatoria.

4.6. Le doglianze difensive non colgono nel segno.

I ricorrenti, nel tentativo di criticare l'approccio logico - ricostruttivo della sentenza di appello e di scardinare la tenuta logica della motivazione, lamentano la mancata risposta ai deficit motivazionali rilevati in sede rescindente.

In tal modo, per un verso, non si confrontano in modo efficace con il costrutto argomentativo posto a base della sentenza e, perialtro verso, sovrappongono all'operazione valutativa, non manifestamente illogica, un proprio autonomo giudizio circa l'interpretazione della vicenda: operazione, questa, non consentita in sede di legittimità.

Né può essere condiviso l'ulteriore rilievo, secondo cui i Giudici avrebbero acriticamente traslato nel presente giudizio quanto emerso dalla sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultima sentenza, in realtà, stando alla valutazione al riguardo operata nella sentenza impugnata, ha assolto ad una funzione di chiarimento, ma, soprattutto, di riscontro degli elementi di prova già acquisiti nel corso del giudizio instaurato nei confronti degli imputati nella vicenda in esame (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; prove documentali, intercettazioni, accertamenti di Pg).

In tal modo, i Giudici di merito hanno dato continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui «nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite» (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv.285063; Sez. 4, n. 12349 del 20/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 239299).

5. E' inammissibile il motivo, comune a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerente alla determinazione della pena.

Il trattamento sanzionatorio - con pena base fissata in misura pari al minimo edittale e la previsione di aumenti contenuti a titolo di continuazione - non risulta 10frutto di mero arbitrio né di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142).

Le generiche censure mosse sul punto si appalesano, dunque, non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione di aspetti squisitamente di merito.

6. Alla stregua delle argomentazioni esposte, va dichiarata la inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

I ricorsi proposti dagli imputati vanno rigettati.

