CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 40406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile. Letta la memoria trasmessa dal difensore della Parte Civile con nota del 10 ottobre 2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 19 aprile 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, su impugnazione della parte civile ed in riforma della decisione del Giudice di pace in sede in data 27 giugno 2023, affermato la responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'imputato, con atto dal medesimo sottoscritto, autenticato nella firma dal difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali premette la ricostruzione del contesto in cui si collocano i fatti. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 516 cod. proc. pen. per essere il fatto per cui è intervenuta condanna diverso da quello contestato, trattandosi di episodio occorso non già nell'aula d'udienza, bensì nel cortile del Tribunale, come dichiarato dai testi, con conseguente lesione delle prerogative difensive in merito all'indicazione dei testimoni di cui chiedere l'audizione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in relazione alla legittimazione del difensore a proporre in proprio l'impugnazione, trattandosi di facoltà attribuita dall'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile. Per altro verso, la procura conferita dalla parte civile al difensore si riferisce all'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. che concerne il diverso mandato dell'imputato. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo deducono violazione dell'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale riformato il verdetto liberatorio del Giudice di pace senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative decisive. 2.4. Il quinto motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti ai fini della condanna civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'impugnazione di legittimità è stata proposta dalla parte personalmente. 1.1. Come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01), il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è, al riguardo, precisato come vada tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore: «la titolarità del diritto ad impugnare esprime, infatti, una situazione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica soggettiva ricoperta dall'interessato e l'attività processuale da porre in essere, traducendosi nell'attribuzione della legittimazione ad esercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata sequenza procedimen tale. Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi) ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell'interesse delle parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (ibidem). Siffatta opzione ermeneutica è stata reputata coerente con il dictum della Corte costituzionale che, sin dalla sentenza n. 188 del 1980, ha osservato come alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - il cui art. 6, n. 3, lett. c) prevede la possibilità di autodifesa - non possa attribuirsi il significato della necessarietà della difesa personale in ogni stato e grado. L'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU volge, infatti, nel senso che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo princìpi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, poiché l'art. 6, par. 3, lett. c) non precisa le condizioni di esercizio del diritto di difesa, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi più idonei per garantirlo (Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Krennzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29). La Corte EDU non ritiene, pertanto. indefettibile il diritto all'autodifesa, né, tanto meno, la presentazione personale del ricorso innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che tale garanzia ben può essere soddisfatta anche mediante la previsione della sola difesa tecnica. Il carattere "costituzionalmente imposto" del controllo di legalità dell'operato dei giudici di merito assegnato alla Corte di cassazione (Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000) non preclude, a sua volta, la discrezionalità del legislatore ordinario nella possibilità di conformare razionalmente l'esercizio di tale garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la esclusione della legittimazione personale all'impugnazione in sede di legittimità, volte a garantire un migliore funzionamento della Corte suprema ed un più agevole esercizio delle funzioni di nomofilachia alla stessa attribuite. L'effettività del diritto di difesa, quindi, non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato. In tale quadro, la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce, quindi, una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa, specie in un sistema che ammette il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ex artt. 74 ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). 1.2. Nel solco dei principi enunciati dal supremo consesso, questa Corte ha anche precisato come, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di legittimità, non assuma rilevanza, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo preventivo; analogamente, la sottoscrizione del difensore «per accettazione» non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell'atto, poiché siffatta formula si riferisce al conferimento dell'incarico difensivo e della delega al deposito. La sottoscrizione non è, dunque, una mera attività di accettazione della paternità dell'atto, bensì l'espressione della rappresentanza tecnica, in quanto lo jus postulandí nel giudizio di legittimità è riservato, ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen., esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ed è il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.).1.3. Nel caso in esame, il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato e controfirmato, per autentica, dal difensore; il che - come sottolineato - non consente di attribuire a quest'ultimo la paternità dell'atto che è, pertanto, inammissibilmente sottoscritto dalla parte. 2. L'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico del ricorso - nel caso di specie ritualmente eseguito dall'[OSCURATO:PERSONA] dall'indirizzo luca.faccinqh. pecavvocato.it il 1 ottobre 2024 - impone di verificare se i principi enunciati resistano o meno alle nuove modalità di proposizione dell'impugnazione. 2.1. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La riforma [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia, previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico. In particolare, l'art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti de/procedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, l'art. 87 prevede che le disposizioni dell'art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». L'art. 87-bis, poi, prevede che: «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44»; «il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». In attuazione alla disciplina transitoria, l'art. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall'art. 1 del successivo decreto n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1 gennaio 2025, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nelle more del pieno funzionamento del portale telematico, disciplinato dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, concernente il deposito telematico degli atti penali, alla cui integrale entrata in vigore conseguirà il progressivo superamento degli altri canali di deposito, il citato art. 87-bis, sulla falsariga della disciplina dettata per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 dall'art. 24, d.l. n. 137 del 2020, consente il deposito telematico con valore legale di atti, documenti e istanze, da effettuare «mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44», purché effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. L'atto, in forma di documento informatico, è sottoscritto digitalnnente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1. Il comma 7 dell'art. 87-bis individua le specifiche ipotesi di inammissibilità degli atti depositati telematicamente, che ricorrono: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.In tali casi, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione della decisione impugnata. 