CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 1950
Cassazione n. 20489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1950, avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, per quanto di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 14 gennaio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di truffa a compagnia di assicurazioni e sostituzione di persona. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte omesso di motivare in ordine al contenuto delle conclusioni scritte regolarmente depositate in appello nell'ambito del rito cartolare e che il ricorrente assume avere contenuto argomentativo idoneo a sostenere le sue ragioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1. In punto di diritto, va ribadito che in tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004). 2. Nel caso in esame, le conclusioni scritte depositate nel giudizio cartolare d'appello - che il Collegio ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - contengono eccezioni processuali inerenti a presunte nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, non previste da alcuna norma di legge (in particolare dall'art. 601 cod. proc. pen.) nonostante il carattere tassativo di esse. Ne consegue che si trattava di eccezioni processuali manifestamente infondate, che, per questo, nessun peso avrebbero potuto avere nell'economia del giudizio di appello e rispetto alle quali non è deducibile il vizio di motivazione. Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste; ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.04.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 23