CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Foggia in data 2 febbraio 2018 con la quale Maurizio CIOCIOLA è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati degli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, TU Stup. e 110 cod. pen., 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895. 2. [OSCURATO:PERSONA] CIOCIOLA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen . 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. 3.1. Il ricorso non indica in cosa consista l'apparenza o mancanza della motivazione a fronte di un provvedimento che tratta tutti i motivi di appello. La doglianza sull'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché generica, anche in considerazione del fatto che si tratta di una cd. doppia conforme. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic