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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 12761/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in data 07/11/2019 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, in riferimento all'art. 625 n. 7, 582, 585, 576, comma quinto bis cod. pen., ritenuta la continuazione, ( con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale - riduceva la pena inflitta all'imputato.

2. Imad 3armoun ricorre, a mezzo del difensore di ufficio, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la pena base è stata determinata, considerato più grave il reato di lesioni personali, in mesi otto di reclusione, già considerata la continuazione interna, senza alcuna motivazione circa la determinazione della pena base e l'aumento a titolo di continuazione interna, anche alla luce del motivo di appello con cui si chiedeva la determinazione della pena nel minimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La pena nei confronti dell'imputato, ritenuta la continuazione tra i fatti a lui ascritti, è stata determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a tutte le circostanze aggravanti contestate, ed è stata, infine, ridotta per il rito.

Tanto premesso, va rilevato che la pena base per il più grave delitto di lesioni personali è stata individuata dalla Corte di merito in mesi otto di reclusione, misura sicuramente prossima al minimo edittale, pari a mesi tre di reclusione; tale pena, peraltro, è stata calcolata includendovi la continuazione interna, per essere stati i fatti commessi in danno di due diverse persone offese.

Benché non sia stata specificata esattamente l'individuazione della pena base, né l'ammontare della continuazione interna, appare evidente come - considerato che la forbice edittale per il reato in esame è compresa tra mesi sei ed anni tre di reclusione - la pena base sia stata determinata nel minimo, con due mesi di aumento per la continuazione interna, o in misura di poco superiore al minimo, con conseguente affievolimento dell'onere motivazionale.

In tal senso, infatti, il Collegio intende dare continuità al principio espresso sul punto dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269) secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Sempre in tema di aumento per la continuazione, inoltre, è stato ribadito che non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279770).

Nel caso in esame si è verificato, quindi, esattamente quando indicato, in termini di omogeneità delle condotte di lesioni, contestualità delle stesse ed aumento evidentemente contenuto al massimo in mesi due di reclusione.

L'aumento per la continuazione esterna, infine, risulta contenuto in mesi uno di reclusione, motivato con la modestia del nocumento arrecato.

Il ricorso, quindi, appare del tutto privo di confronto con gli specifici criteri ermeneutici illustrati, oltre che con la motivazione della sentenza impugnata in termini di trattamento sanzionatorio.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea in data 07/11/2019 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, in riferimento all'art. 625 n. 7, 582, 585, 576, comma quinto bis cod. pen., ritenuta la continuazione, ( con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale - riduceva la pena inflitta all'imputato. 2. Imad 3armoun ricorre, a mezzo del difensore di ufficio, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la pena base è stata determinata, considerato più grave il reato di lesioni personali, in mesi otto di reclusione, già considerata la continuazione interna, senza alcuna motivazione circa la determinazione della pena base e l'aumento a titolo di continuazione interna, anche alla luce del motivo di appello con cui si chiedeva la determinazione della pena nel minimo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La pena nei confronti dell'imputato, ritenuta la continuazione tra i fatti a lui ascritti, è stata determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a tutte le circostanze aggravanti contestate, ed è stata, infine, ridotta per il rito. Tanto premesso, va rilevato che la pena base per il più grave delitto di lesioni personali è stata individuata dalla Corte di merito in mesi otto di reclusione, misura sicuramente prossima al minimo edittale, pari a mesi tre di reclusione; tale pena, peraltro, è stata calcolata includendovi la continuazione interna, per essere stati i fatti commessi in danno di due diverse persone offese. Benché non sia stata specificata esattamente l'individuazione della pena base, né l'ammontare della continuazione interna, appare evidente come - considerato che la forbice edittale per il reato in esame è compresa tra mesi sei ed anni tre di reclusione - la pena base sia stata determinata nel minimo, con due mesi di aumento per la continuazione interna, o in misura di poco superiore al minimo, con conseguente affievolimento dell'onere motivazionale. In tal senso, infatti, il Collegio intende dare continuità al principio espresso sul punto dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269) secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Sempre in tema di aumento per la continuazione, inoltre, è stato ribadito che non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279770). Nel caso in esame si è verificato, quindi, esattamente quando indicato, in termini di omogeneità delle condotte di lesioni, contestualità delle stesse ed aumento evidentemente contenuto al massimo in mesi due di reclusione. L'aumento per la continuazione esterna, infine, risulta contenuto in mesi uno di reclusione, motivato con la modestia del nocumento arrecato. Il ricorso, quindi, appare del tutto privo di confronto con gli specifici criteri ermeneutici illustrati, oltre che con la motivazione della sentenza impugnata in termini di trattamento sanzionatorio. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
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