2.2. Per quanto concerne, in particolare, l'atto di impugnazione, lo stesso è redatto "in forma di documento informatico" ed è sottoscritto digitalmente, secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 dell'art. 87-bis citato, che rimanda al provvedimento, adottato il 7 agosto 2024, quanto alle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale. Il documento informatico, redatto in formato analogico e trasformato in formato digitale, al quale è apposta la sottoscrizione digitale del difensore (CAdES o PAdES), è depositato attraverso la trasmissione da un indirizzo registrato nel ReGIndE (Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA]), a mezzo di posta elettronica certificata, ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificati degli uffici giudiziari indicati nell'apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che costituisce una sorta di anagrafe nazionale degli indirizzi abilitati degli uffici giudiziari. Nell'era di transizione digitale in atto, il deposito del ricorso per cassazione attraverso il Portale del [OSCURATO:PERSONA] (PDP) resta facoltativo fino al 2026. Il regime legale della firma digitale è, poi, delineato da una pluralità di fonti normative (d. Igs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale; d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale"; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che hanno definito il "domicilio digitale" e disciplinato il valore giuridico delle comunicazioni, nel senso che la trasmissione dall'indirizzo pec del professionista e la sottoscrizione digitale del documento certificano la provenienza dell'atto dal soggetto titolare del domicilio digitale. 2.3. La complessità del quadro normativo in fieri ha sottoposto all'elaborazione ermeneutica di questa Corte numerose questioni. A titolo meramente esemplificativo, si è ritenuto come: - in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore (Sez. 6, n. 15672 del 13/03/2024, Bizzarri, Rv. 286302 — 01); - al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedano accertamenti ulteriori nel caso in cui risulti che il "file" abbia un'estensione informatica ex se probante dell'avvenuta firma digitale (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Colancecchi, Rv. 285483 — 01); mentre resta ancora controversa — e rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 33741/2025 — la questione dell'ammissibilità o meno dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica dell'ufficio giudiziario destinatario diverso da quello attribuito dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, richiamato al § 2.2. 2.4. Ai fini della delibazione del ricorso all'odierno vaglio, resta da chiedersi quale valore dispieghi, rispetto alla paternità dell'atto di impugnazione, la firma digitale del difensore e quale sia il rapporto tra i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione previsti, in via generale, dall'art. 591 cod. proc. pen., e le cause di inammissibilità introdotte dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022. Ora, va in primis rilevato come la norma da ultimo citata faccia espressamente salva l'applicazione delle regole generali sull'ammissibilità dell'impugnazione, attraverso la locuzione "fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale" che, a sua volta, rimanda ai requisiti richiesti secondo la diversa graduazione delle formalità correlate alla tipologia d'impugnazione. Il che vale a dire che le nuove ipotesi di inammissibilità si aggiungono a quelle già previste, in via generale, dall'art. 591., e che la relativa verifica segue quella ordinaria dei requisiti dell'atto previsti dal codice di procedura penale e, per quanto di rilievo in questa sede, delle specifiche formalità richieste per l'impugnazione di legittimità. Ne consegue che resta fermo come, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ai quali l'art. 591, comma 1, lett. a), il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Siffatta sottoscrizione attiene, come già rilevato al § 1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, ad attribuire la paternità al "ricorso-impugnazione" che non può, per le ragioni supra indicate, essere sottoscritto dall'imputato personalmente. La sottoscrizione digitale richiesta dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022 svolge, invece, l'ulteriore e additiva funzione di attestazione della provenienza del "ricorso-documento" dal domicilio digitale del difensore, al fine precipuo della tracciabilità dell'impugnazione, che deve transitare - ai fini del deposito, che è adempimento successivo alla fase genetica dell'impugnazione - attraverso indirizzi di posta elettronica certificata, che fanno luogo del tradizionale e ormai superato deposito materiale. Naturalmente, la sottoscrizione digitale del ricorso da parte del difensore, munito di mandato difensivo, che abbia formato l'atto, in tal modo esercitando lo jus postulandi, cui faccia seguito il deposito telematico, svolge unitariamente entrambe le funzioni di generazione del ricorso-impugnazione e di trasmissione del ricorso- documento, mentre la sottoscrizione digitale postuma dell'atto d'impugnazione elaborato e sottoscritto dalla parte personalmente resta a quest'ultima riferibile, seppur controfirmato dall'avvocato abilitato al patrocinio presso questa Corte di legittimità. Deve essere, pertanto, qui affermato come, in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia inammissibile, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., l'impugnazione formulata personalmente dalla parte e non dal difensore, anche se quest'ultimo abbia controfirmato l'atto con sottoscrizione digitale e trasmesso l'impugnazione a mezzo posta elettronica certificata. 2.5. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, risulta dagli atti che il ricorso-impugnazione, sottoscritto con firma autografa dell'imputato che rivolge direttamente e personalmente a questa Corte la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, è stato generato in formato cartaceo, trasformato in documento digitale e controfirmato - con sottoscrizione digitale - dal difensore, "anche per autentica della firma"; autentica che, come premesso, non è idonea ad attribuire al difensore la paternità dell'atto. La stessa sottoscrizione digitale del difensore, prescritta a pena di - ulteriore - ammissibilità dall'art. 87-bis, comma 7, cit., svolge l'autonoma funzione di certificazione dell'origine del procedimento di trasmissione telematica che perfeziona il deposito dell'atto (ricorso-documento), e che costituisce adempimento esecutivo successivo ed autonomo rispetto alla fase genetica di formazione dell'impugnazione di legittimità, attribuita dalla firma autografa in calce all'imputato. Trattasi, dunque, di un atto proposto inammissibilmente dalla parte personalmente, rispetto al quale la sottoscrizione digitale del difensore ha svolto una funzione di autenticazione della firma dell'imputato ricorrente e, nel contempo, di attestazione di provenienza, ai fini del deposito, dal domicilio digitale del medesimo difensore, senza che siffatto adempimento formale possa attribuire l'atto d'impugnazione allo stesso avvocato e sanare l'originaria e genetica inammissibilità. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di difesa e assistenza nel grado, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am