CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 3 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, contrastando in punto di fatto la ricostruzione operata dai giudici del merito senza addurre utili vizi logici della relativa valutazione probatoria né effettivi travisamenti delle relative risultanze, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla funzionalità oppositiva della condotta contestata per la la resistenza, al dolo specifico legato a tale imputazione nonché all'elemento soggettivo delle lesioni contestate e ritenute, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bs cp per le connotazioni oggettive della condotta e delle generiche per la ritenuta gravità del fatto a giudizio, il tutto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto tali da rendere le relative valutazioni di merito immuni da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 20