A tale declaratoria segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariella I niciello [OSCURATO:PERSONA] AmicisCettiQ u-sklAl fr-Z , [OSCURATO:PERSONA] 24 APR 2026 FUNZTON. [OSCURATO:PERSONA]:D17TAR o Dott.ss Gil ppina Cfrimele 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale presso Corte di appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da: 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] nate a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica e assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo 10) relativo al tentativo di t acquisto di sostanza stupefacente, perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Il Pubblico Ministero, con un unico motivo, ha dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 42 e 43 cod. pen., e vizio di motivazione. I Giudici del merito avrebbero dovuto dedurre la sicura consapevolezza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] della causa e dell'oggetto illecito del contratto di compravendita, che non riguardava l'acquisto di legname, ma di sostanza stupefacente, dalla complessiva valutazione del compendio probatorio e, soprattutto, dal comportamento serbato dall'imputato, che - a fronte del mancato adempimento da parte dei venditori di legname - non agì in via legale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur presentando distinti ricorsi, hanno dedotto: - violazione di legge, in relazione agli artt. 627 e 238 — bis cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309, e vizio di motivazione, anche in ordine alla partecipazione all'associazione in contestazione. La Corte di appello — adita in funzione di [OSCURATO:PERSONA] del rinvio - non avrebbe valutato il tema di verifica e avrebbe omesso gli approfondimenti richiesti nelle due sentenze rescindenti. Avrebbe, infatti, recepito acriticamente le sentenze di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( medio tempore divenuta irrevocabile), di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e reso una motivazione, ancora una volta carente, basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sulla 2responsabilità in ordine a singoli episodi di cessione e detenzione di sostanza stupefacente. Tale incedere argomentativo sarebbe illegittimo, ancor più in considerazione del fatto che il ridimensionamento del fenomeno associativo rispetto alla contestazione originaria, operato nella sentenza impugnata, avrebbe richiesto un maggiore approfondimento. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto valutare la natura dei rapporti tra e con gli odierni imputati al fine di verificare se essi - come richiesto in sede rescindente - fossero o meno inquadrabili in una dimensione associativa o se, invece, per la estemporaneità delle intese connesse alle singole operazioni di acquisto, per la presenza sporadica di alcuni soggetti e/o per la diversità dei fornitori, andassero ricondotti più correttamente nell'alveo del concorso di persone nel reato. La sentenza impugnata non sarebbe, inoltre, sorretta da adeguata e congrua motivazione anche in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in contestazione, là dove esistente, essendo essa stata desunta dalla commissione dei reati di cui ai capi 5) e 8) della rubrica, tuttavia non idonei a fornire la prova della stabile messa a disposizione nell'interesse della compagine associativa. Analogamente i Giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] partecipi al sodalizio, lasciando inesplorato il tema dell'affectio societatis e, nel confermare il ruolo apicale (rectius di organizzatore) di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero ricalcato la motivazione già censurata in sede rescindente, incorrendo negli stessi errori di valutazione. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un secondo motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I Giudici di appello avrebbero applicato una pena eccessiva, senza che una valutazione così rigorosa fosse sorretta da congrua motivazione. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti - il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza - pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro e nei cui confronti è stato proposto ricorso sia da parte del Pubblico Ministero sia da parte degli imputati - è stata emessa in sede di rinvio a seguito di un duplice annullamento da parte della Sezione sesta e della Sezione quinta di questa Corte. 31.1. In considerazione delle doglianze di ricorso, comuni agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con cui si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale in relazione ai poteri e gli ambiti decisori sia del [OSCURATO:PERSONA] di rinvio che del successivo eventuale giudizio di legittimità. E' costante l'affermazione, secondo cui - là dove l'annullamento venga disposto per inosservanza o per erronea applicazione della legge penale- il [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede rescindente, anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n.34382 del 01/10/2025, Locatelli, Rv. 288768). Unica eccezione è rappresentata dalla ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge (Sez.1, n.45235 de115/11/2024, M., Rv. 287399). 1.2. Nel caso in cui - come nel caso in esame - l'annullamento con rinvio sia stato disposto per vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio risulta investito di pieni poteri di cognizione ed è, perciò, abilitato - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - a rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, decide con i medesimi poteri che aveva il [OSCURATO:PERSONA] il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di ripetere i vizi già censurati e di fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche: nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Rv. 245775; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174). Si è, infatti, ribadito che in sede di rinvio il [OSCURATO:PERSONA] - nella piena rivalutazione del compendio probatorio - può disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, all'esito di una compiuta rivisitazione delle prove, può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente [OSCURATO:PERSONA] di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, a condizione che motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità. 41.3. Al cospetto di un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Ed infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il [OSCURATO:PERSONA] di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al [OSCURATO:PERSONA] di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). 1.4. Anche l'illogicità della motivazione per essere deducibile come motivo di ricorso deve essere evidente ("manifesta": cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile l'ictu °culi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete. 2. In questa prospettiva ermeneutica, il ricorso presentato dal Pubblico Ministero è inammissibile, mentre i ricorsi, riconducibili agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono complessivamente infondati. 2.1. Va sin da ora rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio abbia manifestato il proprio convincimento in conformità allo schema esplicitamente enunciato nella sentenza 5di annullamento ed abbia, puntualmente, assolto all'obbligo di motivazione sulla base di argomentazioni dotate di coerenza logica, colmando i deficit motivazionali rilevati in sede rescindente (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209490 -01). 3. Ricorso del Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile del reato, previsto e punito dell'art. 73 , comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309 , per essersi reso disponibile, quale amministratore della omonima società, ad importare dalla Colombia trochi di legname, per conto e nell'interesse dei coimputati, Piras e Logozzo, nella piena consapevolezza della natura illecita dell'operazione, inerente all'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( capo 10 della rubrica). 3.2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 12.01.2021 — emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Sezione sesta di questa Corte il 13 novembre 2019 - confermava la responsabilità dell'imputato in ordine al tentativo di acquisto di sostanza stupefacente, così già qualificato il fatto - reato in contestazione al capo 10 della rubrica. 3.3. Con sentenza del 08 novembre 2022, emessa dalla Sezione seconda di questa Corte, veniva disposto ulteriore annullamento con rinvio, rilevando il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità «gravi lacune quanto alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la droga contenuta nei container» (cfr. pag. 8 sentenza rescindente). Per i Giudici di legittimità, la motivazione, posta a base dell'epilogo decisorio di condanna, era «gravemente lacunosa e logicamente incongrua in relazione alla esistenza dell'elemento psicologico del reato»: la disponibilità, manifestata dallo [OSCURATO:PERSONA], a far pervenire in Italia "container" contenenti tronchi di legname dalla Colombia, nonché il fatto che lo stesso avesse favorito gli incontri tra i coimputati, Piras e Logozzo, erano elementi inidonei a far emergere la consapevolezza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] che all'interno dei "container" fosse stipato un ingente quantitativo di cocaina (cfr.pag.8 della sentenza del 22 novembre 2022). 3.4. La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che la disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto del legname dalla Colombia per conto dei coimputati, la vicinanza ai predetti, l'utilizzo della società di cui era titolare per la gestione dell'operazione di importazione e delle pratiche di sdoganamento della merce, nonché, in generale, il comportamento complessivamente serbato dallo [OSCURATO:PERSONA] nel descritto contesto fossero fatti ormai definitivamente accertati e già ritenuti, in sede rescindente, contrari ed incompatibili con la prova del dolo e quindi con il tema di accusa. 63.5. Il Pubblico Ministero - con il ricorso - obietta che il giudice di rinvio avrebbe fornito una lettura delle prove attraverso una motivazione manifestamente illogica, lacunosa, avulsa dal contenuto e dalla natura delle prove scrutinate, non considerando il comportamento tenuto dallo lacopetta, sintomatico ed evocativo del dolo del reato. Se l'imputato fosse stato effettivamente ignaro e in buona fede, nel momento in cui i "container" di legname non giungevano in Italia, avrebbe adito le vie legali, mentre rimase silente ed inerte. 3.6. Il motivo dedotto è inammissibile. Il Pubblico Ministero ricorrente, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione e di violazione di legge, nella sostanza pretende di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, finendo per riproporre una interpretazione del compendio istruttorio che la Corte di cassazione aveva già ritenuto non convincente sul piano della logica e della intrinseca coerenza. I Giudici di appello, nel pervenire alle conclusioni censurate dal ricorrente, hanno, invero, appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa. Hanno offerto adeguata giustificazione alla statuizione di assoluzione, dando atto della inconsistenza del compendio probatorio e rilevando, a tal fine, come i «vuoti e le aporie motivazionali» - evidenziati nella sentenza rescindente - non potessero essere colmati in assenza di significative ulteriori informazioni probatorie, come, ad esempio, quelle captative-intercettative. Tale motivazione non merita censura: il sindacato di legittimità è governato dal divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, di guisa che non si presta ad essere sindacato un apparato argomentativo, come quello in esame, fondato su adeguata e logica motivazione. 4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 12 gennaio 2021 - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sezione sesta di questa Corte - riteneva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partecipi dell'associazione criminale contestata al capo 1) della imputazione, dedita all'importazione dalla Colombia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. All'interno del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche rivestito il ruolo apicale di organizzatore. 4.2. Con sentenza emessa dalla Sezione seconda di questa Corte il 22 novembre 2022, la sentenza veniva annullata con rinvio, per vizio di motivazione, 7sulla base della seguente motivazione che è opportuno richiamare, riportandone gli stralci più significativi, per la parte di interesse. Si legge testualmente: «non risultavano definiti i dati informativi ai quali ancorare probatoriamente l'affermazione circa l'esistenza della predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune». «In definitiva al [OSCURATO:PERSONA] del rinvio era stato assegnato il compito di colmare le lacune rilevate in punto di giudizio di sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'indicazione delle prove utili a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso». Nondimeno, «il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha solo menzionato ciò che compone il compendio probatorio e le condanne riportate per i singoli fatti di reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostanzialmente reiterando lo stesso apparato argomentativo che aveva provocato il precedente annullamento. Nella sentenza impugnata, in effetti, non si rinviene nessuna descrizione della struttura organizzativa caratterizzante l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 né vengono illustrati i contenuti della prova che dimostrerebbe la sussistenza di tale struttura organizzativa e la consapevole partecipazione a essa degli odierni ricorrenti» (così, in motivazione, la sentenza della Corte di cassazione del 22 novembre 2022). 4.3. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la esistenza e la operatività di una struttura associativa, sebbene di dimensioni più ridotte rispetto a quella contestata, dedita, in modo continuativo e sistematico al narcotraffico. Il gruppo, con base decisionale e operativa nel vibonese, aveva a disposizione un locale garage munito di computer per le comunicazioni telematiche e di un casolare per custodire e raffinare lo stupefacente; faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale acquistava sostanza stupefacente nel sud America, spesso recandosi direttamente sul posto o anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], considerato il "vero valore aggiunto del gruppo". [OSCURATO:PERSONA], infatti, dimorando stabilmente in Colombia, era in grado di intavolare direttamente le trattative con i cartelli sudamericani. In tal modo, lo stupefacente arrivava in Italia, spesso direttamente in Calabria, per poi essere destinato allo smercio. All'interno del gruppo, operava [OSCURATO:PERSONA], che non solo si occupava dello spaccio al minuto (come provato dalla responsabilità definitivamente accertata per 8singoli episodi di detenzione), ma, almeno in una occasione, aveva condotto direttamente e in prima persona le trattative in Sudamerica per l'acquisto di cocaina, per conto del gruppo, ed aveva, inoltre, posto a disposizione del sodalizio un casolare per nascondere e per raffinare la droga. [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava stabilmente il fratello [OSCURATO:PERSONA]: spesso durante la permanenza del predetto in sud America ne faceva le veci, attuandone le direttive e gestendo la delicata fase di incasso del danaro. Al gruppo italiano, che era quello più "popoloso", per la presenza attiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si affiancavano le compagini colombiana e venezuelana nonchè quella albanese: ognuno di questi gruppi si muoveva in sinergia e operava in stretta collaborazione. 4.4. La Corte distrettuale ha fondato le sue valutazioni su un apparato probatorio più articolato di quello inizialmente riversato nel patrimonio cognitivo del [OSCURATO:PERSONA] di merito. Gli elementi probatori già acquisiti (i.e. sentenze di condanna definitive a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il dato captativo - intercettativo, gli esiti delle operazioni di P.g., le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]) sono stati riletti, rivalutati, ma soprattutto chiariti alla luce delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna emessa a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita agli atti processuali ai sensi dell'art. 238 - bis cod. proc. pen., essendo essa divenuta definitiva nelle more del processo (cfr. sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 30 ottobre 2019 e divenuta definitiva a seguito di conferma della Corte di Cassazione il 28 ottobre 2021). La Corte di appello ha, infatti, rilevato come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla esistenza di una pluralità di strutture organizzate operative nel settore del narcotraffico, ai rapporti di affari intessuti solo con [OSCURATO:PERSONA] e alla non conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], potevano - come già segnalato in sede rescindente - apparire distoniche rispetto al tema di accusa. Tuttavia, esse erano divenute inequivocabili ed avevano acquistato chiara significanza probatoria ed intrinseca coerenza, nel momento cui erano state lette globalmente lette alla luce della sopravvenuta acquisizione probatoria. Tale sentenza, stando alle valutazioni puntualmente argomentate dai Giudici di merito, aveva consentito di far luce sulle ragioni, inizialmente poco intellegibili, del riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] ad una pluralità di strutture organizzate, alla conoscenza superficiale di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti di affari intessuti con soggetti diversi o che non risultavano tra loro collegati (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). 94.5. II percorso logico-argomentativo, sviluppato dalla Corte di merito ha, dunque, fugato ogni ragionevole dubbio (derivante dagli annullamenti con rinvio) circa l'esistenza di un gruppo stabilmente organizzato e dedito all'importazione della sostanza stupefacente dal sud America, con base logistica in Calabria, nella zona del vibonese, circa la partecipazione al sodalizio degli imputati, essendo stati delineati anche i compiti di ciascun sodale, e in merito al ruolo di organizzatore che vi ha rivestito [OSCURATO:PERSONA]. E ciò sulla base di una complessiva, congrua e per nulla illogica valutazione del compendio istruttorio, arricchito come si è visto dalla ulteriore acquisizione probatoria. 4.6. Le doglianze difensive non colgono nel segno. I ricorrenti, nel tentativo di criticare l'approccio logico - ricostruttivo della sentenza di appello e di scardinare la tenuta logica della motivazione, lamentano la mancata risposta ai deficit motivazionali rilevati in sede rescindente. In tal modo, per un verso, non si confrontano in modo efficace con il costrutto argomentativo posto a base della sentenza e, perialtro verso, sovrappongono all'operazione valutativa, non manifestamente illogica, un proprio autonomo giudizio circa l'interpretazione della vicenda: operazione, questa, non consentita in sede di legittimità. Né può essere condiviso l'ulteriore rilievo, secondo cui i Giudici avrebbero acriticamente traslato nel presente giudizio quanto emerso dalla sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima sentenza, in realtà, stando alla valutazione al riguardo operata nella sentenza impugnata, ha assolto ad una funzione di chiarimento, ma, soprattutto, di riscontro degli elementi di prova già acquisiti nel corso del giudizio instaurato nei confronti degli imputati nella vicenda in esame (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; prove documentali, intercettazioni, accertamenti di Pg). In tal modo, i Giudici di merito hanno dato continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui «nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite» (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv.285063; Sez. 4, n. 12349 del 20/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 239299). 5. E' inammissibile il motivo, comune a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inerente alla determinazione della pena. Il trattamento sanzionatorio - con pena base fissata in misura pari al minimo edittale e la previsione di aumenti contenuti a titolo di continuazione - non risulta 10frutto di mero arbitrio né di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). Le generiche censure mosse sul punto si appalesano, dunque, non coltivabili nella sede di legittimità, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione di aspetti squisitamente di merito. 6. Alla stregua delle argomentazioni esposte, va dichiarata la inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. I ricorsi proposti dagli imputati vanno rigettati. A tale declaratoria segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariella I niciello [OSCURATO:PERSONA] AmicisCettiQ u-sklAl fr-Z , [OSCURATO:PERSONA] 24 APR 2026 FUNZTON. [OSCURATO:PERSONA]:D17TAR o Dott.ss Gil ppina Cfrimele 11
Sentenza Cassazione n. 14875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris